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martedì 18 giugno 2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00849..l'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, si prefiggeva lo scopo di equiordinare, sulla base di criteri funzionali, il trattamento economico del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia dello Stato con l'emanazione di decreti legislativi concernenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti per il riordino delle carriere..




Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00849
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Giovedì 13 giugno 2013, seduta n. 33
GRILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, si prefiggeva lo scopo di equiordinare, sulla base di criteri funzionali, il trattamento economico del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia dello Stato con l'emanazione di decreti legislativi concernenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato e le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
   considerate le iniquità emerse nel corso dell'attuazione dei relativi decreti legislativi, è stato adottato l'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, al fine di equiordinare le disposizioni integrative e correttive e con previsione espressa di attenersi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure dell'articolo 3 della legge n. 216 del 1992, ma gli ulteriori interventi non hanno completamente definito la problematica, in parte ancora pendente;
   il dettato degli articoli 58 e 65 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a differenza di quanto attuato con il corrispondente decreto legislativo n. 197 del 1995 (articoli 13 e 14), peraltro, ha escluso l'adozione dei decreti del Presidente della Repubblica cosicché è venuta meno, anche agli effetti equitativi e sostanziali, la legiferata omogeneità prescritta dal suddetto articolo 3 della legge n. 216 del 1992 ed è l'amministrazione delegata dal decreto legislativo n. 199 del 1995, con modalità atipiche che si discostano dallo spirito normativo primario, a stabilire un ordinamento che, ad avviso della interrogante, risulta reiteratamente penalizzante per taluni e opportunistico per altri, ma anche un sistema basato su una invalicabile anzianità, escludendo sostanzialmente un sistema basato su un criterio meritocratico anche la legiferata e mai attuata concertazione oggettiva nell'ambito interforze avrebbe dovuto invece, non solo formulata ma anche attuata dal Ministro dell'interno, sia in fase di riordino che in fase di interventi correttivi (articolo 3 legge n. 216 del 1992);
   lo stesso articolo 51 del decreto legislativo n. 198 del 1995, sulle eccedenze organiche dei ruoli non dirigenti e non direttivi dell'Arma dei carabinieri, nelle sue disposizioni transitorie e finali, ha testualmente rappresentato che: «1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri», e che, se da un lato, detto disposto legislativo tenderebbe a determinare il conseguimento di una disciplina omogenea, da un altro lato, lascia all'amministrazione le più ampie facoltà nella rideterminazione delle vacanze, non dettando dei parametri obiettivi con criteri predeterminati sulla base di unici criteri direttivi;
   nessuna analoga previsione avviene, invece, in via transitoria, nemmeno astrattamente, per i marescialli capo e ordinari (esclusi) della Guardia di finanza, non prevedendo il disposto degli articoli 65, 58 e 58-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Guardia di finanza), così come integrato dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, alcuna disposizione equitativa al fine di non escludere ulteriori disparità di trattamento;
   vi è il rischio, ad avviso della interrogante, che si profilino criticità, in ordine alla legittimità e alla costituzionalità dell'articolo 6, comma 8, e dell'articolo 8 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale del ruolo degli Ispettori e le Norme transitorie) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, non avendo mai adottato con il disposto dell'articolo 58-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, tutti i previsti interventi correttivi e integrativi al riguardo;
   ad avviso dell'interrogante, invece, correttamente, fin dall'origine, sono gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Polizia di Stato) a stabilire, tassativamente e senza riserve, gli inquadramenti e gli avanzamenti transitori quadriennali in sovrannumero fin dall'atto dell'emanazione degli stessi decreti legislativi e in tal senso si ispirano, inequivocabilmente, gli articoli 8 e 9 del corrispondente decreto legislativo n. 200 del 1995, per gli ispettori della polizia penitenziaria nonché l'articolo 53 del decreto legislativo n. 201 del 1995, per gli ispettori, già marescialli del Corpo forestale dello Stato considerata l'esiguità organica di questi ultimi – così come i marescialli dei tre gradi della Guardia di finanza al 10 settembre 1995 – tutti assorbiti in fase di inquadramento;
   ad avviso della interrogante, nel riordino del 1o settembre 1995 (articolo 65 comma 1 di lettera b) decreto legislativo n. 199 del 1995) vengono sproporzionatamente inquadrati nel neo-grado di maresciallo capo, così come i marescialli capo e ordinari in organico ai 31 agosto 1995, tutti «... i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto; ...» e non solo dei corsi ordinari biennali, quindi una rilevantissima aliquota di soggetti ancora da valutare dei quali, ai sensi dell'articolo 38 legge n. 212 del 1983, solo il primo terzo dei promossi aveva ottenuto la promozione a maresciallo ordinario causando sostanziali scavalcamenti e creando nuove disparità di trattamento, in contrasto con i superiori dettati della Corte costituzionale (Corte Cost. Sent. 188/1974, 217/1977, 133/1985, 158/1995, 331/1988, 187/1990, 277/1991, 133/1996, 65/1997, 63/1998, 126/2000 – Ord. 189/1999 e ancora con i principi e criteri direttivi che devono servire a circoscrivere il campo della delega legislativa Sentenza n. 158/1985 esuli assetto delle fonti normative Sent. 171/2007);
   l'interrogante segnala il contesto collegiale nel quale deve esprimersi la potestà normativa, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della legge n.  216 del 1992, ove recita che: «per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno»;
   dal riordino del 1995 i criteri predeterminati, con i parametri obiettivi al fine di conseguire una disciplina omogenea, risultano stabiliti con gli stessi decreti legislativi n. 197 del 1995 (articoli 13-14), n. 200 del 1995 (articoli 8-9) e n. 201 del 1995 (articolo 53), mentre le necessarie correzioni e integrazioni avverranno solamente con i decreti legislativi n. 53 del 2001 (articolo 19), n. 76 del 2001 (articolo 15), n. 193 del 2003 (articolo 8 comma 7 e 12) nonché con il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (articolo 1) convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 2004, n. 263 sull'eliminazione delle situazioni di squilibrio nelle relative posizioni di carriera e non anche per il corrispondente e identico segnalato contesto;
   l'interrogante ritiene che sia urgente l'adozione di misure transitorie, al fine di ripristinare la necessaria equità ed escludere ulteriori disparità di trattamento, a rischio di violazione degli articoli 3, 35 comma 1-2, 52 comma 3, 76 e 97 della Costituzione: il dettato costituzionale viene leso non solo da un «riordino» atipico effettuato nell'ambito ordinamentale di una forza di polizia dello Stato ma anche in considerazione dello status tipico strutturale di «parte integrante delle forze armate» discostandosi i parametri di riferimento adottati in danno degli ex marescialli capo e ordinari esclusi della Guardia di finanza, nelle fasi d'inquadramento e d'avanzamento transitorio quadriennale, anche dall'informazione dello spirito democratico dell'ordinamento delle forze armate (articolo 52, comma 3 Costituzione) e che tale principio non influenza e né disconosce l'equo riconoscimento di corrispondenti diritti legiferati per altri corrispondenti ruoli in posizioni intermedie, non essendo soggetto il potere legislativo – nel caso in esame – alla adozione di alcuna limitazione di diritti come invece, inverosimilmente, l'Esecutivo delegato pone in essere con azioni restrittive e non oggettivamente condivise –:
   quali iniziative intenda adottare, in rapporto con il varato ordinamento sui corrispondenti ruoli paritetici delle altre forze di polizia dello Stato, al fine di rimuovere delle norme che risultano secondo l'interrogante vessatorie e lesive della dignità nonché dei principi giuridici del conseguimento di una disciplina omogenea per l'esigua consistenza degli ex marescialli capo e ordinari (ruolo esaurimento) della Guardia di finanza in organico al 10 settembre 1995, la cui posizione è stata iniquamente rideterminata per effetto degli articoli 65, 58 e 58-quater del decreto legislativo 2 maggio 1995, n. 199. (4-00849)

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