Translate

mercoledì 23 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 10-9-2013 n. 146555 Quesito in materia di coesistenza di due attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al dettaglio nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 10-9-2013 n. 146555
Quesito in materia di coesistenza di due attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al dettaglio nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 10 settembre 2013, n. 146555 (1).
Quesito in materia di coesistenza di due attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al dettaglio nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota n. 51678 con la quale codesto Comune chiede se possa essere ammissibile lo svolgimento all'interno di un medesimo locale di due attività commerciali, l'una di somministrazione di alimenti e bevande (bar), l'altra di commercio al dettaglio non alimentare (nella specifico vendita di sigarette elettroniche) intestate a due titolari diversi, considerando altresì che il locale in questione ha un'entrata unica.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 così come modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.; l'attività di commercio al dettaglio è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 così come modificato dal medesimo D.Lgs. n. 59 del 2010.
Ciò premesso, si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare (cfr. Ris. 30 gennaio 2008, n. 716) che entrambe le citate discipline normative non contengono disposizioni che vietano la coesistenza in un medesimo locale di più attività intestate a soggetti diversi.
La circostanza che l'attività di vendita riguardi nello specifico la vendita delle cosiddette sigarette elettroniche non cambia la posizione della scrivente Direzione innanzi enunciata.
Peraltro, l'O.M. 26 giugno 2013 del Ministro della Salute, che dispone il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18 e ne vieta l'utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche e paritarie e dei centri di formazione professionale, non reca alcuna menzione specifica in merito all'utilizzo dei locali destinati alla vendita di tali prodotti.
Si ribadisce, in conclusione, che nel caso di coesistenza di due attività commerciali resta ferma la necessaria di osservanza delle disposizioni relative al possesso dei requisiti di accesso, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d'uso, nonché il rispetto di tutti i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e edilizi previsti per il loro legittimo svolgimento.
Inoltre, nel caso dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande resta ferma, altresì, la verifica della compatibilità delle struttura con le disposizioni in materia di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministero dell'Interno e al D.M. 5 agosto 1994, n. 534, stante il disposto di cui all'art. 64, comma 5 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Si ritiene di precisare, infine, che per le medesime attività di somministrazione, resta ferma la necessità dell'autorizzazione solo nel caso di avvio nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., siano assoggettate a programmazione; negli altri caso sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

O.M. 26 giugno 2013
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
D.M. 5 agosto 1994, n. 534

Nessun commento: