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venerdì 1 novembre 2013

Atto Senato Ordine del Giorno 0/1120/7/11 presentato da NUNZIA CATALFO martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 036 ...(dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento); per poter cumulare, in modo non oneroso,..




Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1120/7/11
presentato da
NUNZIA CATALFO
martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 036
L'11a Commissione del Senato,
in sede di esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (AS 1120);
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia previdenziale;
considerato che:
le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici-Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;
considerato altresì che:
gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;
in caso di mancato pagamento di tali gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;
la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi.
(0/1120/7/11)
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

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