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mercoledì 20 aprile 2011

ANSA/ SALUTE:INFERMIERI-FISIOTERAPISTI,DA 4MAGGIO IN FARMACIA IN GAZZETTA UFFICIALE IL II DECRETO ATTUATIVO DELLA RIFORMA

ANSA/ SALUTE:INFERMIERI-FISIOTERAPISTI,DA 4MAGGIO IN FARMACIA
IN GAZZETTA UFFICIALE IL II DECRETO ATTUATIVO DELLA RIFORMA
(ANSA) - ROMA, 20 APR - Prende forma, almeno sulla carta, la
trasformazione delle farmacie in presidi sanitari, cosi' come
previsto dal decreto legislativo del 2009. Dopo la pubblicazione
in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo sui test analitici
di prima istanza e in attesa di quello sulle prestazioni
specialistiche, che ha gia' avuto il nuovo via libera dalla
Conferenza Stato-Regioni, questa volta in Gu e' stato pubblicato
il decreto ministeriale che disciplina l'erogazione da parte
delle farmacie di specifiche prestazioni professionali e che
segna l'ingresso in farmacia di infermieri e fisioterapisti. Una
piccola rivoluzione, che iniziera' a partire dal 4 maggio,
quando i cittadini si potranno recare nelle farmacie abilitate
non solo per acquistare farmaci o prodotti cosmetici ma anche
per farsi controllare il colesterolo o la glicemia, o per
ricevere massaggi di tipo riabilitativo, ovviamente dietro
prescrizione medica. Gli infermieri e i fisioterapisti agiranno
sempre su prescrizione dei medici di famiglia e dei pediatri (in
farmacia o a domicilio del paziente) e si muoveranno sotto la
responsabilita' del farmacista, che dovra' sempre verificare il
possesso dei titoli e dei requisiti. Nello specifico gli
infermieri potranno praticare iniezioni, effettuare medicazioni,
assistere i pazienti nei test analitici di prima istanza
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (glicemia,
colesterolo, trigliceridi) ma anche svolgere attivita' di
educazione sanitaria e di partecipazione a programmi di
consulting. Mentre i fisioterapisti potranno svolgere attivita'
terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita'
motorie, psico motorie e cognitive e viscerali, utilizzando
terapie manuali massoterapiche ed occupazionali. "L'approvazione
in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero della Salute
rappresenta un importante e ulteriore passo in avanti nella
trasformazione delle farmacie in presidi sanitari", ha
sottolineato il presidente di Federfarma, Annarosa Racca,
auspicando che "il prossimo passo sia il rinnovo della
convenzione con il Servizio sanitario nazionale, scaduta oramai
da molto tempo". Positivo anche il giudizio di Andrea Mandelli,
della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che pero' sprona
ad andare avanti: "la farmacia dispone di tutti gli strumenti
necessari a svolgere la sua nuova funzione di centro
polifunzionale di servizi cosi' come indicato dalla Legge
69/2009", spiega Mandelli, evidenziando che la "farmacia dei
servizi non e' un'aggiunta facoltativa alla farmacia
tradizionale ma la sola possibile evoluzione per assicurare la
stabilita' al sistema".(ANSA).

Y23
20-APR-11 18:33 NNNN

Salute: dieta in gravidanza altera DNA embrione

SALUTE: DIETA IN GRAVIDANZA ALTERA DNA EMBRIONE

(ANSA) - SYDNEY, 20 APR - Una dieta povera di carboidrati nei
primi tre mesi di gravidanza puo' alterare il Dna dell'embrione,
aggravando il rischio di obesita', malattie cardiache e diabete
piu' tardi nella vita. Lo rivela uno studio internazionale
guidato dal prof. Peter Gluckman dell'universita' di Auckland,
in Nuova Zelanda, che fornisce le prime prove scientifiche che
collegano la dieta durante la gravidanza all'obesita' della
prole.
''I risultati ci offrono il potenziale per elaborare la dieta
ottimale della futura madre'', scrive Gluckman sulla rivista
Diabetes. Lo studio, condotto in collaborazione con scienziati
britannici e di Singapore, mostra che cio' che mangia la donna
incinta puo' cambiare la funzione del Dna dell'embrione tramite
un processo detto cambiamento epigenetico.
I nati con un alto grado di cambiamento epigenetico hanno
maggiore probabilita' di sviluppare un metabolismo che accumula
i grassi e predispone all'obesita'. Alcuni bambini pesano circa
tre chili piu' dei coetanei, quando raggiungono l'eta' fra 6 e 9
anni. L'ipotesi e' che un embrione nutrito da una dieta povera
di carboidrati si prepara a nascere in un ambiente carente di
tali sostanza e altera il proprio metabolismo per immagazzinare
piu' grassi, che potranno essere usati quando il cibo
scarseggia.
Gli studiosi hanno usato tessuto del cordone ombelicale per
misurare il cambiamento epigenetico in 300 neonati, e hanno poi
esaminato se questo era legato al loro peso in eta' fra 6 e 9
anni. ''La correlazione e' molto forte. Dapprima non ci
credevamo, ma abbiamo replicato le misurazioni piu' volte'',
scrive Gluckman, secondo cui si tratta di una conferma di
ipotesi da tempo avanzate, che un cattivo nutrimento prenatale
puo' avere un impatto significativo sulla salute in eta' adulta.
(ANSA).

XMC
20-APR-11 11:56 NNNN

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Del. 13-4-2011 n. 98/11/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lettera d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Deliberazione n. 98/11/CSP). Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2011, n. 89. Del. 13 aprile 2011, n. 98/11/CSP (1).

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Del. 13-4-2011  n. 98/11/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma
1, lettera d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Deliberazione n. 98/11/CSP).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2011, n. 89.
Del. 13 aprile 2011, n. 98/11/CSP   (1).
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1,
lettera d); l'abrogazione  della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Deliberazione n. 98/11/CSP). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2011, n. 89.
(2) Emanata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 

L'AUTORITÀ
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 aprile 2011;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,  recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515,  recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28,  recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione  durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313,  recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352,  recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;
Rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo  2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto:
1) l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;
3) l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare;
4) l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51,  in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a  seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
Delibera:

 

TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1  Finalità e ambito di applicazione
1.          Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313,  in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 relative l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lettera d); l'abrogazione  della legge 7 aprile 2010, n. 51,  e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana  e periodica.

2.          Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

3.          Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino a tutta la seconda giornata di votazione.


 

Art. 2  Soggetti politici
1.          Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
a)                  il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;
b)                  le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un  ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
c)                  i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo  e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.          Entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

3.          Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire i soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.


 

TITOLO II
Radiodiffusione sonora e televisiva
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 3  Riparto degli spazi di comunicazione politica
1.          Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sui temi dei referendum popolari, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimo per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

2.          In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane e  procedendo alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse
con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3.          In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante di un Comitato promotore.

4.          L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle  trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5.          Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

6.          I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.

7.          Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

7.          La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

8.          Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.


 

Art. 4  Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria,  le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria a ciascun quesito referendario.


 

Art. 5  Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a)                  il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b)                  i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono  avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione  favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive  e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c)                  i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e  sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente  a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 14:00  - 15:59; terza fascia 22:00 - 23:59; quarta fascia 9:00 - 10:59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i
limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d)                  i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e)                  ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f)                  nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g)                  ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6  Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
1.          Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a)                  rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,  che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/; 
b)                  inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché  possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile  nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.          Fino al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo articolo 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il  responsabile elettorale per i referendum popolari, i relativi recapiti e  la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


 

Art. 7  Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2.          La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di  parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari.


 

Art. 8  Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1.          Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2.          Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:
a)                  quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto dei referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari vanno rappresentate in  modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; 
b)                  fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto dei referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizioni di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi dei referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della  campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra  i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra  questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto.
3.          Nel periodo di cui al precedente comma 2, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica, di informazione e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum.

4.          Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi  ad un comportamento corretto ed imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i  favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

5.          Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamene partecipante alla competizione referendaria.

6.          Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.


 

Art. 9  Illustrazione delle modalità di voto
1.          Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni referendarie previste per i giorni 12 e 13 giugno 2011 con particolare riferimento al sistema elettorale, ai temi referendari e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le  speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e  per quelli intrasportabili.


 

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 10  Programmi di comunicazione politica
1.          I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in  vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti  referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono  per l'astensione o la non partecipazione al voto, anche con riferimento  alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2.          L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle  predette assenze.

3.          Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore  24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti di cui all'articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti referendari, anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei
predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4.          Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,  non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

5.          È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel  confronto tra i soggetti politici.

6.          Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.


 

Art. 11  Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria,  le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non  in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

2.          Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a)                  il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i  favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b)                  i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono  avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o  di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c)                  i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e  sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente  a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 12:00  - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta fascia 7:00 - 8:59;
d)                  i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e)                  nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f)                  ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio referendario gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 12  Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a)                  rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/; 
b)                  inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.          Fino al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma  1, lettere a) e c), nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo articolo 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi  radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i referendum popolari e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


 

Art. 13  Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2011.


 

Art. 14  Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1.          La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2.          La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di  parità di presenze all'interno delle singole fasce.


 

Art. 15  Messaggi politici autogestiti a pagamento
1.          Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria,  le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2,  comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2.          Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3.          Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere  i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per  tre giorni consecutivi.

4.          Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a)                  le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b)                  le modalità di prenotazione degli spazi;
c)                  le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d)                  ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5.          Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6.          Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7.          Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8.          Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9.          La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10.          Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11.          Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono  recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12.          Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico.


 

Art. 16  Trasmissioni in contemporanea
1.          Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.


 

Art. 17  Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1.          Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei  referendum, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto.

2.          Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3.          In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i  favorevoli o contrari ai quesiti referendari.


 

Capo III
Disposizioni particolari
Art. 18  Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1.          Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2.          Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3.          Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4.          Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.


 

Art. 19  Imprese radiofoniche di partiti politici
1.          In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2.          I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.


 

Art. 20  Conservazione delle registrazioni
1.          Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni  della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215,  nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.


 

TITOLO III
Stampa quotidiana e periodica
Art. 21  Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici
1.          Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno  prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  messaggi politici relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2.          Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a)                  le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere  prenotati;
b)                  le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c)                  ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico  rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla  loro progressione temporale.
3.          Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4.          Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per  l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5.          Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma  2.

6.          La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello  stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.


 

Art. 22  Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici
1.          I messaggi politici referendari di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata.  Devono, altresì, recare la dicitura "messaggio referendario" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2.          Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


 

Art. 23  Organi ufficiali di stampa dei partiti
1.          Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso  in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all'articolo 2, comma  1.

2.          Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,  ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3.          I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.


 

TITOLO IV
Sondaggi politici ed elettorali
Art. 24  Sondaggi politici ed elettorali
1.          Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  ai sondaggi sui temi del referendum si applicano gli articoli da 6 a 12  del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.


 

TITOLO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 25  Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1.          I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 12, 13 e 14, i seguenti compiti:
a)                  di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al  decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni  dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b)                  di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo  i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione  dei provvedimenti di sua competenza.

 

Art. 26  Procedimenti sanzionatori
1.          Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2.          Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle  comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3.          La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4.          La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione  comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5.          La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o  periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6.          Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7.          L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a  tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi  di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8.          I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per  le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9.          Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta  la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10.          Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,  entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o  alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione
politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11.          In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12.          Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13.          Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14.          L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.  Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15.          Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura  ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16.          Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura  ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3).  Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17.          L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,  relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del  sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: http://www.agcom.it/.


(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 24 ottobre 1981, n. 689».

Notifica dell'accertamento del contribuente irreperibile. Secondo la Sent. n. 6102 del 16 marzo 2011 della Cassazione "la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente (...) è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito" -ai sensi dell'art. 140 c.p.c.- "nell'albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale".

   
  
Cass. Civ., Sez. V, 16 marzo 2011, n. 6102

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   IMPOSTE E TASSE IN GENERE   -   TRIBUTI LOCALI Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6102 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità.
Quanto segue:
Che               B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale  di Caserta l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia delle  entrate  di Aversa relativamente ad IRPEF ed  ILOR  per  l'anno 1995;
che  la  Commissione  adita dichiarò inammissibile  il  ricorso  per tardività;
che   l'appello  proposto  dal          B.  venne   rigettato  dalla Commissione  tributaria  regionale  della  Campania,  la  quale,  con sentenza  depositata l'11 aprile 2005, osservò  che,  ai  sensi  del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e),  il termine per la proposizione  del  ricorso - avvenuta il 1 aprile  2003  -  decorreva dall'ottavo  giorno  successivo a quello dell'affissione  alla  porta dell'abitazione   dell'avviso   del  deposito   dell'atto   nell'albo comunale,  cioè,  nella fattispecie, dal 27 dicembre  2002,  ed  era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;
che   avverso  tale  sentenza                 B.A.  ed  il  coniuge            R.E. propongono ricorso per cassazione,  illustrato anche con  memoria,  al  quale  resiste con controricorso  l'Agenzia  delle entrate.
Che,   con   i   due   motivi  formulati,  con  i  quali   denunciano rispettivamente  "violazione dell'art. 140 c.p.c.  e  art.  48  disp. att."  e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.  60  in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.",  nonchè vizio di motivazione, i  ricorrenti  assumono che, ai sensi del citato  art.  140,  per  il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e  tre  le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto  nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata);
che  va  preliminarmente  dichiarata l'inammissibilità  del  ricorso proposto  da              R.E., la quale  non  è  stata  parte  del giudizio di merito;
che  il  ricorso proposto da               B.A. -  i cui due  motivi possono   essere  esaminati  congiuntamente  per  la   loro   stretta connessione - è manifestamente infondato e va, pertanto,  rigettato;
che,   infatti,  premesso  che  il  vizio  di  motivazione  non  può costituire   oggetto  di  ricorso  per  cassazione   quando   riguarda l'applicazione di principi giuridici (da ult., Cass.,  sez.  un.,  n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla  quale  il  Collegio  non  ha  motivo  di  discostarsi  -,   la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente  D.P.R.  29 settembre  1973,  n.  600, ex art. 60, comma 1, lett.  e),  il  quale deroga,  in  materia, all'art. 140 c.p.c.,  è ritualmente  effettuata quando  nel  comune  nel quale deve eseguirsi   non  v'è  abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità  di  spedizione mediante raccomandata, e la  notificazione stessa  si ha per eseguita nell'ottavo  giorno successivo
a quello  di affissione,  senza,  peraltro,  che  ciò   dia  adito  a   dubbi   di legittimità  costituzionale (cfr. Cass. nn.  8363 del  1993,  7120  e 9922 del 2003, 7773 del 2006).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Salute: decenni lavoro sedentario raddoppiano rischio cancro

SALUTE: DECENNI LAVORO SEDENTARIO RADDOPPIANO RISCHIO CANCRO

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Aver trascorso piu' di dieci anni
alla scrivania, impegnati in un lavoro sedentario, raddoppia il
rischio di cancro all'intestino. E' l'amara conclusione di uno
studio di un'universita' australiana che ha pubblicato la sua
ricerca sull'American Journal of Epidemiology.
I ricercatori hanno osservato circa mille pazienti con tumore
all'intestino e poco piu' di mille individui sani. A tutti e'
stato chiesto di descrivere la propria attivita' e il livello di
attivita' fisica svolta.
I risultati hanno evidenziato che il lavoro sedentario
aumenta il rischio di cancro al colon distale del 44% in un
periodo di 10 anni e che l'attivita' fisica svolta nel tempo
libero non compensa i lunghi periodi passati alla scrivania
durante il giorno.
''Il nostro studio dovrebbe avere ripercussioni sulla
medicina del lavoro - hanno scritto i ricercatori - perche' i
progressi della tecnologia hanno portato a una quantita' sempre
crescente di comportamenti sedentari sul lavoro''.
La ragione alla base dell'aumento del rischio di cancro,
stando agli scienziati, potrebbe essere la sedentarieta' che
aumenta i livelli di zucchero nel sangue e provoca una crescita
della produzione di insulina, entrambi fattori collegati con lo
sviluppo del cancro intestinale. (ANSA).

Y63-NAN
20-APR-11 14:41 NNNN

(Er) Sicurezza Modena. polizia in rivolta: traditi da tutti "100.000 euro di debiti per missioni; pronti a bloccare auto"

(ER) SICUREZZA MODENA. POLIZIA IN RIVOLTA: TRADITI DA TUTTI
"100.000 EURO DI DEBITI PER MISSIONI; PRONTI A BLOCCARE AUTO"

(DIRE) Modena, 20 apr. - "Avviliti, pugnalati alle spalle, presi
in giro da centrodestra e centrosinistra che ci hanno tolto 70
uomini", da "un ministro che e' venuto a siglare un patto che
secondo noi non ha nemmeno letto", da "un sindaco che non ci ha
coinvolti". E con un "debito di quasi 100.000 euro per le
indennita' di missione". Una settimana dopo la sigla del patto
per Modena sicura, col ministro dell'Interno Roberto Maroni, i
sindacati della Polizia di Stato modenese insorgono.
"Sindaco e ministro sembrava che parlassero la stessa lingua:
non e' detto che per la sicurezza ci sia bisogno di piu' risorse.
Noi non siamo d'accordo. E' vero, il coordinamento e' importante,
ma c'e' bisogno di uomini e mezzi", afferma Roberto Di Biase del
Silp-Cgil. Assieme a lui ci sono Raimondo Madera del Coisp,
Alfredo Vernocchi dell'Ugl, Rocco Caccavella del Sap e Domenico
Pugliese del Consap, che questa mattina hanno presentato alla
stampa le critiche al patto punto per punto, con le loro proposte
alternative.
Anzitutto, "questa cabina di regia, che e' stata presentata da
Pighi e dal prefetto come la vera novita' del patto, non abbiamo
capito a cosa servira'. Secondo noi e' solo una duplicazione
delle funzioni gia' esistenti". (SEGUE)

(Bor/ Dire)
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DIR0287 3 REG 0 RR1 / BOL

(ER) SICUREZZA MODENA. POLIZIA IN RIVOLTA: TRADITI DA TUTTI -2-


(DIRE) Modena, 20 apr. - Ma i malumori degli agenti sarebbero
diffusi: la sigla di un patto senza risorse non e' che l'ultima
goccia che ha fatto traboccare il vaso. Basti pensare che
attualmente gli agenti vantano un credito nei confronti della
stessa questura di quasi 100.000 euro. "E' un debito sul fondo
delle indennita' di missione che serve per le scorte, le
attivita' investigative e gli accompagnamenti degli immigrati-
spiega Di Biase- sono soldi che dovevano essere dati ai
poliziotti e che attualmente fanno gli accompagnamenti gratis o
con la formula 'paghero''". E queste cose, attacca Di Biase, "il
sindaco le sa. Le risorse a noi servono per garantire gli uomini
sulle volanti e per garantire sicurezza agli operatori stessi.
Soprattutto in un momento come questo in cui la criminalita' e'
diventata piu' efferata a causa dell'immigrazione". Ma per quanto
riguarda i servizi di accompagnamento, i sindacati non sono
disposti ad accettare oltre. "Se non si risolve questa cosa,
siamo pronti a metterci davanti alla questura per non fare
passare le macchine d'accompagnamento", avverte il sindacalista.
Tra le altre cose, poi, l'esponente del Silp ricorda che il
35-40% dei servizi e delle risorse ruotano attorno al Cie, e che
20-25 agenti sono ridotti a "semplici burocrati" perche' si
devono occupare del rilascio e del rinnovo dei permessi di
soggiorno (cosa che, a detta della Polizia, potrebbe essere
benissimo fatta dagli uffici del Comune).
Inoltre i sindacalisti rivelano che a Modena l'attivita'
investigativa "si fa con cinque uomini: l'organico qui e' ridotto
del 15%. Poi si parla tanto di indagini sulla criminalita'
organizzata: ma con quali uomini?". Intanto, ora si preparano a
portare al prefetto Benedetto Basile e al sindaco Giorgio Pighi
tutte le loro proposte per "un vero patto".

(Bor/ Dire)
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