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venerdì 1 novembre 2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02357 presentato da CATALANO Ivan testo di Mercoledì 30 ottobre 2013, seduta n. 108 ..l'assegnazione della gestione dei proventi di cui sopra alla polizia stradale implica per la stessa l'onere dell'eventuale restituzione degli importi delle multe –: ..




Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02357
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 30 ottobre 2013, seduta n. 108
CATALANO, COZZOLINO, TURCO, DE LORENZIS, TERZONI, MANNINO e LOREFICE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con atto n. 5-00852, l'interrogante ha richiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delucidazioni in merito all'omologazione del dispositivo per il controllo elettronico della velocità SICVe (sistema informativo controllo velocità), approvato con decreto direttoriale n. 3999 del 24 dicembre 2004 dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore della società Autostrade per l'Italia;
   la richiesta concerneva anche la corretta applicazione del comma 5 dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che vieta il trasferimento di omologazione/approvazione tra soggetti privati in quanto detto trasferimento renderebbe non tracciabile la titolarità del dispositivo ai fini dell'assunzione degli obblighi e delle responsabilità di cui al successivo comma 8 del medesimo articolo;
   in riferimento all'omologa, il Ministero ha chiarito che la procedura in esame si è svolta tenendo conto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia in quanto:
    su richiesta del titolare dell'approvazione, con successivi decreti sono state approvate alcune versioni aggiornate del predetto sistema, per tenere conto di aggiornamenti essenzialmente per obsolescenza di alcuni componenti e per miglioramenti tecnologici intervenuti;
    in data 26 ottobre 2010 Autostrade per l'Italia ha comunicato che, a far data dal 1o gennaio 2010, ad essa era subentrata Autostrade Tech s.p.a.;
    quest'ultima, in pari data, ha richiesto a suo nome l'intestazione dei provvedimenti di omologazione ed approvazione, in pieno accordo con la società cedente;
    a seguito di istruttoria, ed in osservanza delle procedure previste dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada – gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno emesso il decreto n. 97818 del 9 dicembre 2010, che ha intestato a nome di Autostrade Tech s.p.a. le omologazioni e le approvazioni attribuite in precedenza ad Autostrade per l'Italia S.p.A.;
   in riferimento al trasferimento, il Ministero ha risposto che, essendo avvenuta una mera modifica degli assetti aziendali del fabbricante, non si è trattato di un trasferimento, ma di un cambio di intestazione di approvazione a seguito di un provvedimento ministeriale;
   ha specificato, inoltre, che Autostrade per l'Italia s.p.a. detiene il controllo della Autostrade Tech s.p.a. e ne rappresenta l'azionista unico;
   coerentemente con i quesiti sollevati nella precedente interrogazione, il giudice di pace, con sentenza, ha annullato una multa sancendo la «nullità del processo verbale per difetto di omologazione dell'apparecchio SICve-Vergilius»;
   nelle motivazioni della decisione si legge che «le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l'Italia Spa e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile. Quest'ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per l'Italia Spa, è una società di servizi distinta dalla prima, con organi societari diversi»;
   detta sentenza può costituire un precedente per futuri annullamenti;
   il Ministero ha dichiarato che ANAS s.p.a. ha comunicato di avere stipulato, per la gestione del sistema, un'apposita convenzione con la polizia stradale e di non ricavare alcun introito sulle sanzioni erogate;
   l'assegnazione della gestione dei proventi di cui sopra alla polizia stradale implica per la stessa l'onere dell'eventuale restituzione degli importi delle multe –:
   se non si intenda verificare l'efficacia della norma in atto;
   se non si intenda verificare la correttezza e l'applicabilità delle sanzioni comminate;
   se non si intenda intervenire presso la polizia stradale ai fini di un chiarimento al riguardo;
   quali iniziative si intendano intraprendere per compensare gli ingenti danni economici che deriverebbero dall'accertamento della nullità dei verbali. (4-02357)

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