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venerdì 22 luglio 2011

Ansa "A Roma ci sono troppe personalita' sotto scorta, che sottraggono uomini delle forze dell'ordine al controllo del territorio. La 'vox populi' diventa qualcosa di piu' dopo i dati diffusi ieri dal sindacato di polizia Silp, legato alla Cgil - 400 auto a protezione di singoli e solo 50 di pattuglia nella capitale e in provincia - e preoccupa il sindaco Gianni Alemanno"

ANSA/ SICUREZZA: ALEMANNO A MARONI,BASTA SCORTE PRIVILEGIO CASTA
LETTERA AL MINISTRO, VERIFICARE SE AGENTI TOLTI AL TERRITORIO
(di Luca Laviola)
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - A Roma ci sono troppe personalita'
sotto scorta, che sottraggono uomini delle forze dell'ordine al
controllo del territorio. La 'vox populi' diventa qualcosa di
piu' dopo i dati diffusi ieri dal sindacato di polizia Silp,
legato alla Cgil - 400 auto a protezione di singoli e solo 50 di
pattuglia nella capitale e in provincia - e preoccupa il sindaco
Gianni Alemanno. Che definisce la situazione ''piu' grave di
quello che pensavamo'' e scrive al ministro dell'Interno Maroni
per chiedere ''un'immediata revisione di tutti gli elenchi delle
personalita' sotto scorta'' nella capitale.
''Nessun cittadino di Roma deve avere il sospetto di essere
piu' esposto alla criminalita' per garantire i privilegi
inammissibili delle 'caste' politiche, economiche ed
amministrative'', afferma in una nota Alemanno. ''Non e'
ammissibile che per decisioni prese da altri Enti la Prefettura
di Roma sia costretta a distogliere un cosi' elevato numero di
macchine dal quotidiano controllo del territorio'', aggiunge.
Il problema della sicurezza nella capitale, riproposto da
recenti e ripetuti fatti di sangue, si intreccia con la polemica
sulla cosiddetta 'casta' e sulla riduzione dei costi della
politica. In sostanza Alemanno chiede al Viminale di controllare
se tutti coloro che hanno una scorta ne hanno davvero bisogno e,
nel caso, di non sguarnire la citta' per garantirne la
protezione.
Il segretario romano del Silp-Cgil Gianni Ciotti ha parlato
di ''persone minacciate 30 anni fa dalle Brigate Rosse'' e del
presidente di una squadra di calcio, probabilmente il patron
della Lazio Claudio Lotito (che ha ricevuto intimidazioni dal
clan camorristico dei Casalesi). Esempi a giudizio di Ciotti di
scorte ingiustificate o che potrebbero essere svolte da privati.
La lettera di Alemanno a Maroni arriva all'indomani
dell'annuncio del sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano
sull'utilizzo da settembre delle guardie giurate come ausilio
alle forze dell'ordine a Roma. I vigilantes segnaleranno
eventuali crimini o situazioni di rischio a polizia e
carabinieri. Una misura prevista dal protocollo 'Mille occhi
sulla citta'', che pero' suscita polemiche. L'opposizione in
Campidoglio la considera un'altra prova dell'incapacita' di
Alemanno di garantire la sicurezza della capitale.
(ANSA).

LAL
22-LUG-11 19:58 NNNN

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili. (11A09534) (GU n. 169 del 22-7-2011 )

TAR "...Sospensione licenza di farmacista a seguito segnalazione Nas Carabinieri"



T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 25-05-2011, n. 786Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Espone  l'odierno ricorrente che in data 1° ottobre 2010 il Sindaco del Comune di ####################, su segnalazione del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Bari, sospendeva la licenza per lo svolgimento dell'attività farmaceutica, per aver il dott. S. detenuto nella propria farmacia medicinali scaduti dalla validità, circostanza contraria alle disposizioni normative previste ai sensi dell'art.123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. per il regolare svolgimento dell'attività farmaceutica e, configurante gli estremi dei reati penali previsti ai sensi degli artt. 443 c.p. (commercio e somministrazione di farmaci guasti) e 640 c.p. (truffa ai danni del servizio sanitario nazionale) per i quali è prevista l'applicazione di pene amministrative accessorie.
Con  ricorso notificato in data 12 ottobre 2010 ritualmente depositato, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva le seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della L.241/90, eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità, difetto di istruttoria, omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
2)  violazione dell'art. 123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. - R.D. 1265/34, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione;
Con ordinanza n. 834/2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione e, pertanto, sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento.
All'udienza del 13 aprile 2011 il ricorso veniva introitato per la decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Deve  infatti ritenersi provato, anche alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente e non contraddette dall'Amministrazione resistente, che i  farmaci scaduti erano contenuti all'interno di buste chiuse e sigillate  (e cioè contenitori appositamente predisposti per il successivo inoltro  allo smaltimento) e, peraltro, all'interno di un ambiente separato dai locali di vendita.
Tali dichiarazioni, assolutamente credibili e non smentite dall'Amministrazione, rendono evidente l'insussistenza delle denunciate violazioni, anche perché gli appositi contenitori (buste di plastica sigillate) recavano all'esterno la dicitura "medicinali scaduti" ed erano collocati in una zona deposito  della farmacia, la quale - essendo ben distinta dalla zona destinata alla commercializzazione e alla vendita - rendeva impossibile il verificarsi di un errore o scambio di prodotti per la vendita anche per l'addetto di farmacia più sprovveduto.
Senza infine considerare che quanto sopra risulta altresì documentato e documentabile attraverso la registrazione audiovideo delle stesse attività di verifica da parte dei N.A.S. realizzate attraverso le riprese delle telecamere a circuito chiuso in data 17.10.2010.
Risulta  quindi fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria  e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, nonché il dedotto vizio di violazione del sub procedimento partecipativo di agli artt. 7 e  ss. della L. n. 241/90, atteso che - se fosse stato avviato il debito contraddittorio - l'impugnato provvedimento non avrebbe avuto ragion d'essere.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "M.llo dei Carabinieri.."non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto"...."




RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 850
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. In data 5 aprile 1999 il Maresciallo Capo ####################, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Cosenza in quanto colto da infarto acuto del miocardio. Il militare veniva dimesso il successivo 15 aprile con la seguente diagnosi: "miocardiopatia dilatativa postischemica in esiti di ima".
Il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro - Commissione Medica Ospedaliera, all'esito di visita medica collegiale, giudicava il militare "non idoneo permanentemente al s.m. in modo parziale ai sensi del D.P.R. 738/81 a datare dal 20.07.2000, controindicato l'impiego in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati".
Le infermità venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Successivamente, con nota del 20 gennaio 2001, il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava al ricorrente l'avvio dell'esame della posizione di impiego ai fini dell'eventuale trasferimento per l'assunzione di incarico confacente alle sue condizioni di salute, con invito ad individuare le sedi di eventuale gradimento. L'interessato indicava quali sedi gradite la Compagnia di Cosenza, il Comando Provinciale di Cosenza e la Compagnia di ####################.
In data 6 marzo 2001 il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava, a mezzo della Compagnia di ####################, foglio n. 1362/16121983T del 14 febbraio 2001, con il quale si disponeva il trasferimento del Sottufficiale alla Compagnia CC di #################### ####################, Nucleo Comando, quale dattilografo, senza alloggio di servizio.
A  seguito di ricorso proposto dal ricorrente, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2459/2001, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: "ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, ai fini del riesame dell'assegnazione della sede di servizio, alla luce di motivi di ricorso  e della documentazione depositata in atti, tenuto conto della necessità di assegnazione a funzioni compatibili, anche in soprannumero".
Successivamente,  dopo un incontro con il Comandante della Regione Calabria, che, a detta  del ricorrente, aveva manifestato segni di dissenso per l'iniziativa giurisdizionale promossa ed aveva riservato ogni determinazione al riguardo, lo S. riceveva foglio n. 1362/16191983T del Comando Regione Carabinieri Calabria, che ne disponeva il trasferimento in via provvisoria presso il Comando Provinciale CC di ####################. La sede di servizio veniva raggiunta dal militare, dopo un periodo di convalescenza, il 24 agosto 2001.
In data 30 ottobre 2001 il Sottufficiale  inviava a mezzo ufficiale giudiziario atto di invito e diffida stragiudiziale all'esecuzione dell'ordinanza n. 2459/2001 del TAR Lazio.
In  data 25 novembre 2001 il ricorrente, che si apprestava a raggiungere la  sede di servizio presso il Comando di ####################, veniva colto da malore e  ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza, doveva veniva sottoposto a terapia intensiva. Veniva dimesso il 3 dicembre 2001 con la diagnosi di "miocardiopatia postinfartuale".
Con foglio n. 1362/16241983T del 23 novembre 2001 il Comando Regione Carabinieri Calabria disponeva la revoca del trasferimento presso la sede di #################### ####################. Con foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001 lo stesso Comando comunicava l'avvio dell'esame della posizione di impiego a seguito del provvedimento cautelare del TAR del Lazio.
In  data 8 giugno 2002 il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro -  Commissione Medica Ospedaliera, in esito a visita collegiale, giudicava  lo S. "non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto".
Lo S. veniva, quindi, riformato.
In  data 19 ottobre 2006 lo S. diffidava il Ministero della Difesa a risarcire tutti i danni subiti dallo stesso a seguito dell'inottemperanza del provvedimento giurisdizionale. Il Ministero non dava alcun riscontro alla diffida.
2. Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 29 dicembre, lo S. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati alla lesione dell'integrità fisica e psichica ed ai postumi invalidanti subiti dal ricorrente, nonché ai pregiudizi psichici  ed agli stress subiti dai componenti del nucleo familiare.
A  fondamento della domanda l'attore ha richiamato l'ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di trasferimento presso il Comando CC di #################### ####################, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione sopra riportata, rilevando che l'Amministrazione resistente,  nonostante la notifica dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 24 aprile 2001, è rimasta inerte, non provvedendo alla revoca del provvedimento sospeso, che ha avuto luogo col foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001. Tale revoca, ha evidenziato l'attore, è stata disposta solo a seguito della diffida dell'interessato e il nuovo ricovero in ospedale, in data 25 novembre 2001, conseguente al malore accusato dallo stesso mentre raggiungeva la sede del Comando CC di ####################, ove era stato provvisoriamente trasferito il 30 luglio 2007. Ciò in aperto
contrasto con le previsioni dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio, che vincolavano la scelta della sede ai motivi del ricorso, alla documentazione depositata ed alle funzioni espletate, contemplando anche  la possibilità dell'assegnazione ad una sede in soprannumero.
L'Amministrazione,  disattendendo l'ordinanza cautelare ed adottando il provvedimento di trasferimento provvisorio a ####################, avrebbe cagionato l'evento successivamente verificatosi, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione allorché ha dato tardiva esecuzione all'ordinanza cautelare, revocando il trasferimento a #################### ####################.
Il  ricorrente ha sottolineato di avere tempestivamente tutelato il bene della propria integrità psicofisica, indicando le sedi di gradimento, in  conformità alle prescrizioni mediche della CMO. L'Amministrazione, per contro, avrebbe mantenuto una condotta illecita, mantenendo operativo il  provvedimento sospeso in sede cautelare ed emettendo un nuovo provvedimento contrastante con le prescrizioni del provvedimento giurisdizionale.
Il ritardo nella revoca del provvedimento sospeso in sede cautelare darebbe luogo a responsabilità dell'Amministrazione e tale responsabilità sarebbe connessa, da un lato,  all'illegittimità del provvedimento sospeso e, dall'altro, al ritardo nel dare tempestiva risposta alle prescrizioni dei sanitari e del giudice amministrativo.
I danni di cui viene chiesto ristoro sono individuati, innanzi tutto, in quelli derivati dalla lesione permanente subita a seguito dell'evento lesivo, sia sotto il profilo dell'integrità fisica, sia sotto il profilo dell'integrità psicofisica. Accanto a questi vengono indicati quelli da perdita di chances, dalla mancanza di possibilità di carriera, con perdita del conseguente vantaggio economico, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, il danno alla vita di relazione ed il danno biologico, nonché il danno ai componenti del nucleo familiare, pregiudicati sotto il profilo dell'assistenza materiale e morale, fisica  e psichica e della sofferenza.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo  nell'adozione della revoca del provvedimento di trasferimento.
L'attore  ha chiesto la nomina di CTU al fine di accertare il nesso eziologico tra e condotta ed evento lesivo nonché per accertare l'entità dei danni ed ha, comunque, quantificato la somma dovuta a titolo risarcitorio dall'Amministrazione in Euro 500.000,00.
Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.
Il  ricorrente ha prodotto memoria, deducendo che l'Amministrazione resistente, nella relazione all'Avvocatura dello Stato, prodotta in giudizio da quest'ultima, avrebbe ammesso di avere disatteso la misura cautelare concessa dal TAR del Lazio, che non sarebbe stata comunicata alla stessa da parte della difesa erariale. Ciò implicherebbe una confessione giudiziale.
3. Parte ricorrente agisce contro l'Amministrazione di cui era dipendente per il risarcimento di danni per la lesione della propria integrità psicofisica.
Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che in relazione alla domanda proposta debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La  condotta dell'Amministrazione di cui il ricorrente assume l'illiceità consiste essenzialmente nell'omessa adozione, sia pure in esecuzione di una misura giurisdizionale, di provvedimenti inerenti al rapporto di impiego pubblico e, quindi, in attività correlate al rapporto contrattuale che legava l'Amministrazione stessa al proprio dipendente.
Ne  deriva che il rapporto di lavoro non costituisce mera occasione dell'evento dannoso e che l'azione, conseguentemente, tende a far valere  una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Da  qui l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta dal ricorrente (tra le altre, Cass. Sez.  Un., 6 marzo 2009 n. 5468; TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2008 n. 8008).
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come si desume da quanto in precedenza riportato, l'assunto centrale su cui si basano le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente è quello secondo cui, pur a fronte del provvedimento cautelare del TAR del Lazio,  l'Amministrazione della difesa è rimasta inerte, non avendo provveduto a  revocare il provvedimento di trasferimento presso il Comando Provinciale CC di #################### ####################. Parte ricorrente osserva, come si è detto, che la misura cautelare è rimasta inottemperata fino al 4 dicembre 2001, data in cui si è provveduto alla revoca del provvedimento  di trasferimento.
Osserva il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non appaiono condivisibili.
Non  risulta esatto, innanzi tutto, che l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione implichi un obbligo di revoca del provvedimento a carico dell'Amministrazione.
L'accoglimento  di tale istanza importa, essenzialmente, l'obbligo dell'amministrazione  di evitare il procrastinarsi degli effetti, anche di carattere materiale, connessi all'esecuzione del provvedimento impugnato, ma non fa sorgere l'obbligo di adozione di un atto di ritiro del precedente atto oggetto di gravame.
Certamente un atto di  ritiro, sotto specie di annullamento d'ufficio o di revoca, potrà essere adottato, come nel caso di specie è stato, alla fine, adottato, ma ciò nell'esercizio di un potere dell'amministrazione che, come generalmente riconosciuto, ha carattere ampiamente discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo giuridico.
Né  un obbligo di ritiro del precedente atto può ricavarsi dall'ordine, contenuto nell'ordinanza in questione, di riesame dell'assegnazione della sede di servizio alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione depositata in atti. Ciò imponeva all'Amministrazione di valutare, in base agli elementi evidenziati, l'adozione di un provvedimento di diverso contenuto, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, non certo di ritirare il precedente atto di trasferimento.
Fatta  questa necessaria premessa, va rilevato che non è proprio ipotizzabile l'esistenza di un nesso eziologico tra il provvedimento di trasferimento, e quindi la sua mancata tempestiva revoca, e la lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente. Ciò in quanto, come risulta dagli atti, l'ordine di trasferimento a #################### #################### non è stato mai eseguito dallo S.. In nessun caso, quindi, potrebbe ravvisarsi un nesso di causalità tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica del militare, poiché il provvedimento è rimasto ineseguito.
Quanto  detto implica che non sussiste una situazione di inottemperanza dell'ordine impartito in sede giurisdizionale, che sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui il provvedimento di trasferimento fosse stato portato ad effetto. Certamente è rimasto ineseguito l'ordine di riesame,  ma l'odierno ricorrente non se ne può dolere, giacché esso implicava solo l'obbligo di valutare nuovamente il contenuto del provvedimento, tenuto conto della necessità di assegnazione a mansioni compatibili anche in soprannumero, non certo di trasferire comunque il militare in una determinata sede, tra quelle gradite allo stesso.
Né  è ravvisabile responsabilità alcuna dell'Amministrazione per il ritardo  nell'adozione del provvedimento di revoca del trasferimento, in quanto,  fermo quanto testé rilevato riguardo all'insussistenza di un nesso eziologico tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica, non sussisteva, come precisato, alcun obbligo giuridico di revoca dell'atto.
Per  quanto sopra precisato, non può avere alcun rilievo la circostanza, rilevabile dalla relazione inviata dal Comando della Regione Carabinieri all'Avvocatura dello Stato, che l'Amministrazione ha ammesso di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza cautelare. Si è rilevato, infatti, che non è ravvisabile un effettivo contrasto tra il contenuto dell'ordinanza ed il comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Vi è poi la vicenda dell'invio in servizio provvisorio dell'Ispettore presso il Comando Provinciale CC di ####################, che, ad avviso dell'odierno ricorrente, implicherebbe ulteriore violazione dell'ordine impartito con l'ordinanza  cautelare e contrasterebbe comunque, con l'accertamento sanitario della  CMO che aveva giudicato controindicato l'impiego del militare in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati.
Quanto  al primo profilo, non è dato comp####################re come tale provvedimento possa porsi in contrasto con l'ordinanza cautelare più volte richiamata, che riguardava il trasferimento del militare al Comando Provinciale di #################### ####################. Essa, certo, non poteva costituire ostacolo all'adozione di un  provvedimento di invio in servizio provvisorio presso una sede diversa,  né, come si è già detto, imponeva il trasferimento definitivo presso una delle sedi gradite all'interessato.
Riguardo  all'altro aspetto, al di là del fatto che il provvedimento non ha costituito a suo tempo oggetto di gravame, il che avrebbe comunque rilievo perlomeno alla luce del disposto dell'art. 1227 cod. civ.,  va comunque rilevato che parte ricorrente non deduce elemento alcuno da  cui ricavare l'effettiva esistenza di una controindicazione all'impiego  nel posto di scrivano cui era stato destinato l'Ispettore e, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità tra il provvedimento e la sua esecuzione e la lesione dell'integrità psicofisica subita.
Un  siffatto accertamento non può essere demandato sic et simpliciter al consulente tecnico d'ufficio, giacché l'operato di questi non può sopperire alla mancata delineazione degli elementi chiave che caratterizzano la causa petendi. Né il giudice può essere chiamato a sostituirsi alla parte nell'individuazione di elementi essenziali della domanda.
Parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre in modo specifico le caratteristiche del servizio prestato presso il Comando Provinciale di ####################, ritenute contrastanti con le indicazioni risultanti dagli accertamenti effettuati presso il Centro di  Medicina Legale Militare di Catanzaro. L'unica cosa che viene specificata è che il militare è stato colto da ulteriore malore mentre si recava nella sede di servizio di ####################, in data 25 novembre 2001.
Tale data, peraltro, come risulta dalla relazione del Comando della Regione Carabinieri, coincide con la conclusione di un periodo di convalescenza.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Occhi stanchi per 'drogati' di smartphone e immagini 3D



SALUTE: OCCHI STANCHI PER 'DROGATI' DI SMARTPHONE E IMMAGINI 3D =
COLPA DELLA MESSA A FUOCO CHE SI COMPLICA

Roma, 22 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Incollati allo
smatphone per leggere l'ultima mail, sbirciare le previsioni del
tempo, rispondere a Sms e fare acquisti online? A pagare saranno gli
occhi. Specie se poi, nel tempo libero, ci si rilassa davanti a un
film in 3D.

Secondo un nuovo studio, pubblicato sul 'Journal of Vision', i
disagi lamentati dai 'maniaci' dei telefonini di ultima generazione e
da alcuni spettatori di film e videogame in 3D potrebbero essere
dovuti al fatto che chiediamo troppo ai nostri occhi: devono
concentrarsi sullo schermo e contemporaneamente mettere a fuoco il
contenuto che e' posto davanti o dietro allo schermo stesso.

In pratica l'effetto 'occhi stanchi', che spesso porta con se'
anche mal di testa e secchezza oculare, sarebbe legato all'uso intenso
degli smartphone e di altri dispositivi per la visione in 3D. Questo
perche' gli occhi devono concentrarsi sulla distanza dallo schermo e
su quella del contenuto che si sta guardando, che magari 'ruota'
all'interno dello schermo stesso, o si sposta in avanti. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
22-LUG-11 15:50

NNNN
SALUTE: OCCHI STANCHI PER 'DROGATI' DI SMARTPHONE E IMMAGINI 3D (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una rivoluzione high-tech per cui
pero' gli occhi faticano, perche' sono costretti a mettere a fuoco
distanze diverse, spiega l'autore della ricerca, Martin Banks
dell'University of California a Berkeley. Lo studioso ha esaminato 24
adulti, sottoponendoli a una serie di esperimenti, e osservando cosi'
l'interazione tra la distanza di visione gli effetti per gli
spettatori.

I risultati hanno dimostrato che, con i dispositivi come i
telefonini e gli schermi del pc e dei videogame, che vengono guardati
a breve distanza, il contenuto 3D posto di fronte allo schermo - che
appare piu' vicino allo spettatore - e' meno comodo di quello che
appare collocato dietro. Al contrario, durante la visualizzazione da
lontano - come ad esempio al cinema nel caso dei film in 3 D - il
contenuto posizionato dietro lo schermo, che appare come se lo
spettatore guardasse attraverso una finestra, diventa meno agevole da
osservare. "Si tratta di disagi che possono limitare l'uso della
tecnologia", spiega Banks. "Ci auguriamo che i nostri risultati
possano ispirare la ricerca in questo settore". Il team suggerisce
infatti di ampliare le indagini, includendo un campione piu' ampio e
anche i bambini, per capire in che modo i loro occhi reagiscono a
questi stimoli visivi. Con l'esplosione dei film e delle tv in 3D,
secondo i ricercatori e' davvero importante approfondire gli studi per
verificare gli effetti di questo tipo di visione.

(Mal/Col/Adnkronos)
22-LUG-11 16:10

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Roma. 'Indecente'. Cosi' ha definito la gestione degli agenti a Roma il segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. 400 pattuglie ogni giorno vengono utilizzate per garantire sicurezza ai politici quando nel resto della citta' ce ne sono solo 50. Intanto si sta pensando di aumentare i poteri dei vigilantes e della polizia municipale. Servizio di Angela Nittoli

Roma. 'Indecente'. Cosi' ha definito la gestione degli agenti a Roma il segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. 400 pattuglie ogni giorno vengono utilizzate per garantire sicurezza ai politici quando nel resto della citta' ce ne sono solo 50. Intanto si sta pensando di aumentare i poteri dei vigilantes e della polizia municipale. Servizio di Angela Nittoli

Sicurezza a Roma - Posto di Polizia Ospedale San Filippo Neri intervista al Segretario del Silp Cgil Primavalle Marco Orsini (a cura di Radio Città Futura - Marco Moretti e Giada Valdannini )

Sicurezza a Roma - intervista al Segretario Generale Silp Cgil di Roma Gianni Ciotti

Silp Cgil Roma - Scorte - Comunicato stampa


INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD

INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD =INDAGINE CPP ITALIA

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Il 16% degli utenti di internet e'
stato vittima di un''intromissione elettronica', ovvero qualcuno ha
violato il suo accesso ai servizi. E di questi il 35% ne ha avuto un
danno economico. Lo denuncia un'indagine condotta da Cpp Italia,
filiale della multinazionale inglese specializzata nella tutela della
sicurezza dei dati personali e nella protezione delle carte di
credito. Ma la colpa e' in parte dei naviganti: il 42% degli
intervistati non modifica mai, a meno che non sia obbligato a farlo,
le password di accesso ai servizi e-mail e home banking, mentre l'11%
lo fa a cadenza annuale o piu' lunga.

"Comportamenti che possono favorire, almeno in parte, la
violazione dei propri account internet", si legge in una nota. E il
prezzo da pagare puo' essere anche salato: per 3 intervistati su 100
infatti i danni da truffe online sono stati contenuti entro i mille
euro. Tra i mille e i 5 mila euro sono stati i danni economici per il
2% degli utenti internet, mentre solo l'1% ha subito danni superiori
ai 5 mila euro. Oltre il 30% invece sono quelli che hanno subito l'uso
fraudolento dell'account di posta elettronica, Messenger (o altre web
chat) o del proprio social network.

Nonostante i pericoli, solo il 17% degli intervistati modifica
le proprie password una volta al mese. Il 18% cambia i codici di
accesso almeno ogni tre mesi, mentre il 12% lo fa due volte l'anno.
Una sola password per tutti i tipi di accessi a internet, dall'home
banking ai social network, e' utilizzata dal 14% degli utenti, mentre
il 13% ne usa 2: una per gli accessi ai servizi finanziari e un'altra
per social network e i servizi per il 'tempo libero'. (segue)

(Bat/Zn/Adnkronos)
22-LUG-11 11:33

NNNN
INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD (2) ='CAMBIARE SPESSO PASSWORD E' SOLO UNA DELLE ATTENZIONI PER
EVITARE TRUFFE'

(Adnkronos) - "Cambiare frequentemente le password - spiega
Walter Bruschi, amministratore delegato di CPP Italia - e' sola una
delle attenzioni da avere per tutelarsi dalle truffe. Per incrementare
il livello di sicurezza e' pero' meglio utilizzare password diverse
per ogni tipo di accesso. Se, infatti, un malintenzionato entrasse in
possesso della nostra unica password - continua- avrebbe accesso anche
a tutti gli account internet. Si rischierebbe, quindi, di subire non
solo un danno patrimoniale ma anche il furto di identita', un tipo di
frode che si sta espandendo anche in Italia".

"Con il furto di identita' - prosegue - il malvivente di turno
puo' fare acquisti rateali o richiedere finanziamenti a nostro nome.
Dimostrare la nostra estraneita' ai fatti, e ottenere i rimborsi delle
somme indebitamente sottratte, richiede l'intervento di diverse figure
professionali e soprattutto tempi piuttosto lunghi. Contro questo tipo
di frode - conclude - ci si puo' tutelare sottoscrivendo servizi di
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Se non si vogliono acquistare programmi specifici di protezione
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22-LUG-11 11:38

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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-7-2011 n. 18 Enti pubblici privatizzati - Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.


Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.
Nota 20 luglio 2011, n. 18 (1).
 Enti pubblici privatizzati -         Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con         modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS         per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.            

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.


          
              
Ai                          
Direttori delle sedi provinciali e               territoriali e, per il loro tramite agli enti con personale iscritto             
              
Agli                          
Enti di patronato             
              
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
              
Ai                          
Direttori regionali             
              
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
              
Ai                          
Coordinatori delle consulenze               professionali            


              



1. Premessa      
Si fa seguito alla nota 22 dicembre 2009, n. 18        dell’Inpdap relativa all'applicazione dell'articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008,         n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini         pensionistici, l'obbligo del versamento presso l'INPS, a partire dal 1° gennaio         2009, dei contributi di maternità e malattia da parte delle imprese dello         Stato, degli Enti pubblici nonché degli Enti locali, che sono state interessate         da processi di privatizzazione.      
Come è noto, la contribuzione ad INPS per la         tipologia di assenze dal servizio indicate è dovuta indipendentemente         dall'iscrizione previdenziale del lavoratore interessato. Lo stesso Istituto         previdenziale, sempre dal 1° gennaio 2009, a fronte della contribuzione         acquisita, è tenuto ad erogare ai lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione         ad INPDAP, dipendenti delle imprese suddette, le relative prestazioni         economiche di maternità nonché le indennità giornaliere di malattia, con         conseguente accreditamento della relativa contribuzione figurativa e successiva         valorizzazione in INPDAP tramite ricongiunzione d'ufficio - senza oneri per il         lavoratore - ai sensi dell'articolo 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.      
Nelle ipotesi suddette permane l'obbligo         contributivo ad INPDAP esclusivamente per la contribuzione relativa alla sola         parte differenziale del trattamento economico contrattualmente previsto,         qualora lo stesso sia superiore alle indennità erogate dall'INPS.      
Tanto premesso, sulle problematiche inerenti         l'applicazione della nuova disciplina sono pervenuti a questa Direzione         Centrale numerosi quesiti, per i quali si forniscono i chiarimenti di cui ai         punti sottostanti.    



2. Enti destinatari      
L'articolo 20 individua esplicitamente quali         soggetti destinatari della nuova disciplina "......omissis.. le imprese dello         Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto         ...”.      
Destinatarie dell'obbligo contributivo in         questione sono, quindi, le imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato         e dagli Enti pubblici nonché le imprese strumentali agli enti locali di cui al         D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione e         che hanno continuato ad essere assoggettate al regime previdenziale di tipo         pubblicistico nonché ai regimi speciali riconosciuti in forza di specifiche         disposizioni normative. Sul punto l'INPS si è espresso con la Circ. 5 novembre         2009, n. 114 e con i successivi messaggi esplicativi, Msg. 10 febbraio 2009, n.         3352, Msg. 10 marzo 2009, n. 5730 e Msg. 8 luglio 2009, n. 15680.      
"Ratio" della norma è quella di applicare alle         imprese predette, soggette al processo di privatizzazione, la medesima         disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle         prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata "ab         origine".      
Tale la previsione legislativa, al fine di         integrare le indicazioni già fornite si richiamano in tale contesto talune         tipologie di enti, i quali, stante la natura giuridica, sono da ritenersi         inclusi, oppure, viceversa, esclusi, dal previsto campo di applicazione della         disciplina in esame.    



3. Tipologie di enti inclusi      
Con riferimento alle inclusioni, questo Istituto,         nella già citata nota 22 dicembre 2009, n. 18 ha individuato, a titolo         meramente esemplificativo, tra le imprese tenute al versamento della         contribuzione per maternità e malattia - secondo le nuove disposizioni         dell'articolo 20 - gli ex IACP. Si precisa al riguardo che l'inclusione         comporta che tutti gli enti pubblici economici - tra i quali le ATER, Aziende         Territoriali per l'Edilizia Residenziale - e le società di capitali derivanti         dalla trasformazione degli IACP, avvenuta ai sensi dell'articolo 93, comma 2,         del D.P.R. n. 616/1977, sono interessati dal nuovo obbligo contributivo. In tal         senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -         Direzione generale per l'attività ispettiva nella risposta alla nota 2 aprile         2010, n.
25/I/0006212.      
A modifica delle precedenti indicazioni sono,         altresì, riguardate dalla novella disciplina anche le scuole parificate, ora         ricondotte alle scuole elementari paritarie, sulla base di quanto precisato con         nota 5 aprile 2011, n. 25/I/0004958 dallo stesso Ministero del Lavoro e delle         Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva.    



4. Tipologie di enti esclusi      
Relativamente alle esclusioni, va precisato, in         linea generale, che gli enti pubblici rientranti nell'ampia categoria degli         Enti non commerciali, costituiti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c)         del TUIR (cfr. l'articolo recita testualmente "enti pubblici.....residenti nel         territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale         l'esercizio di attività commerciali"), qualora non siano stati interessati da         processi di privatizzazione, non sono tenuti a versare all'INPS la         contribuzione per maternità o per malattia (cfr. risposta alla nota 6 luglio         2010, n. 25/I/0011628 della Direzione generale per l'attività ispettiva del         Ministero del Lavoro).      
La medesima conclusione può affermarsi per i         consorzi di enti locali di cui al combinato disposto degli articoli 31 (cfr.         Consorzi di Comuni) e 114 (cfr. Aziende speciali) del D.Lgs. n. 267/2000,         essendo soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.      
Lo stesso dicasi per gli enti morali iscritti         facoltativamente ad INPDAP ai sensi del combinato disposto degli articoli 39        della L. n. 379/1955 e 5, comma 7, della L. n. 274/1991.      
L'esclusione riguarda anche gli Ordini e i         Collegi Professionali, con personale iscritto obbligatoriamente ad INPDAP, ai         sensi dell'articolo 3, 1° comma, del D.P.R. n. 68/1986, ad eccezione di quello         già dipendente con iscrizione INPS all'atto della trasformazione in ente         pubblico non economico. Ed invero detto personale, che non ha a suo tempo         esercitato l’opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n.         379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991, ha continuato a         mantenere l'iscrizione ad INPS, come precisato dal Ministero del Lavoro e della         Previdenza Sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva con nota 8         gennaio 2007, n. 25/I/0000226.      
La nuova disposizione, parimenti, non può trovare         applicazione nei confronti delle Autorità portuali istituite dall'articolo 6        della L. 28 gennaio 1994, n. 84, stante la natura giuridica di enti pubblici         non economici, non interessati da processi di privatizzazione. La rilevata         natura giuridica è stata significativamente argomentata nel parere n. 1641 del         9 luglio 2002 del Consiglio di Stato [cfr. "...omissis.. sia per la         configurazione formale ad esse attribuite dalla legge, sia per l'attività        svolta, sia ancora per le modalità dì finanziamento, svolgono funzioni..... nel         complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico         interesse") ed è espressamente affermata dall'articolo 1, comma 993, della L.         n. 296/2006.      
Si coglie l'occasione, infine, per ribadire         l'esclusione, già segnalata in sede della precedente nota operativa, per le ex         IPAB depubblicizzate e trasformate in Fondazioni, in quanto organismi non         aventi natura giuridica di impresa.      
Nelle suesposte casistiche è del tutto evidente         che l'obbligo contributivo nel confronti dell'INPDAP - per gli eventi di         maternità e malattia - rimane inalterato, per cui la relativa contribuzione         deve essere versata a questa Gestione secondo le modalità e la misura         ordinarie.    



5. Contribuzione presso l'INPS per maternità e malattia      
Come già precisato, in proposito, con la nota 22         dicembre 2009, n. 18 a partire dal 1° gennaio 2009, le imprese all'uopo         individuate, per il proprio personale che ha mantenuto l'iscrizione a questa         Gestione, sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la         contribuzione per maternità e quella per malattia. Con riguardo a quest'ultima,         la contribuzione all'INPS, tenuto a corrispondere le relative indennità, è         limitata, per esplicita previsione normativa, ai soli lavoratori con qualifica         di "operai".      
La contribuzione per la maternità, le cui         prestazioni economiche da parte dell'INPS vengono erogate, senza distinzione         alcuna, a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con         qualifica dirigenziale, è riferita ai congedi di maternità/paternità, ai         congedi parentali ed ai riposi giornalieri "per allattamento" nonché ai         permessi di cui all'articolo 33 della L. n. 104/1992, tutti ricompresi nelle         disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 151/2001.      
In aggiunta alle ipotesi suddette, si partecipa         che anche l'indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42, comma         5, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 rientra tra le prestazioni economiche di         maternità erogate dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa         riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (Cfr. Msg. 10 dicembre         2010, n. 31250 dell’INPS).      
I permessi retribuiti per donazione sangue sono         invece soggetti ad ordinaria contribuzione ad INPDAP.    



6. Versamento dei contributi per Fondo Credito ed ENPDEP      
Il versamento all'INPS della contribuzione nelle         ipotesi sopra descritte non esonera gli Enti interessati dal versamento della         contribuzione obbligatoria prevista dall'articolo 1, comma 242, della L. n.         662/1996, in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e         sociali presso l'INPDAP.      
Pertanto, durante i periodi di maternità e         malattia è comunque dovuta a questo Istituto la contribuzione a tale titolo, a         carico del personale dipendente, da calcolarsi sulla base dell'aliquota         corrispondente allo 0,35% dell'intera retribuzione contrattualmente prevista,         che costituisce base pensionabile ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 335/1995        e successive modificazioni.      
Analogo adempimento verso l'INPDAP, per i         medesimi eventi, resta confermato per gli iscritti - ai sensi dell'articolo 7         del D.Lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304 - alla Gestione ENPDEP, Assicurazione         Sociale Vita, per quanto attiene al versamento del contributo dello 0,27 %         della retribuzione lorda mensile.    



7. Contribuzione erroneamente versata ad INPDAP. Rimborso         contributi      
Le imprese riguardate dalla nuova disciplina         dell'articolo 20, che hanno indebitamente versato, a partire dal 1° gennaio         2009, la contribuzione ad INPDAP relativamente agli eventi di maternità e         malattia, come specificati al precedente punto 3), hanno diritto a richiedere         il rimborso della contribuzione non dovuta, sia per la parte a carico del         dipendente che dell'azienda.    



8. Adempimenti DMA      
Per quanto attiene le modalità di compilazione         della DMA si fa riserva di fornire future istruzioni in apposita         circolare.     
       
     
Il Dirigente generale      
Dr. Diego De Felice    



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art.       20
Nota 22 dicembre 2009, n. 18

TAR "Sottufficiali Arma dei Carabinieri - Scheda valutativa annuale - Impugnazione..."


FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Lecce Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1018
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente #################### è impiegato come Maresciallo Capo presso la Legione Carabinieri #################### - Stazione di ####################.
1.1  Con il ricorso in epigrafe il sig. S. impugna la scheda valutativa relativa all'anno 2009 (periodo 22 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009) conclusa con la qualifica finale di "nella media".
1.2 Vengono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
- eccesso di potere per contraddittorietà tra la scheda valutativa impugnata e la precedente scheda valutativa;
-  difetto di motivazione, motivazione apparente e/o insufficiente, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi e qualifica attribuita;
- manifesta incoerenza e contraddittorietà tra le varie parti dell'atto impugnato, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi.
2. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Con  i richiamati motivi di impugnazione il ricorrente mira a sindacare la supposta erroneità ed illogicità della valutazione contenuta nella scheda oggetto di gravame.
3.1 Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti  che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
Di  conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio; quando, poi, il giudizio ottenuto - come caso di specie - non denota particolari criticità, costituendo anzi una valutazione non negativa, lo stesso non richiede particolari giustificazioni
Trattandosi  di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, non si  richiede inoltre l'indicazione di particolari fatti commissivi od omissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando.
Infine le valutazioni dei militari riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto professionale ed umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato.
3.2 Nel caso di specie, fermi i principi ora delineati, il Collegio osserva che:
-  la scheda valutativa contestata riporta puntualmente i giudizi, tutti di carattere non negativo ma intermedio, del compilatore e dei due revisori, analiticamente suddivisi per singoli profili, a loro volta raggruppati in macrocategorie (qualità fisiche, morali e di carattere; qualità intellettuali e culturali; qualità professionali);
-  l'esito del giudizio ("nella media") appare congruo con gli apprezzamenti dei singoli profili, che appunto si collocano in un grado di valutazione intermedio;
- quanto al peggioramento del giudizio rispetto all'anno precedente - quando il ricorrente era stato giudicato "superiore alla media" - la questione è oggetto di espressa precisazione nel giudizio finale ("nel periodo in esame non ha saputo confermare quanto in precedenza dimostrato");
-  non vi sono ragioni o elementi per disattendere tale valutazione, fermo  il principio di autonomia tra i giudizi, atteso anche che l'invocato conseguimento della laurea da parte del ricorrente non comporta di per sé un miglioramento dell'operato reso dal militare;
-  al contrario, sono stati allegati agli atti di causa gli interventi dei  superiori nel corso del periodo valutato, volti a richiamare il ricorrere ad un maggiore impegno e spirito di iniziativa nel corso del periodo valutato.
3.3 In conclusione, viste le  circostante di fatto e in applicazione delle regole di giudizio sopra richiamate, il giudizio formulato dall'Amministrazione risulta esente da  censure.
4. Pertanto, attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Lecce - Sezione Terza respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "..Reato di peculato e collaterale azione disciplinare con provvedimento di destituzione"


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2916
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor ####################, già vice ispettore della Polizia di Stato,  a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione con decreto del Capo della Polizia di Stato 20 febbraio 2002.
2. Contro tale decreto e contro gli atti presupposti (e, segnatamente: l'atto di contestazione degli addebiti del  5 novembre 2001, la sua integrazione del 27 novembre 2001, i verbali del consiglio di disciplina; la deliberazione del consiglio di disciplina 23 gennaio 2002; la relazione del funzionario istruttore 21 dicembre 2001), egli proponeva ricorso al Tar Marche, che, disattese le censure di ordine procedurale, accoglieva quelle di carattere sostanziale con la sentenza 6 agosto 2003, n. 948.
3. A seguito di tale sentenza l'Amministrazione riattivava il procedimento disciplinare, e, in particolare, con decreto 9 settembre 2003:
a) faceva salvi gli atti del precedente procedimento disciplinare fino a quello del 5 gennaio 2002 di deferimento al consiglio di disciplina;
b) annullava gli atti del precedente procedimento  disciplinare a partire dalla prima riunione del consiglio provinciale di disciplina.
Con successivo decreto 2 dicembre 2003 il Capo della polizia di Stato infliggeva nuovamente la sanzione della destituzione dal servizio.
4. Contro tali provvedimenti e contro gli atti presupposti l'interessato proponeva due ricorsi al Tar (nn. 242 e 402 del 2004), integrati da motivi aggiunti.
Il Tar, con la sentenza 12 aprile 2005 n. 289, riuniti i ricorsi:
- disattendeva alcune censure di carattere procedurale;
- accoglieva altre censure di carattere procedurale e sostanziale;
- assorbiva alcune ulteriori censure e ne respingeva altre in ordine al trattamento economico.
5. Contro tale sentenza ha proposto appello principale l'Amministrazione.
5.1. Ha proposto appello incidentale l'appellato,  al fine di riproporre la censura assorbita dal Tar in ordine all'efficacia retroattiva, anziché ex nunc, della destituzione e al fine  di contestare il capo di sentenza che in parte nega le differenze stipendiali per i periodi di sospensione cautelare anteriori alla riapertura del procedimento disciplinare.
5.2. La Sezione con l'ordinanza cautelare 11 luglio 2006 n. 3082, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata.
5.3. Nell'ordine logico delle questioni occorre esaminare prima l'appello principale e poi quello incidentale.
6. Con il primo motivo dell'appello principale, l'Amministrazione contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente, in relazione al provvedimento disciplinare di destituzione,  il vizio di violazione del giudicato.
6.1. Assume il Tar con la sentenza n. 289 del 2005, oggetto del presente appello, che la precedente sentenza n. 948/2003 avrebbe onnicomprensivamente annullato tutti gli atti impugnati, espressamente menzionati nell'epigrafe della sentenza, ivi compresi pertanto l'atto di contestazione degli addebiti, la sua integrazione del successivo 27 e la relazione del 21 dicembre 2001 del funzionario istruttore.
6.2. Parte appellante critica la sentenza gravata, osservando che il dispositivo della precedente sentenza n. 948 del 2003 andrebbe interpretato alla luce della motivazione della sentenza, in cui si censura solo l'attività valutativa del consiglio di disciplina e del provvedimento sanzionatorio.
6.3. La censura così riassunta è fondata.
La Sezione condivide sul punto quanto già affermato dall'ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, laddove si afferma che "il precedente giudicato di annullamento va interpretato alla luce delle indicazioni contenute nella  motivazione".
E, invero, la prima sentenza (n. 948/2003), pur affermando genericamente che sono annullati gli atti impugnati, non ha ravvisato alcuna illegittimità negli atti preparatori, ritenendo viziato  solo l'operato del consiglio di disciplina e dunque il provvedimento finale.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del giudicato, che va risolto nel senso che l'annullamento giurisdizionale non può che riguardare i soli atti in relazione ai quali  sono stati ravvisati dei vizi.
7. Con il secondo motivo dell'appello principale viene contestato il capo di sentenza che ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in ordine all'esame delle questioni pregiudiziali e incidentali.
7.1. Ad avviso del Tar, dal verbale del 24 ottobre 2003 del consiglio di disciplina, nulla risulterebbe sul contenuto delle questioni pregiudiziali, di quelle incidentali e di quelle di fatto e di diritto, e non risulterebbe in che ordine esse sono  state esaminate e se sono state adottate a maggioranza o all'unanimità.
7.2. Lamenta l'appellante che la ricostruzione è errata in fatto, perché le questioni pregiudiziali e incidentali risultano già dalla seduta del 7 ottobre 2003 e nella seduta del 24 ottobre 2003 sono state esaminate in dettaglio le quesiti di merito.
Il verbale fa poi fede che le questioni sono state sottoposte al voto separatamente, e decise a maggioranza.
7.3. Tali doglianze sono fondate.
Dispone l'art. 20, comma 7, lett. a) e b), d.P.R. n. 737/1981, che:
"non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione  più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale  l'opinione più favorevole al giudicando".
L'esame dei verbali del 7 e del 24 ottobre 2003 evidenzia che nessuna violazione delle riportate disposizioni è stata commessa:
a) nel verbale del 7 ottobre 2003 sono state indicate le questioni pregiudiziali e incidentali e la relativa decisione;
b) nel verbale del 24 ottobre 2003 sono state indicate le questioni di fatto e di diritto e il relativo ordine di trattazione, e si è dato atto che ciascun componente ha espresso il proprio voto, e che la sanzione p stata deliberata a maggioranza.
Non si può ravvisare pertanto nessuna violazione dell'archetipo procedimentale normativo.
8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Con il terzo motivo dell'appello principale,  si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento, per mancata comparazione della posizione dell'incolpato con quella degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali, ai quali era stata inflitta una sanzione disciplinare meno grave.
8.2. Ad avviso del Tar, dal giudicato n. 948/2003  discenderebbe l'obbligo di valutare la responsabilità disciplinare del dipendente anche tenendo conto dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri due coimputati, sicché contraddittoriamente il consiglio di disciplina, in un primo momento, nella riunione del 7 ottobre 2003, decideva di acquisire gli atti dei relativi procedimenti disciplinari, e successivamente, nella riunione del 24 ottobre 2003, con  decisione unilaterale del presidente, decideva di non acquisire tali atti, a causa dell'impossibilità di compiere l'adempimento entro i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare.
Inoltre, secondo il Tar la necessità del rispetto  dei termini non avrebbe potuto giustificare l'omissione di un adempimento ritenuto necessario.
8.3. Parte appellante osserva criticamente che l'appellato aveva una qualifica superiore rispetto agli altri due imputati e questo elemento - evidenziato nella motivazione - ha giustificato la maggiore severità della punizione.
8.4. Con il quarto e quinto motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto il provvedimento carente di  motivazione. Il provvedimento, secondo il Tar, non avrebbe considerato in modo adeguato le circostanze ambientali e di servizio all'epoca dei fatti aventi rilevanza penale, né sarebbe stata valutata l'attività di servizio successiva ai medesimi fatti, che risulta ineccepibile e premiata con encomio, lodi e premi in denaro; per converso, secondo il Tar sarebbero stati sopravvalutati i precedenti disciplinari.
8.5. Parte appellante critica tale capo di sentenza, osservando che il provvedimento è stato congruamente motivato ed ha valutato tutte le circostanze personali e ambientali.
9. Anche le censure di qui al terzo, quarto e quinto motivo sono fondate.
9.1. Come già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, il provvedimento di destituzione risulta congruamente motivato in relazione alla gravità degli addebiti per i fatti penalmente  accertati, alla qualifica dell'appellato ed ai suoi precedenti disciplinari, nonché, aggiunge ora il Collegio, alla situazione ambientale.
A seguito della precedente senza di annullamento,  l'Amministrazione ha rinnovato il procedimento rivalutando le risultanze del procedimento ed esaminando la specifica posizione dell'appellato, anche con riferimento ai colleghi rimasti coinvolti nei fatti.
9.2. Va solo aggiunto che la valutazione di gravità dell'illecito, pur tenendo conto dei meriti di servizio del dipendente, è riservata alla Amministrazione ed è sindacabile solo se illogica, viziata da travisamento dei fatti, sproporzionata.
In considerazione dei fatti accertati, la valutazione compiuta, nella specie, dall'amministrazione, è del tutto immune da vizi di travisamento, illogicità, sproporzione, e ad essa non può sostituirsi quella del giudice, pena un inammissibile e non consentito sconfinamento del giudice nel merito amministrativo.
9.3. Quanto, in particolare, all'asserita omessa comparazione con la posizione dei coimputati, basta rilevare che il consiglio di disciplina ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e non necessario acquisire gli atti dei procedimenti disciplinari a carico  dei medesimi coimputati.
Il giudicato imponeva una rivalutazione complessiva della posizione dell'incolpato, non necessariamente ancorata  ad un confronto con la posizione degli altri. Inoltre il vizio di disparità di trattamento è apprezzabile in relazione ad atti vincolati, quando le situazioni di fatto e di diritto siano assolutamente identiche. Nella specie si è in presenza di una situazione di fatto e diritto diversa, in quanto diversa è la qualifica dell'appellato.
Di tanto si dà espressamente conto nella motivazione del provvedimento disciplinare.
10. In conclusione, l'appello principale va accolto, con conseguente reviviscenza del provvedimento di destituzione e  degli altri atti impugnati con i ricorsi di primo grado.
11. L'accoglimento dell'appello principale impone al Collegio di esaminare l'appello incidentale.
11.1. Con l'appello incidentale, si lamenta che -  dopo la sospensione obbligatoria disposta nel novembre 1991 - vi è stato un lungo periodo di prestazione del servizio, che va valutato come  servizio effettivo, ivi compresa la promozione disposta con decreto n. 333/1995, per cui illegittimamente il decreto di destituzione avrebbe annullato tale promozione.
Per l'effetto l'appellante incidentale chiede la corresponsione delle differenze stipendiali dovute, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare, nel periodo dal 16 novembre 1991 fino alla data di pronuncia della sentenza di appello o, in subordine, fino alla data del primo provvedimento disciplinare.
12. La censura merita parziale accoglimento.
12.1. Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione, come ha chiarito la giurisprudenza, va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1312; Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2001 n. 1695; Cons. St., sez. IV, 28 maggio 1999 n. 888).
Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del t.u. n. 3/1957, poiché:
- la ricostruzione della carriera è prevista per i  casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel  ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera il principio di  non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio (non potendosi ammettere che l'atto di destituzione costituisca addirittura il titolo per la corresponsione di differenze retributive nei confronti di chi non ha prestato servizio per  un fatto a lui imputabile: in termini, sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1322);
- il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatoria: in tal senso, da ultimo v. anche ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, punto 8.1. della motivazione; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206, punto 5 della motivazione) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la "naturalè retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione (in termini, Sez. IV, 10 giugno 1980, n. 640).
12.2. Il principio della "naturalè retroattività dell'atto di destituzione - quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa - è stato ritenuto applicabile anche quando l'Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 19/1990 (per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni) (Cons. St. sez. VI, 25 giugno 2002 n. 3476).
Si è infatti osservato che l'art. 9 della l. n. 19/1990:
- nel prevedere la revoca "di dirittò della sospensione cautelare, ha contemperato gli interessi dell'Amministrazione con le esigenze del processo penale e con quelle del dipendente, attuando una "clausola di garanzia", coerente col principio di "proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione" (Corte Cost., 3 maggio 2002 n. 145);
- ha evitato che la durata del processo penale, superiore a cinque anni, comportasse una "eccessivà durata anche della sospensione cautelare, particolarmente incidente sulla posizione del dipendente in ragione della possibilità dell'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale.
In base ad esso, con effetti ex nunc, l'Amministrazione deve comunque riammettere in servizio il dipendente a seguito del decorso del quinquennio e (non dovendo ricadere sulla sua posizione lavorativa la durata superiore del processo penale) per legge non può esprimere alcuna valutazione contraria: neppure è possibile una ulteriore sospensione cautelare (Sez. VI, 28 dicembre 2000 n. 7025), tranne il caso in cui la condotta del dipendente abbia dato luogo ad altri e diversi procedimenti penali (Sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 971).
Oltre alla regola della riammissione (ed a quella  della necessità del procedimento disciplinare perché sia irrogata della  destituzione), la l. n. 19 del 1990 non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai rapporti tra la sospensione cautelare ed il provvedimento di destituzione e non ha neppure in qualche modo disciplinato gli effetti del provvedimento disciplinare (anche quando si tratti della destituzione irrogata all'esito del relativo procedimento).
In altri termini, la legge n. 19 del 1990,  nel prendere in considerazione il caso in cui il processo penale duri più di cinque anni nei confronti del dipendente sospeso dal servizio, si  è limitata ad imporre che abbia luogo la prestazione lavorativa (con la  corrispondente pretesa del dipendente di ottenere la retribuzione ex nunc), senza incidere sulla previgente disciplina riguardante le conseguenze e gli effetti del provvedimento di destituzione, emesso all'esito del processo penale in relazione ai medesimi fatti che abbiano  condotto alla sospensione cautelare.
Pertanto, non è configurabile alcuna abrogazione,  neppure per incompatibilità, della normativa generale di cui al testo unico n. 3 del 1957, in ordine agli effetti della destituzione.
Ciò comporta che la decorrenza del provvedimento di destituzione dal servizio (emesso all'esito di un giudizio penale) va  riferita alla data in cui sia stata in precedenza disposta la sospensione cautelare, anche quando il dipendente sia stato riammesso in  servizio, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19,  alla scadenza del quinquennio, con salvezza della valutazione, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio e quella della destituzione.
12.3. I principi espressi dal citato precedente della sezione n. 3476/2002 non si attagliano tuttavia al caso di specie:  in quella fattispecie, infatti, l'Amministrazione aveva riammesso in servizio il dipendente, doverosamente, per decorso dei termini massimi di durata della sospensione cautelare.
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha riammesso in servizio il dipendente per propria scelta discrezionale, pur potendo, in astratto, disporre una sospensione cautelare facoltativa.
Infatti la prima sospensione cautelare, disposta con provvedimento del 16 novembre 1991, era obbligatoria, essendo stato il dipendente tratto in arresto nel corso di indagine penale; tuttavia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva annullata, e l'Amministrazione, pur potendo disporre una sospensione cautelare facoltativa, disponeva invece la riammissione in servizio con il provvedimento del 12 marzo 1992.
Si deve perciò ritenere che, ove dopo un periodo di sospensione cautelare il dipendente venga riammesso in servizio sulla  base di una scelta dell'Amministrazione (e non per obbligo di riammissione), e, come nella specie, sia anche promosso, vi è soluzione di continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono state intervallate da un lungo periodo di prestazione del servizio.
Ne consegue che la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della prima sospensione cautelare (16 novembre 1991), ma dalla data del 13 luglio 1999, di adozione della ulteriore sospensione cautelare, a seguito della condanna penale in primo grado pronunciata il 16 giugno 1999 (argomenta da Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; v. inoltre Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669).
Pertanto non poteva essere annullata la qualifica  conseguita durante il servizio, in epoca successiva alla prima sospensione cautelare e prima della nuova sospensione cautelare.
Non spettano tuttavia le differenze stipendiali per il periodo di durata della prima sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, atteso che tale prima sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova comunque copertura nel provvedimento finale di destituzione.
Non spettano inoltre le differenze stipendiali per il periodo successivo all'adozione della sospensione cautelare nel 1999, rispetto all'assegno alimentare già percepito.
12.4. Dovendosi presumere che nel periodo temporale che va dalla cessazione della prima sospensione cautelare all'inizio della seconda sospensione cautelare, il dipendente, avendo prestato servizio, abbia percepito le competenze stipendiali, null'altro  gli è dovuto, né l'Amministrazione può esigere la ripetizione delle somme eccedenti l'assegno alimentare; ove in ipotesi il dipendente avesse percepito il solo assegno alimentare, l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondergli la differenza tra stipendio e assegno alimentare.
13. In conclusione, l'appello principale va accolto; l'appello incidentale va accolto in parte. Per l'effetto, il provvedimento di destituzione resta annullato solo nella parte in cui fa  decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991, anziché dal 13 luglio 1999.
14. Le spese di lite possono essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale n. 4848 del 2006 e sull'appello incidentale in epigrafe:
accoglie l'appello principale;
accoglie in parte l'appello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento amministrativo di destituzione nella  sola parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991 anziché dal 13 luglio 1999.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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FONTE

Corte dei Conti "...“agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”...."

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente
SENTENZA  2297/2011
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 48471 del registro di segreteria, depositato in data 2.10.2007,
proposto da
####################, nato a OMISSIS;
contro
Ministero dell’interno;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Alla pubblica udienza del 9.6.2011, presente il ricorrente, assente l’amministrazione convenuta.
FATTO
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio dal 29.4.2001, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico “tenendo conto ai sensi art. 16 legge 29.04.1976 n. 177 dell’aumento del 18% delle voci escluse nel decreto: 1° indennità pensionabile – 2° assegno funzionale e 3° indennità integrativa speciale”.
Il Ministero dell’Interno, con memorie depositate in data 6.6.2008 e in data 11.4.2011, richiamando copiosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali, della Seconda Sezione Centrale d’appello e delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Il ricorso oggetto dell’odierno giudizio, con il quale è stato chiesto il computo nella base pensionabile dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile, dell’indennità integrativa speciale, con la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 che ha sostituito l’art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, si presenta manifestamente infondato.
1. L’assegno funzionale, introdotto dall’art. 1 co. 9° del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 per gli appartenenti alle Forze Armate, e dall’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 per gli appartenenti ai Corpi di Polizia infatti, è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto tale norma elenca tassativamente gli emolumenti che vi devono essere assoggettati, tra i quali l’indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l’assegno perequativo ex art. 1 della legge n. 628/1973 e l’assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957, non includendo l’assegno in argomento.
Del resto, il suddetto disposto normativo, al fine di evitare contrasti interpretativi, sancisce che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
All’uopo si rappresenta che le norme istitutive dell’assegno funzionale, pur successive alla legge n. 177/1976, stabiliscono soltanto che lo stesso si aggiunga alla retribuzione individuale di anzianità, con la conseguenza che deve ritenersi di natura accessoria e, pertanto, in assenza di una previsione legislativa espressa, non entra a comporre la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
In tal senso si è espressa la Sezione II Centrale d’Appello con le sentenze n. 32/2006 e n. 18/2006, la III Sezione Centrale d’Appello con le sentenze n. 72/2006 e n. 57/2006, le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/2006/QM e da ultimo con la sentenza n.9/2011/QM, alle quali per economia espositiva si rinvia, condividendone le argomentazioni, nonché la Corte dei Conti in sede di controllo, con la delibera n. 23/90 del 1° marzo 1990, confermata dalla successiva n. 52/2000 del 18 maggio 2000.
2. Per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale e l'indennità pensionabile la conferma della soluzione negativa si ricava anche dal dato testuale dell’art. 15 co. 1° della legge 724/1994 ove è statuito espressamente che “con decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge. 29 aprile 1976, n. 177”. L’esplicita esclusione dalla base pensionabile delle suddette indennità è chiaramente indicativa, oltre alle argomentazioni sopra esposte, della mancanza dei presupposti di legge per l’estensione della maggiorazione del 18% prevista dal predetto art. 16 della legge n. 177/1976.
3. Atteso che l’amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011
                                                                                  Il Giudice
                                                                       F.to Dott.ssa Igina Maio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,   13 giugno 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2297 2011 Pensioni 13-06-2011