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lunedì 22 luglio 2013

Cassazione: Omicidio colposo da incidente stradale: il superamento del limite di velocità non sempre integra il reato




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Omicidio colposo da incidente stradale: il superamento del limite di velocità non sempre integra il reato

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 06-07-
2007) 12-10-2007, n. 37606


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTISTI Mariano -
Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott.
VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) R.G., N. IL (OMISSIS);

avverso
SENTENZA del 28/05/2004 CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, la
sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta
dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;

Udito il Procuratore
Generale in persona del Dott. IANNIELLI Mario, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
1. Il Tribunale di Foggi, sezione distaccata di Manfredonia,
ha affermato la penale responsabilità di R.G. in ordine al reato di cui
all'art. 589 c.p.; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno
nei confronti della costituita parte civile.

La pronunzia è stata
parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bari che ha ritenuto il
concorso di colpa della vittima nella misura del 60%; ed ha
conseguentemente ridotto la pena da nove a quattro mesi di reclusione.

L'imputazione attiene ad un incidente stradale. Secondo l'ipotesi
accusatoria fatta propria dai giudici di merito l'imputato, alla guida
di un'auto, percorreva una strada statale alla velocità di 104 km
orari, sebbene vi fosse il limite di 90 km orari. La vittima M.A.
percorreva la strada nell'opposto senso di marcia alla guida un veicolo
a tre ruote Ape Piaggio.

Costei invadeva l'opposta corsia di marcia
per svoltare in una stradina laterale sterrata. In quel frangente
sopravveniva l'auto guidata dall'imputato. Nell'urto la donna riportava
lesioni letali.

La Corte d'appello, nel riformare la sentenza del
primo giudice, ha evidenziato che l'unico addebito colposo a carico
dell'imputato è costituito dalla velocità eccessiva; mentre non sono
riscontrabili ulteriori profili di colpa ritenuti dal Tribunale,
connessi alla presenza di un mercato e della segnalazione di un
incrocio. Infatti, si afferma, il mercato in questione non interessava
affatto il punto ove è avvenuto il sinistro, mentre la strada di
campagna in cui intendeva svoltare la vittima non era segnalala,
trattandosi di un viottolo di campagna al servizio dell'agricoltura.
Per contro, a carico della vittima vengono evidenziati plurimi,
rilevanti addebiti colposi.

La donna era priva di patente di guida e
ciò lascia ragionevolmente supporre che non fosse in possesso della
pratica e dell' esperienza necessarie per avvertire la pericolosità
della manovra che stava compiendo. Inoltre costei, intendendo svoltare
a sinistra, doveva attraversare l'opposta corsia di marcia ed aveva
quindi l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli che
provenivano in senso contrario al suo. Ancora, la lentezza del veicolo
che guidava avrebbe dovuto condurla a compiere la manovra con
particolare cautela. La sentenza, infine, da conto del fatto che il R.
non tentò neppure di spostarsi sulla corsia sinistra per evitare
l'impatto con il mezzo che gli tagliava la strada. Ciò potrebbe anche
indurre ad ipotizzare che la donna abbia repentinamente ed
imprevedibilmente iniziato l'attraversamento dell'altra carreggiata
allorchè l'auto condotta dal R. era già troppo vicina. Tuttavia, si
conclude, in assenza di elementi oggettivi di riscontro, tale ipotesi
costituisce una semplice supposizione.

Sulla base di tale differente
ricostruzione degli accadimenti la Corte configura il concorso di colpa
della vittima nella misura del 60%, conseguentemente diminuendo
l'entità della pena.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo
mancanza della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di
esporre le ragioni che giustificano l'incidenza eziologica della
assunta condotta colposa dell'imputato. La valutazione di tale aspetto
era particolarmente rilevante, giacchè l'imputato superava di soli 14
km orari la velocità massima consentita; mentre la vittima ha tenuto un
comportamento avventato ed imprevedibile. La Corte, si afferma, non ha
risposto all'interrogativo posto nell'atto di impugnazione: se il R.
avesse osservato il limite di velocita prescritto l'evento si sarebbe
verificato lo stesso ? il sinistro avrebbe provocato conseguenze meno
gravi di quelle in concreto verificatesi ? Si richiede in conseguenza
l'annullamento con rinvio della pronunzia impugnata.

3. L'illecito
risale alla 5 dicembre 1997 ed è dunque prescritto, essendo state
concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. Nè si versa
in una situazione di evidenza probatoria che consenta, ai sensi
dell'art. 129 c.p.p., di emettere sentenza di proscioglimento nel
merito. Infatti, come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, il ricorso
in esame propone una irrisolta, cruciale questione problematica che
riguarda i profili eziologici della vicenda. Tale questione si
riverbera sulle statuizioni civili e deve essere quindi esaminata pure
a seguito dell'estinzione del reato.

Il ricorso che si è sopra
sintetizzato è tutto incentrato sull'esistenza o meno di nesso causale
tra la condotta di guida del R. e l'evento letale occorso alla vittima.
Esso è fondato nei termini che saranno precisati.

Il primo giudice ha
individuato a carico dell'imputato diversi profili di colpa,
riconducibili alla velocità eccessiva, superiore al limite prescritto e
comunque inadeguata in considerazione della vicinanza di un'area di
mercato e dell'incrocio tra la statale ed il viottolo che la vittima
intendeva imboccare. Alla luce di tale analisi della vicenda, la
pronunzia imposta nitidamente il cruciale problema relativo
all'imputazione oggettiva e soggettiva del fatto.

Si evidenzia che
l'auto condotta dall'imputato ha investito la vittima che si trovava
all'interno del veicolo Ape ed ha quindi determinato direttamente la
morte con una condotta attiva che configura senza dubbio il nesso di
causalità materiale.

Con altrettanta chiarezza si pone in luce che, ai
fini dell'imputazione soggettiva, occorre analizzare l'inevitabilità
dell'evento per effetto di una condotta di guida diligente. Con
adesione ad una terminologia invalsa in dottrina, il problema viene
correttamente inquadrato come quello della rilevanza del comportamento
alternativo lecito. Il giudice si chiede cioè se una condotta
appropriata avrebbe potuto ragionevolmente evitare la morte della donna
e, alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico, da una
risposta positiva al quesito, pervenendo quindi all'affermazione di
responsabilità.

Come si è visto, il giudice d'appello ha ricostruito
il fatto in modo significativamente diverso: da un lato ha
ridimensionato i profili di colpa dell'imputato, escludendo quelli
inerenti alla presenza dell'area di mercato e di un incrocio segnalato,
e ribadendo invece quello afferente alla velocità eccessiva;

dall'altro ha sottolineato i gravi profili di colpa addebitabili alla
M. che, inesperta della guida, compì la manovra per immettersi nel
viottolo di campagna in modo assai incauto, senza l'osservanza delle
norme fondamentali che regolano la circolazione stradale. Da tale
differente ricostruzione dei profili di colpa, la Corte inferisce il
concorso di colpa della vittima, rilevante sia ai fini della
diminuzione della pena che in ordine alla determinazione dell'entità
del risarcimento del danno, peraltro demandata alla sede civile.

Senza
dubbio, alla luce d?i una così diversa valutazione della vicenda, il
giudice era altresì tenuto ad analizzarne i profili causali dedotti
dalla difesa dell'imputato. Si trattava, in breve, di rispondere al
cruciale quesito se, in presenza di un comportamento così incauto,
improvviso ed imprevedibile come quello posto in essere dalla donna,
una condotta di guida appropriata e quindi meno veloce da parte del R.
avrebbe potuto realmente condurre a scongiurare l'investimento o
l'avrebbe determinato con modalità significativamente meno dirompenti,
tanto da indurre a ragionevolmente ritenere che la morte non ne sarebbe
conseguita.

Il quesito causale proposto viene dal ricorrente
prospettato come un problema di causalità materiale. Tale approccio non
può essere condiviso giacchè, come correttamente evidenziato dal primo
giudice, non si è in presenza di una condotta radicalmente omissiva
bensì attiva, che attraverso l'urto del veicolo investito, ha
determinato il decesso della vittima. In un caso del genere il nesso di
causalità fisica rilevante ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., non è
seriamente in discussione. Diversa, naturalmente, sarebbe stata la
situazione nel caso in cui si fosse considerata una condotta omissiva
del conducente: in una tale eventualità, infatti, l'interrogativo sugli
effetti di una condotta di guida prudente avrebbe propriamente
riguardato il primo ideale gradino del processo di imputazione, che
riguarda appunto la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta
omissiva ed evento. In tale ultima situazione, il nesso causale avrebbe
potuto ritenersi dimostrato solo nel caso in cui si fosse potuto
ritenere con ragionevole, umana certezza che un conducente avveduto,
nelle condizioni date, avrebbe evitato l'evento letale.

Dunque il
nesso causale è nel caso in esame dimostrato con caratteri di evidenza,
che non abbisognano di ulteriore sottolineatura oltre a quella proposta
nella sentenza del primo giudice. Tuttavia il ricorso in esame propone
correttamente un rilevante problema eziologico che riguarda, tuttavia,
il distinto tema della cosiddetta causalità della colpa. La questione,
per la sua importanza, merita un breve chiarimento di principio.

La
formula legale della colpa espressa dall'art. 43 c.p., (col richiamo
alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi,
regolamenti, ordini e discipline, delinea un primo e non controverso
tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere
oggettivo e normativo. Tale primo obiettivo profilo della colpa,
incentrato sulla condotta x posta in essere in violazione di una norma
cautelare ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati
ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele
nella vita sociale. La dottrina che sul piano sistematico prospetta la
doppia collocazione della colpa sia nel fatto che nella colpevolezza,
colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul
piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella
configurazione delle singole fattispecie colpose.

Accanto al profilo
obiettivo ed impersonale ve ne è un altro r di natura soggettiva, solo
indirettamente adombrato dalla definizione legislativa, che sottolinea
nella colpa la mancanza di "volontà dell'evento. Tale connotato
negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve
essenzialmente sul piano definitorio, classificatorio: serve infatti a
segnare la traccia per il confine con l'imputazione dolosa. In
positivo, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della
colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva
dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta
possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, in una
parola nella esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un
aspetto che la richiamata dottrina, che attribuisce una doppia
posizione al; dolo ed alla colpa, colloca nell'ambito della
colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto
all'agente. Si tratta di un aspetto della colpevolezza colposa cui la
riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel
tentativo di rendere personalizzato il rimprovero personale attraverso
l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga
in conto non solo l'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche
la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando
le sue specifiche qualità personali.

Dunque, in breve, il rimprovero
colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva
essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari
violate.

Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si
guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono
un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e
sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale.

Venendo
al profilo della colpa che maggiormente interessa nel presente
giudizio, quello cioè inerente all'evitabilità dell'evento, va
segnalato che l'art. 43 c.p., reca una formula ricca di significato: il
delitto è colposo quando l'evento non è voluto e "si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia...".

Viene così chiaramente in
luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in
diverse direzioni.

Il pensiero giuridico italiano ha da sempre
sottolineato che (la responsabilità colposa non si estende a tutti gli
eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è
limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale
esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e
prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui,
stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del
profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma
specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della
verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle
conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di
porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di
identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio.
L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la
norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la
concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente
di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra
regola violata ed evento.

Ma il profilo causale della colpa si mostra
anche da un altro punto di vista che attiene all'indicato momento
soggettivo, quello cioè più strettamente aderente al rimprovero
personale. Affermare, come afferma l'art. 43 c.p., che per aversi colpa
l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente
riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura
quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento
alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene
da più parti, condivisibilmente, che non sarebbe razionale pretendere,
fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un
comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato
antigiuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione
esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle
sull'imputazione causale.

Infatti, non di rado le valutazioni che
riguardano lo sviluppo (causale si riverberano sul giudizio di
evitabilità in concreto.

Tuttavia poichè, come si è già evidenziato,
nel caso in esame il profilo squisitamente causale può ritenersi
superato, la causalità di cui qui si parla è appunto quella della
colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente
avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una
condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di
scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è
sostanzialmente concorde, anche se non mancano diverse sfumature in
ordine alla livello probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità
dell'evento. Di ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale
rinunziare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia
omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che,
sebbere non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente
diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in
altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non
trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.

Anche la
giurisprudenza di questa Corte ha in numerose (occasioni sottolineato
il ruolo fondante della prevedibilità ed l'evitabilità dell'evento. A
tale riguardo va richiamata in primo luogo la fondamentale pronunzia
(Cass. 4, 6 dicembre 1990, Bonetti) che, nel contesto di un complesso e
delicato caso giudiziario, ha posto in luce che la prevedibilità altro
non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere
che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere
oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando
determinate regole di diligenza.

Proprio in tema di circolazione
stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente
all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata
ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di
spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche
possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità
vanno cioè valutate in concreto (Cass. 25 ottobre 1990, C.E.D. Cass.
185559; Cass. 9 maggio 1983, Togliardi, Cass. Pen. 1984; Cass. 2
febbraio 1978, Piscopo). Il fattore velocità, si è affermato,
corrisponde ad un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando
si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale
e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che
prescrive limiti di velocità (così la sentenza Togliardi citata).

E'
ben vero che parte della giurisprudenza di legittimità, ispirandosi
alla criticata concezione oggettivante della colpa tende a ritenere che
la prevedibilità e prevenibilità dell'evento sono elementi estranei
all'imputazione soggettiva di cui si parla.

Tuttavia si è perlopiù in
presenza di pronunzie risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della
colpa che non trovano più credito nel presente della riflessione
giuridica.

Per concludere occorre infine segnalare che. nell'ambito
del profilo subiettivo della colpa di cui si parla, l'esigenza della
prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo
luogo e senza incertezze nella colpa generica, poichè in tale ambito la
prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa
individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito
della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in
astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche
va rapportata entro le diverse classi di agenti modello ed a tutte le
specifiche contingenze del caso concreto.

Certamente tale spazio
valutativo è pressochè nullo nell'ambito delle norme rigide la cui
inosservanza da luogo guasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito
di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base
a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in
ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito
antigiuridico da (parte dell'agente modello.

L'esposizione che precede
si confida illustri l'enunciazione posta all'inizio in ordine alla
mancanza di motivazione in ordine alla causalità della colpa: si tratta
di comprendere se, nelle condizioni date, la condotta di guida della
vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso
dell'infortunio fossero prevedibili ed evitabili nei sensi che si sono
sopra esposti.

La carenza di motivazione sul punto in questione,
cruciale ai fini della configurazione della responsabilità colposa,
vulnera la statuizione civile in ordine alla condanna al risarcimento
del danno nei confronti della parte civile. Attesa l'intervenuta
prescrizione del reato, le parti devono essere pertanto rimesse davanti
al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622
c.p.p..

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per l'intervenuta prescrizione.

Rinvia, ai fini civili,
davanti alla giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12
ottobre 2007


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c.p. art. 43

 

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