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venerdì 6 settembre 2013

Ministero dell'interno Nota 13-6-2013 n. 6043 Richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Quesito.


Ministero dell'interno
Nota 13-6-2013 n. 6043
Richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Puglia, Ufficio prevenzione incendi.

Nota 13 giugno 2013, n. 6043 (1).

Richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Quesito (2).

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Puglia, Ufficio prevenzione incendi.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, nota 2 luglio 2013, n. DCPREV/9556, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento dei VV.F. del S.P. e della D.C.
           

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
           

Area rischi industriali

e, p. c.:
   

Al
   

Comando provinciale VVF Foggia
           

comando.foggia@cert.vigilfuoco.it
     

Al
   

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
           

fax 06-5722.5087
       



A conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza effettuato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. (volturazione e aggiornamento quinquennale), il competente Comando Prov.le VV.F. ha richiesto al Comitato Tecnico Regionale (C.T.R), ai sensi dell'art. 5 del D.M. 19 marzo 2001, l'attivazione della procedura finalizzata al rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'attività in specie (deposito di esplosivi).

Al riguardo considerato che il D.P.R. n. 151/2011:

1. ha abrogato il D.M. 16 febbraio 1982;

2. ha abrogato il D.P.R. n. 689/1959 recante la "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco";

3. ha escluso dal proprio ambito di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. (rif. art. 2, comma 6 del D.P.R. n. 151/2011).

Il C.T.R. ha rilevato che, di fatto, sarebbe venuto a mancare il presupposto procedurale per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2001, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infatti, come è noto, il D.M. 19 marzo 2001 stabilendo, agli artt. 3, 4 e 5 le procedure da seguire per il rilascio e/o il rinnovo per le attività a RIR, individua all'art. 1 le attività soggette al campo di applicazione come quelle "soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, del Ministero dell'interno e/o nelle tabelle A) e B) annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689", disposizioni quest'ultime entrambe abrogate dal D.P.R. n. 151/2011.

Per quanto sopra esposto si richiedono a codesta Direzione Centrale indicazioni circa le corrette procedure da adottare, anche in considerazione che, comunque, l'attività in specie rientrerebbe tra quelle riportale nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (punto 17 - "stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.")


Si resta in attesa delle urgenti determinazioni di codesta Direzione Centrale, precisando che, nelle more, sono stati interrotti i termini relativi al procedimento relativo al rilascio del C.P.I.


Il Direttore centrale

Dattilo



D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 2
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 12
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 8
D.M. 19 marzo 2001, art. 5

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