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mercoledì 23 ottobre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 21-10-2013 n. 16830 Precisazioni sulle attività da svolgere nell’ambito della c.d. terza salvaguardia (n. 10.130).


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-10-2013 n. 16830
Precisazioni sulle attività da svolgere nell’ambito della c.d. terza salvaguardia (n. 10.130).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 ottobre 2013, n. 16830 (1).
Precisazioni sulle attività da svolgere nell’ambito della c.d. terza salvaguardia (n. 10.130).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Si fa seguito al Msg. 30 maggio 2013, n. 8824, al Msg. 2 agosto 2013, n. 12577, al Msg. 12 agosto 2013, n. 12998 (Gestione Dipendenti pubblici) e al Msg. 19 settembre 2013, n. 14804 al fine di fornire ulteriori istruzioni operative circa le operazioni da effettuare in via prioritaria nell’ambito della salvaguardia "10.130".


Premessa


Come già precisato con il citato Msg. 30 maggio 2013, n. 8824, i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
1. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lett. b) legge n. 228/2012);
2. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (articolo 1, comma 231, lett. d) legge n. 228/2012),
dovevano presentare entro il 25 settembre 2013 istanza di accesso alla Salvaguardia in modalità on line. Con ilsuindicato messaggio erano state fornite le relative istruzioni operative.
I lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
3. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lett. a), legge n. 228/2012);
4. Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 1, comma 231, lett. c), legge n. 228/2012), dovevano presentare le istanze di accesso alla salvaguardia, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente entro la medesima data del 25 settembre 2013.

Attività propedeutica alla certificazione per la salvaguardia "10.130"
Si fa presente che è di prossimo rilascio la procedura che consentirà la gestione delle certificazioni della salvaguardia in argomento.
Con il presente messaggio si forniscono alcune indicazioni operative sugli adempimenti istruttori propedeutici a tali certificazioni, da effettuare con tempestività considerati i tempi ristretti previsti per le successive fasi e tenuto conto del consistente numero dei potenziali beneficiari, nonché dei molti soggetti con decorrenza del proprio trattamento pensionistico nel corso del 2013.
È necessario che le Sedi provvedano quanto prima:
1) alla sistemazione dei conti assicurativi interessati all’operazione;
2) nell’ipotesi in cui vi siano stati casi di presentazione all’INPS di istanze di accesso alla salvaguardia "10.130" in modalità cartacea, all’acquisizione manuale delle stesse in WebDom per la successiva lavorazione sulla proceduraUnicarpe.

Posizioni da tenere in evidenza
In attesa del rilascio della suindicata procedura vanno tenute in apposita evidenza, al fine di consentirne la successiva rapida definizione, le seguenti posizioni:
5. soggetti di cui alle lett. b) e c) del richiamato art. 1, comma 231, della legge n. 228/2012, già in sede di presentazione dell’istanza hanno dichiarato di aver svolto, rispettivamente dopo il 4 dicembre 2011 e dopo il 30 giugno 2012, attività lavorativa con un reddito superiore a euro 7.500,00 annui lordi;
6. soggetti per i quali risulta già inviata la lettera generica che certifica il diritto a pensione nelle salvaguardie "65.000" o "55.000".

Priorità nelle lavorazioni
Gli adempimenti dovranno essere effettuati con riferimento alle categorie di lavoratori interessati con il seguente ordine di priorità:
G. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
H. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga;
I. Lavoratori cessati in applicazione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo;
J. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria.

L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 231
Msg. 30 maggio 2013, n. 8824
Msg. 2 agosto 2013, n. 12577
Msg. 12 agosto 2013, n. 12998
Msg. 19 settembre 2013, n. 14804

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