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mercoledì 23 gennaio 2013

PRIVACY: GARANTE, NO A DATI SULLA SALUTE SUL WEB


PRIVACY: GARANTE, NO A DATI SULLA SALUTE SUL WEB
IL DIVIETO SCATTATO PER DUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Non si possono mettere on line
informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una
persona. Il Garante privacy e' intervenuto su due gravi casi di
violazione della riservatezza vietando al Comune di Siderno e
alla Asl Napoli 2 Nord l'ulteriore diffusione in Internet, in
qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla
salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che
hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie.
Alle due amministrazioni, inoltre - spiega la Newsletter del
Garante - e' stato prescritto di conformare la pubblicazione on
line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice
privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011 [doc. web n.
1793203], rispettando, in particolare, il divieto di diffusione
di dati sulla salute. Nel disporre i divieti il Garante ha
dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dal Comune
e dalla Asl perche' in contrasto con la norma che vieta ai
soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano
desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a
invalidita', disabilita' o handicap fisici o psichici.
Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito di
segnalazioni telefoniche e' risultato infatti che sul sito del
Comune era liberamente consultabile un allegato al Piano
comunale di protezione civile contenente l'elenco delle persone
non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili.
Nell'allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la
sigla della disabilita' oppure la sua indicazione per esteso
(es. non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o
l'indirizzo della persona non autosufficiente. Mentre sul sito
della Asl, nella sezione dedicata all'albo pretorio, era
presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi
per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per
spese sanitarie (anche a favore di trapiantati o di persone
affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro
il nominativo e/o il codice fiscale degli interessati o dei
familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.
Con un separato procedimento l'Autorita' sta valutando gli
estremi per contestare al Comune e alla Asl una eventuale
sanzione amministrativa. (ANSA).

COM-MAJ
23-GEN-13 12:59 NNNN

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