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mercoledì 23 gennaio 2013

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 16-1-2013 n. 240/R.U./U Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici - Norme transitorie. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli affari internazionali.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 16-1-2013 n. 240/R.U./U
Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici - Norme transitorie.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli affari internazionali.

Nota 16 gennaio 2013, n. 240/R.U./U (1).

Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici - Norme transitorie.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli affari internazionali.



     

Ai
   

Direttori generali degli UU.SS.RR
           

Loro sedi
     

Ai
   

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di II grado
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Ai
   

Dirigenti della formazione del personale docente presso gli uffici scolastici regionali
     

Ai
   

Referenti regionali per le lingue
           

Loro sedi
       



Come noto, nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, l’articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 89/2010, introduce nei Licei Linguistici l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL già a partire dal terzo e quarto anno del corso di studi. In particolare la norma prevede:

“Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”.



1. Requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico (vedi Allegato 1) ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici.

A riguardo si richiama la normativa di riferimento che regola l’accesso ai corsi:

- il D.M. 7 marzo 2012, che individua i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

- il Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 della Direzione Generale Affari Internazionali, che dettaglia l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti (vedi Allegato 2).

Ai corsi possono accedere i docenti in possesso in alternativa di:

a) certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di livello C1 di cui al “QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”, che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);

b) competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.

Per l’anno scolastico in corso, con la nota 17 aprile 2012, n. 2934 della Direzione Generale per il Personale scolastico (vedi Allegato 3), è stato affidato ai Dirigenti Scolastici dei Licei Linguistici il compito di individuare all’interno dei Consigli di Classe, i docenti da destinare alla formazione, in base ai criteri stabiliti dalla succitata nota.

Si riporta di seguito la sintesi delle competenze richieste al docente CLIL, che caratterizzano il profilo di questa figura professionale:


Ambito linguistico:

- ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera

- ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera

- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali, …) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera.

Ambito disciplinare:

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola

- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline

- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche

- è in grado di realizzare a favorire l’apprendimento attraverso la lingua straniera

- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.



2. Modalità di attuazione dell’insegnamento di una DNL in LS

In concomitanza con l’attivazione dei percorsi di formazione linguistico-comunicativa e di perfezionamento metodologico-didattico di cui sopra, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’introduzione di una DNL in lingua straniera a partire dal corrente anno scolastico, nel quale sono coinvolte, come noto, solo le terze classi dei Licei Linguistici.

Premesso che i percorsi istituzionali di formazione metodologico-didattica saranno condotti a termine presumibilmente solo alla fine del corrente anno scolastico e che solo i docenti che completeranno tali percorsi saranno, a regime, titolari dell’insegnamento di una disciplina secondo la metodologia CLIL, si ritiene opportuno rappresentare alcune modalità operative che permettano una introduzione graduale e flessibile dell’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, considerato che le attività di formazione richiederanno più anni per soddisfare il fabbisogno formativo.

In primo luogo questa Direzione Generale suggerisce per l’avvio della metodologia CLIL una programmazione del docente DNL concordata anche con l’insegnante di lingua straniera o il conversatore di lingua straniera o, ove presente, con l’assistente linguistico.

Si suggerisce di norma l’attivazione in classe terza del 50% del monte ore della disciplina veicolata in lingua straniera, in considerazione anche della necessità di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio tecnico-specialistico della disciplina nella lingua italiana.

Inoltre, tenendo conto che i corsi di formazione metodologico-didattica, affidati a strutture universitarie, comprendono un monte ore di tirocinio (2 Crediti Formativi, per un totale di circa 50 ore), si ritiene che detto tirocinio, se svolto a partire da questo anno scolastico nelle classi terze dei Licei Linguistici, possa essere dalla scuola considerato equivalente ad una offerta di insegnamento di una DNL in lingua straniera.

Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore di lingua straniera e, ove presente, con l’assistente linguistico. Resta inteso che gli aspetti correlati alla valutazione sono di competenza del docente di disciplina non linguistica.

L’attivazione di percorsi CLIL potrà, poi, essere facilitata dalla riflessione condivisa tra i docenti su best practices nazionali o internazionali, dall’utilizzo di tecnologie multimediali e di tecniche comunicative multimodali. Le modalità di realizzazione definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche possono prevedere incontri tra scuole o reti di scuole, sia in presenza, sia a distanza (videoconferenze o webinar con esperti nazionali o internazionali), che permettano di condividere competenze ed esperienze. Ad esempio, la didattica a classi aperte (il coinvolgimento di più classi o gruppi classe) e l’utilizzo di insegnamento a distanza (lezioni condotte da docenti esperti anche di altre scuole italiane o straniere) possono rappresentare utili strategie organizzative, funzionali alla condivisione di percorsi formativi CLIL all’interno dell’Istituzione scolastica.



3. Organi e figure di riferimento

Ovviamente l’introduzione della metodologia CLIL comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico, quali il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Classe, il docente di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore in lingua straniera e, ove presente, l’assistente linguistico.


3.1. Il ruolo del Dirigente Scolastico


Il Dirigente Scolastico ha il compito di individuare i docenti con le più elevate competenze sia linguistiche sia metodologiche CLIL da destinare alle prime esperienze di attivazione della DNL in lingua straniera. Tra le sue iniziative può prevedere anche la costituzione o l’adesione ad una rete di scuole che abbia come finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL.

Il Dirigente Scolastico potrebbe favorire attività e iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti, anche attraverso progetti finanziati con fondi europei, al fine di promuovere l’internazionalizzazione del piano dell’offerta formativa. È auspicabile l’attivazione di iniziative di job shadowing con docenti della stessa scuola, di altre scuole italiane o straniere, oppure di iniziative di formazione in servizio “sul campo” inerenti la metodologia CLIL.


3.2. Il ruolo delle Reti di scuole


In questi ultimi anni le scuole in rete hanno operato su vari fronti, mettendo in atto numerose iniziative di formazione linguistica e metodologica, creando situazioni diffuse di sviluppo della metodologia CLIL.

Pertanto sarà fortemente incentivata la costruzione di Reti di scuole, come meglio specificato al punto 4, finalizzate a condividere risorse umane e materiali ed esperienze e, nella migliore delle ipotesi, lezioni CLIL tra classi o gruppi di studenti di scuole diverse.


3.3. Il ruolo del Collegio dei Docenti


Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire i criteri per l’individuazione delle discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL e attivare i Dipartimenti con indicazioni funzionali alla progettazione di percorsi CLIL, anche in riferimento alle strategie e alle modalità attuative di cui al paragrafo 2.


3.4. Il ruolo dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe


I Dipartimenti, ove attivati, sono chiamati a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione. I Consigli di Classe sono chiamati a lavorare in sinergia e nell’ottica del confronto e del supporto reciproco, in tutte le fasi di progettazione ed implementazione dell’insegnamento della DNL in lingua straniera.


3.5. Il ruolo del docente di lingua straniera, del conversatore di lingua straniera e dell’eventuale assistente linguistico


A livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera, il conversatore di lingua straniera, e, ove presente, l’assistente linguistico non è previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza. Va osservato tuttavia che queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale all’interno del Consiglio di Classe, soprattutto per le sinergie che potrebbero essere create con il docente DNL. Esse potranno infatti fornire preziosi ed imprescindibili strumenti per l’analisi del profilo della classe in relazione alle competenze linguistico-comunicative e per una progettazione condivisa e pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti, oltre a suggerire tecniche e modalità di insegnamento CLIL.

Si auspica quindi, la costituzione di veri e propri team CLIL (docente di DNL, docente di lingua straniera, conversatore di lingua straniera, eventuale assistente linguistico), finalizzati allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze.


3.6. Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali


Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di favorire la costituzione e la progressiva implementazione delle Reti di scuole per lo sviluppo di pratiche di insegnamento secondo la metodologia CLIL, da sostenere anche con interventi formativi a cura degli Uffici stessi in collaborazione con le strutture universitarie.



4. La Rete dei Licei Linguistici

Questa Direzione Generale è impegnata nell’attivazione di una Rete nazionale dei Licei Linguistici, finalizzata alla diffusione e al supporto della metodologia CLIL.

La Rete è costituita da una Istituzione scolastica capofila per ogni Regione, a cui sarà affidato il compito di promuovere e coordinare in particolare attività di formazione correlate alla diffusione della metodologia CLIL.

Tra le attività previste, particolare attenzione sarà data al supporto alla dimensione collaborativa, attraverso la realizzazione di un Portale dedicato a docenti e studenti che, negli ambienti di lavoro interattivi sviluppati al suo interno, possano concretamente dar vita ad attività di condivisione e scambio di progetti, materiali didattici, prodotti creativi realizzati nel corso e a sostegno delle loro attività educative e formative.

È anche prevista l’organizzazione di seminari interregionali finalizzati alla validazione del Portale e alla condivisione di best practices e di protocolli operativi per la collaborazione di docenti e di studenti dei Licei Linguistici italiani.


Si ringrazia per l’impegno delle Istituzioni scolastiche nella realizzazione di questa importante innovazione metodologica apportata dalla riforma ordinamentale, che risulta particolarmente apprezzata da famiglie e studenti.


Il Direttore generale

Carmela Palumbo



Allegato 1


Decreto 16 aprile 2012, n. 6

Definizione degli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning - rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici


Il Direttore generale


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli Istituti professionali e le relative linee guida per il secondo biennio e l'ultimo anno di cui alla Dir. Stato 16 gennaio 2012, n. 5 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici, che, all'articolo 8, introduce, nel quinto anno, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, che introduce, all'articolo 10, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei;

Visto il proprio decreto 29 luglio 2010, con il quale è stato istituito presso questa Direzione generale il Gruppo di Lavoro CLIL;

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, articolo 14, contenente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 416;

Visto il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Vista la propria nota 9 dicembre 2010, n. 10872 relativa all'avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia Content and Language Integrateci Learning (CLIL) rivolte ai docenti in servizio;

Visto il D.M. 30 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (pubblicato nella G.U. 299 del 24 dicembre 2011) contenente "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249";

Vista la Dir. Stato 16 gennaio 2012, n. 4 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la Dir. Stato 16 gennaio 2012, n. 5 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, Acc. 29 novembre 2007 e, in particolare, gli articoli 63 e 64;

Sentita la Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario;

Sentite le Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola;

Considerata la necessità di disciplinare gli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, previsto dai nuovi ordinamenti dei Licei, degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici di cui ai Regolamenti sopra menzionati, destinati esclusivamente ai docenti in servizio negli istituti medesimi;


Decreta


Art. 1

Oggetto


1. Il presente decreto definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici.

2. I corsi di cui al comma 1 si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e 9, del CCNL del personale del comparto scuola, Acc. 29 novembre 2007.


Art. 2

Profilo del docente CLIL e articolazione dei corsi di perfezionamento


1. Il profilo del docente CLIL in esito al corso di perfezionamento di cui all'articolo 1, è descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. L'articolazione dei corsi e la tabella dei crediti formativi universitari, che possono essere riconosciuti ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), sono contenuti nell'Allegato B, parte integrante del presente decreto.


Art. 3

Destinatari


1. I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici:

a) a tempo indeterminato;

b) a tempo determinato in possesso di abilitazione e inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2011-2012 nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.


Art. 4

Accesso ai corsi


1. Ai corsi di cui all'articolo 1 possono accedere:

a) i docenti in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certifìcatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);

b) i docenti con competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.

2. I docenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ammessi al colloquio finale di cui all'articolo 6, comma 1, previo conseguimento della certificazione di livello C1 del QCER.

3. Per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13, con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 89/2010, è considerato prioritario l'accesso ai corsi dei docenti di liceo linguistico e dei docenti in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi di liceo linguistico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, i criteri di individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle istituzioni scolastiche interessate, previa delibera dei competenti organi, anche attraverso eventuali accordi di rete tra le istituzioni medesime.


Art. 5

Soggetti qualificati


1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 30 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), individuate attraverso appositi bandi emanati dall'ANSAS (ex INDIRE).

2. Gli Uffici Scolastici Regionali concorrono alla realizzazione dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, destinati ai soggetti di cui all'articolo 3, attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse disponibili anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati.


Art. 6

Valutazione e titolo finale


1. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con un esame finale, che consiste in un colloquio, condotto ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 30 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), i cui esiti sono valutati in trentesimi.

2. I candidati accedono alla prova finale di cui al comma 1 se hanno conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative previste dai corsi di cui all'articolo 1.

3. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il titolo rilasciato al termine dei corsi di cui all'articolo 1 è requisito richiesto per impartire gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 5, del decreto medesimo.

4. Ai docenti che hanno superato l'esame finale di cui al comma 1 è rilasciato un certificato di corso di perfezionamento con descrizione del percorso formativo seguito.


Il Direttore generale

Luciano Chiappetta



Profilo del docente CLIL


Il profilo del docente CLIL è così caratterizzato in relazione agli ambiti linguistico, disciplinare e metodologico-didattico


Ambito linguistico:

- ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera

- ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera

- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera.

Ambito disciplinare:

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola

- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline

- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche

- è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera

- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.




Articolazione del corso di perfezionamento e Tabella dei crediti formativi universitari


Attività formative
   

Ambito disciplinare
   

Settore scientifico-disciplinare (SSD)
   

Crediti Formativi Universitari (CFU)

di base
   

Aspetti teorici e metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti.
   

SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* di tutte le lingue purché vengano attivati insegnamenti di contenuto glottodidattico
   

9 CFU

* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione

caratterizzanti
   

Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL)
   

SSD L-LIN/02 e SSD L -LIN * della lingua scelta
   

9 CFU delle discipline linguistiche

SSD delle discipline da veicolare
   

di cui almeno 3 CFU in copresenza con le discipline da veicolare

I CFU da acquisire in queste attività formative caratterizzanti avranno forma primariamente laboratoriale e dovranno portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti
   

* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione.
   

Altre attività
               

2 CFU

- tirocinio CLIL con modalità di ricerca-azione anche a distanza e colloquio finale.
               

Totale
   

20 CFU
           



Allegato 2


Il Direttore Generale


Visto il D.M. 7 marzo 2012 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;

Visto il D.M. 14 marzo 2012, n. 31 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 21 marzo 2012, concernente la definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno accademico 2011-2012;

Considerata l’esigenza di costituire presso la Direzione Generale per gli Affari Internazionali l’elenco degli enti certificatori ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. in parola e di pubblicare detto elenco sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Viste le indicazioni dei Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera insegnata nelle scuole italiane è lingua ufficiale concernenti i soggetti riconosciuti dagli stessi come qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto ministeriale;


Decreta


Articolo 1

Formazione, tenuta e pubblicazione dell’elenco degli enti certificatori


1. I soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 7 marzo 2012 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Tale elenco degli enti certificatori è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


Articolo 2

Aggiornamento dell’elenco degli enti certificatori


1. L’elenco di cui al precedente articolo è aggiornato, di norma con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nell’articolo 2, comma 5, del D.M. 7 marzo 2012.


Articolo 3

Requisiti e validità delle certificazioni


1. Le certificazioni rilasciate dagli enti certificatori di cui all’articolo 4 sono quelle rese in conformità al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella “Scala Globale” e nella “Griglia di Autovalutazione”, ovvero quelle che presentano, ove necessario, una tabella di conversione - predisposta dall’ente certificatore stesso - dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni con quelli previsti dal QCER.

2. Le certificazioni in parola assumono validità dal momento della pubblicazione sul sito internet del MIUR o da altra data ivi eventualmente specificata.

2. Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall’elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono valide ai sensi del D.M. 7 marzo 2012.

3. Considerato che gli enti certificatori inclusi nell’elenco possono rilasciare anche tipologie di certificazioni diverse da quelle valide ai sensi del D.M. 7 marzo 2012, coloro che sono in possesso di pregresse certificazioni e/o interessati al conseguimento di certificazioni da far valere nell’ambito specificato dal Decreto in parola sono tenuti a verificare che tali certificazioni:

a. siano rilasciate da uno tra gli enti certificatori di cui all’elenco riportato all’articolo 4 e i suoi successivi aggiornamenti;

b. attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle cinque abilità sia ricettive che produttive (Ascolto, Parlato, Lettura, Scrittura, Interazione), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità.


Articolo 4

Elenco enti certificatori


LINGUA FRANCESE

- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale

per certificazioni rilasciate fino al 2008

101, boulevard Raspail 75006, Paris, Francia;

- Camera di Commercio e d’Industria di Parigi, Francia;

- Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale

1 avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex, Francia.


LINGUA INGLESE

- Cambridge ESOL

1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

- City and Guilds (Pitman).

1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;

- Edexcel /Pearson Ltd

190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;

- English Speaking Board (ESB)

9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;

- International English Language Testing System (IELTS)

1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

- London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB)

LCCIEB EDI, International House, Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park, Coventry, CV3 4 PE, UK;

- Trinity College London (TCL)

89, Albert Embankment, London SE1 7TP, UK;

- Department of English, Faculty of Arts – University of Malta

Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;

- National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI - ACELS)

5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Irlanda


LINGUA NEOGRECA

- Centro di Lingua Greca di Atene, Grecia


LINGUA SPAGNOLA

- Istituto Cervantes

C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna

- Consorzio Interuniversitario CELU, Argentina


LINGUA TEDESCA

- Goethe-Institut

Monaco di Baviera, Germania;

- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich


Il Direttore generale

Marcello Limina



Allegato 3


Nota 17 aprile 2012, n. 2934

Corsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL in servizio nei Licei Linguistici (2)

(2) Il testo della nota 17 aprile 2012, n. 2934, emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è emanato autonomamente.



Nota 17 aprile 2012, n. 2934
D.M. 7 ottobre 2010, n. 211
D.M. 7 marzo 2012
D.M. 14 marzo 2012, n. 31
D.M. 30 settembre 2011
Dir. Stato 16 gennaio 2012, n. 5
Dir. Stato 16 gennaio 2012, n. 4
Acc. 29 novembre 2007, art. 63
Acc. 29 novembre 2007, art. 64

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