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martedì 22 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 26-7-2013 n. 127587 Quesito sull'obbligo del Comune di richiedere all'operatore assegnatario di un posteggio nel mercato ambulante la regolarità ai fini previdenziali INPS e se analoga richiesta debba essere avanzata anche nei confronti degli spuntisti ai sensi della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti locali del 5 luglio 2012.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 26-7-2013 n. 127587
Quesito sull'obbligo del Comune di richiedere all'operatore assegnatario di un posteggio nel mercato ambulante la regolarità ai fini previdenziali INPS e se analoga richiesta debba essere avanzata anche nei confronti degli spuntisti ai sensi della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti locali del 5 luglio 2012.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 26 luglio 2013, n. 127587 (1).

Quesito sull'obbligo del Comune di richiedere all'operatore assegnatario di un posteggio nel mercato ambulante la regolarità ai fini previdenziali INPS e se analoga richiesta debba essere avanzata anche nei confronti degli spuntisti ai sensi della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti locali del 5 luglio 2012.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione, si fa presente che l'Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nell'allegato - al punto 2. c) - stabilisce che "qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali." Ne consegue che ove la Regione (...) non preveda l'obbligatorietà della presentazione del DURC, il Comune deve comunque richiedere la presentazione della documentazione che attesti la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva dell'impresa al fine di poter determinare la priorità così come stabilito dalla norma sopra richiamata, fermo restando che in tal caso la mancata presentazione del DURC non consente di riconoscere alcuna priorità, ma non implica né l'esclusione dalla procedura né il divieto di esercizio dell'attività.

Con riguardo alla posizione degli spuntisti, l'allegato al punto 6, prevede che "Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato". Dunque, in assenza di norme regionali che prevedano la presentazione del DURC, per quel che riguarda gli spuntisti, a parere dello scrivente ufficio, tra i criteri di priorità non è applicabile la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione ai fini previdenziali INPS.


Il Direttore generale

Gianfranco Vecchio



L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 8
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 70

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