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martedì 15 ottobre 2013

TAR: "..chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco.."


IMPIEGO PUBBLICO   -   VIGILI DEL FUOCO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-01-2013, n. 728
IMPIEGO PUBBLICO
Pensioni, stipendi e salari
in genere

VIGILI DEL FUOCO


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19237 del 2000, proposto da:
--
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direzione Generale Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
per l'accertamento
del diritto alla percezione del compenso previsto nell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di lpd, durante la campagna antincendi dal 1994 al 1997
per la condanna
dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all'Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 15 novembre 2012 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza ;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 13 settembre 2000 e depositato il 15 successivo il signor lpd sopra specificato chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di lpd, durante la campagna antincendi dal 1994 al 1997 e la condanna dell'Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Deduce i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.
2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l'infondatezza delle censure sollevate e contestato le deduzioni svolte nel merito, chiedendo, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica in Camera di Consiglio del 15 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne antincendi dal 1994 al 1997, il ricorrente, signor I., chiede il riconoscimento del suo diritto ai compensi per l'attività svolta, che ritiene dovuti in relazione all'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.
Con il primo motivo di gravame viene dedotto l'eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi nel periodo d'interesse salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.
La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa dalla Direzione Generale della Protezione Civile con i dati richiesti al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.
Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.
Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.
Con il secondo motivo parte ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell'interpretazione resa dalla resistente andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che l'azione proposta è un'azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell'Amministrazione resistente la quale è tenuta a pagare una volta accertato il debito.
Ne consegue che il comportamento tenuto da quest'ultima si presenta, eventualmente, come criticabile se indicativo di incertezze e incoerenze peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell'ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno del diritto e quindi l'esistenza e la vigenza della fonte normativa generatrice dell'obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all'interessato.
Contesta la sussistenza del debito per cui è causa la difesa erariale per la quale non sussisterebbe l'effettività della prestazione atteso che la stessa sarebbe stata resa in base ai compiti di istituto e non in relazione alle esigenze coordinate e disciplinate dalla Protezione Civile.
L'Amministrazione resistente ritiene, infatti, che il compenso in questione non sarebbe dovuto ai vigili del fuoco attesa l'ordinaria finalità dei compiti di istituto loro assegnati.
Contesta, infine, il materiale svolgimento delle attività per le quali viene chiesto il compenso atteso che nel piano predisposto dal COAU non risulterebbe l'impegno dei VVF.
Va premesso che l'Ordinanza del Ministero Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo (cfr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008) e che il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti in alcun modo incompatibili con la persistente operatività dell'indennità antincendio. Va, quindi, osservato che le somme in questione spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco soltanto in ipotesi determinate secondo quanto verrà meglio precisato in appresso.
A proposito della L. n. 47 del 1975 rileva, infatti, l'Amministrazione resistente che il compenso de quo non spetterebbe al ricorrente perché vigile del fuoco e quindi in ragione della natura istituzionale dell'attività svolta, sulla base di quanto espressamente previsto dalla predetta legge che (articolo 7) nel titolo II relativo alla "Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale" attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla "collaborazione dei vigili del fuoco " .
A tale proposito il Collegio precisa che la legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell'Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.
A partire dall'anno 1986, con l'approvazione dell' Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (D.L. n. 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella L. n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrente.
Con la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile "secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici..........." e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile"
Motore organizzativo dell'attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l'attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l'appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulti provato l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività sia stata prestata in base a quanto stabilito dall'organizzazione dell'ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.
Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa dal medesimo avanzata possa ritenersi fondata.
A prescindere dalle richieste rivolte dallo stesso ricorrente all'Amministrazione resistente che sono atti di parte, assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Risulta da questi che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l'impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000, con le precisazioni che di seguito si espongono.
Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell'8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 "non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi" e successivamente con la nota EME/30924/A008 del 29 settembre 2000 dove è attestato che gli equipaggi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non hanno partecipato negli anni dal 1990 al 1997 ad alcuna missione di concorso aereo AIB coordinata o disposta dal COAU".
Ne consegue che mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall'organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) deve concludersi che la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente agli anni per i quali è stata proposta richiesta, e cioè dal 1993 al 1997, infondata.
E tale conclusione non è scalfita dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che riguarda essenzialmente i rapporti, di carattere generale, intercorrente tra i vari settori impegnati nello spegnimento degli incendi ma nulla precisa rispetto alla posizione del ricorrente.
Ne consegue che per gli anni dal 1994 al 1997 niente è dovuto al ricorrente da parte della Protezione Civile.
Ne consegue che il ricorso si rivela infondato.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter
Respinge il ricorso proposto dal signor lpd, meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




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