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lunedì 11 novembre 2013

Cassazionne: Malattia - Non licenziabile dipendente che pratica hobby non stressanti fuori casa




Nuova pagina 3

Non licenziabile dipendente che pratica hobby non stressanti fuori casa

 




Cass. civ. Sez. lavoro, 27-02-2008, n. 5106
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c., la signora S.M.S. impugnava il licenziamento intimatole il 12 giugno 2001 dalla Casa di cura Città di Milano S.p.A..
La ricorrente sosteneva che il licenziamento disciplinare comminato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, e dell'art. 11 CCNL doveva ritenersi illegittimo, invalido, nullo e inefficace: a) per inosservanza delle norme procedurali : omessa affissione delle norme disciplinari (L. n. 300 del 1970, ex art. 7, comma 1); inosservanza da parte della Casa di Cura dell'obbligo di sentire a sua difesa il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, con l'assistenza del rappresentante sindacale (L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3); b) per essere stata la Dott.ssa S. effettivamente malata e non avere aggravato la malattia con la partecipazione alla trasmissione televisiva (OMISSIS), a cura della TV di Stato; c) per manifesta sproporzione del licenziamento rispetto alla eventuale violazione, e per violazione del principio di gradualità e proporzionalità.
Costituendosi in giudizio la Casa di Cura chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 12 novembre 2001 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di urgenza, e quindi, in sede di reclamo al Collegio, respingeva anche questa seconda istanza.
Con sentenza in data 28 maggio - 8 luglio 2004 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso della dr.ssa S..
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la dr.ssa S., chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande da essa proposte.
Costituendosi in giudizio, la Casa di Cura chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 5 - 13 ottobre 2005 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento de quo, ordinando alla Casa di Cura di reintegrare la dr.ssa S. nell'originario posto di lavoro e di pagarle le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra, nonchè di provvedere alla regolarizzazione retributiva.
La Corte territoriale riteneva insussistente la nullità del licenziamento, per omessa audizione dell'interessata, per avervi questa rinunziato. Nel merito la Corte riteneva che non sussistesse la falsità della documentazione prodotta dalla interessata, e che la partecipazione della dr.ssa S., in qualità di cantante amatoriale, alla trasmissione televisiva non avesse aggravato lo stato di malattia della S., comprovato anche dalla visita fiscale disposta al riguardo, e dal fatto che la S. aveva ripreso regolarmente il lavoro dopo il periodo di malattia diagnosticato. La giustificatezza dell'assenza da casa della S. sussisteva, facendo parte dei diritti delle persona quello di partecipazione alla trasmissione di una cantante lirica sia pure a livello amatoriale. Non sussisteva poi il danno all'immagine della Casa di Cura, nè il mancato avviso a quest'ultima dell'allontanamento da casa della S. costituiva una scorrettezza sanzionabile con la misura espulsiva, introducendo peraltro detti fatti una nuova contestazione rispetto agli addebiti contestati.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13 gennaio 2006, la Casa di Cura Città di Milano S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Con atto notificato in data 20 febbraio 2006 la S. ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Motivi della decisione

1. Vanno pregiudizialmente riuniti i due ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia relativo ai motivi del licenziamento.
2.2. La Casa di Cura deduce che essa non ha mai dedotto la falsità della certificazione, ma che alla data del 17 maggio la S. non era ammalata, essendo in grado di cantare alla televisione, e che la medesima avrebbe dovuto chiudere la malattia e chiedere un permesso per recarsi a Roma, e non farsi forte di una certificazione superata dai fatti.
2.3. Il motivo è infondato.
Va, innanzi tutto, rilevato che, contrariamente a quanto assume in sede di ricorso per cassazione la Casa di cura, e come è stato affermato, invece, nella sentenza impugnata, le ragioni contenute nella lettera di licenziamento concernevano la falsità della certificazione della malattia. Deve darsi atto che in questa sede la Casa di Cura non insiste nella tesi della falsità della predetta certificazione medica, ma insiste sul fatto che, alla data della prestazione lirica, la S. non era più ammalata, ed avrebbe dovuto, pertanto, chiudere la malattia, riprendendo servizio, invece di recarsi a (OMISSIS), per svolgere la prestazione amatoriale.
Tanto precisato, si osserva che la Corte territoriale ha, a tale ultimo riguardo, evidenziato che vi è ampia documentazione clinica costituita dalla cartella clinica relativa al ciclo di pratiche HIV, cui la S. si stava sottoponendo, dal certificato medico in data 14 maggio, che diagnosticava coliche addominali recidivanti e prescriveva un periodo di riposo dal 14 al 26 maggio, oltre che dalla successiva visita fiscale del medico dell'INPS, avvenuta il 23 maggio - e cioè dopo la prestazione dell'attività amatoriale -, che aveva confermato tale prognosi. La S. aveva poi ripreso regolarmente servizio alla scadenza del periodo di malattia prognosticato.
In ordine alla mancata richiesta di permesso alla Casa di Cura da parte della S. - per recarsi a Roma per la prestazione della propria attività amatoriale -, si osserva, poi, che correttamente la Corte territoriale ha affermato che, se si poteva rimproverare alla S. di non aver comunicato la propria intenzione al datore di lavoro, "una simile scorrettezza" non sarebbe stata di tale gravità da poter essere sanzionata con la misura espulsiva. Si tratta di valutazione di merito, congrua e logica, in ordine al comportamento della S., e pertanto esente da censure in sede di legittimità. 3.1. Con il secondo motivo la Casa di Cura denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in punto valutazione delle prove relativamente all'attività prestata in costanza di certificazione medica.
3.2. La ricorrente deduce che il viaggio e la prestazione lirica erano gravosi per una persona in malattia, ed il giudizio andava dato ex ante, e che la S. non aveva rispettato i doveri generici di correttezza e buona fede.
3.3. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha, invero, correttamente affermato che, come spiega la relazione del Centro di Medicina della Riproduzione - confermata in sede testimoniale -, la addominalgia diagnosticata alla S. era una conseguenza normale dell'intrusione operata dal prelievo degli ovociti, mentre il periodo di astensione dalle attività lavorative era compatibile con attività che non richiedevano eccessivo dispendio di energie psicofisiche e con il trasferimento del paziente in altre località con mezzi che non comportassero eccessivo affaticamento.
D'altra parte - ha evidenziato la Corte del merito - come emergeva dagli stessi provvedimenti cautelari, pur sfavorevoli per la S., erano state predisposte tutte le cautele circa la scelta dei mezzi di trasporto a cura della RAI, il viaggio in una stagione clemente ed il riposo in albergo per ripartire il giorno successivo (il tutto nello spazio di 24 ore). Anche il tipo di prestazione canora, che richiedeva uno sforzo fisico di impostazione della voce, poteva essere agevolmente sostenuto grazie all'esperienza addirittura trentennale della S., cantante lirica amatoriale.
Anche in tal caso trattasi di valutazione riservata al giudice del merito, congrua e logica, e pertanto esente da censure da parte della Cassazione. La Corte territoriale ha, poi, richiamato ampia giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. nn. 8165/93, 11355/95, 6236/2001, 7198/2001) in ordine al criterio della compatibilità con lo stato di malattia dell'esercizio di altre attività lavorative e non lavorative, allorchè non pregiudichino la guarigione o la sua tempestività (amatoriali, hobbistiche e persino sportive). Di tal che, ima volta escluso il pregiudizio per la pronta ripresa del lavoro, il carattere amatoriale di una prestazione da parte di una persona, avvezza a cantare anche in teatro, era espressione dei diritti della persona, con esclusione della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della S..
4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di condanna in favore del lavoratore al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, e in particolare violazione degli art. 429 disp. att. c.p.c., comma 3, e art. 150 disp. att. c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia nullità del procedimento, ed in particolare omessa pronuncia sulla domanda di condanna in favore del lavoratore al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata (art. 360 c.p.c., n. 4).
5.1 motivi del ricorso incidentale vanno congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi, ed essi sono fondati.
Vi è stata, infatti, omissione da parte della Corte di Appello, in ordine alla richiesta della S. di corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle retribuzioni dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dovuti peraltro alla S. in base all'art. 429 c.p.c., e art. 150 disp. att. c.p.c..
Ciò comporta, con l'accoglimento del ricorso incidentale, la pronunzia nel merito in ordine alla domanda di interessi e rivalutazione monetaria sulle retribuzioni predette, derivando la fondatezza della domanda dalle disposizioni del c.p.c., e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
6. Conseguono il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e con condanna della società resistente al pagamento alla controparte, sulle somme liquidate nella sentenza impugnata, della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare quelle del giudizio di merito, stanti le alterne vicende di detto giudizio in primo grado e nel grado di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale a pagare alla controparte, sulle somme liquidate nella sentenza impugnata, la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, nonchè a rimborsare alla stessa le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 36,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario di difensivo, ed oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA; compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008

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