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mercoledì 18 dicembre 2013

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 21 ottobre 2013 Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse. (13A10144) (GU n.296 del 18-12-2013)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 ottobre 2013 

Istituzione del  Gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse.
(13A10144)
(GU n.296 del 18-12-2013) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000,  n.
78 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in  materia
di riordino dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia  di  Stato.
Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
  Visti gli articoli 6 e 17 della  legge  10  agosto  2000,  n.  246,
recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Visto l'art. 90 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato»;
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.139,   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto l'art. 38 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2012, n.64,  recante  «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.  140  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  27  luglio  2006,
concernente l'individuazione di incarichi da conferire  ai  dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Considerato che risulta necessario costituire  un  Gruppo  sportivo
nazionale dei vigili del fuoco ai  fini  dello  svolgimento  e  della
promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto  livello  degli
atleti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Istituzione del Gruppo sportivo
                    vigili del fuoco Fiamme Rosse

  1. E' istituito il Gruppo sportivo nazionale dei vigili del  fuoco,
denominato «Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse».
  2. Il Gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  ha  sede
centrale in Roma ed e'  incardinato  nell'Ufficio  per  le  Attivita'
sportive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile di cui all'art.  1  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 27 luglio 2006 dal quale dipende ai sensi  dell'art.
60 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e' composto dal
personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  riconosciuto
atleta di interesse nazionale ai sensi degli articoli 145 e  147  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
                               Art. 2


                     Compiti del Gruppo sportivo

  1. Il Gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  cura  lo
svolgimento e la promozione  dell'attivita'  sportiva  agonistica  di
alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco e  si  prefigge  l'obiettivo  di  accrescere  il
prestigio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di sviluppare il
patrimonio sportivo nazionale.
  2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  non  persegue
finalita' di lucro.
                               Art. 3


               Riconoscimento sportivo ed affiliazione

  1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, ai sensi della
convenzione di collaborazione sportiva  stipulata  tra  il  Ministero
dell'interno - Direzione  generale  della  protezione  civile  e  dei
servizi antincendi e il Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI)
il 21 febbraio 1978 e successive modificazioni,  e'  riconosciuto  ai
fmi sportivi ed e'  affiliato  alle  Federazioni  sportive  nazionali
sulla base delle disposizioni contenute nello statuto del CONI, anche
in deroga ai principi e alle disposizioni per  l'affiliazione  ed  il
riconoscimento  delle  societa'   e   delle   associazioni   sportive
dilettantistiche.
  2.  Il  Gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  svolge
l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
                               Art. 4


                          Sezioni sportive

  1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse si articola  in
sezioni sportive dedicate a singole discipline.
  2. L'istituzione, anche in sedi decentrate, e la soppressione delle
sezioni sportive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Capo
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile.
                               Art. 5


                               Statuto

  1. Gli organi e il funzionamento del  Gruppo  sportivo  vigili  del
fuoco Fiamme Rosse sono stabiliti dallo Statuto di cui  all'art.  38,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2012, n. 64 secondo i criteri indicati dal CONI.
  2. Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e' delegato ad emanare lo  Statuto  di  cui  al
comma 1  con  proprio  provvedimento  da  adottarsi  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 6


                          Segno distintivo

  1. Per il  vessillo,  per  l'abbigliamento,  per  l'equipaggiamento
tecnico e per gli accessori  il  Gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse utilizza un segno distintivo che contiene lo  stemma  di
cui all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2012, n. 64.
  2. La denominazione, le caratteristiche, le dimensioni e l'uso  del
segno distintivo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto  del
Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
                               Art. 7


                        Copertura finanziaria

  1. Le spese connesse  alla  istituzione  ed  al  funzionamento  del
Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse  sono  a  carico  degli
ordinari stanziamenti di  bilancio  del  Programma  «Prevenzione  dal
rischio e soccorso pubblico»  nell'ambito  della  Missione  «Soccorso
civile»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno,
integrati dalle riassegnazioni delle somme versate in entrata  a  tal
fine dal CONI, secondo quanto annualmente  disposto  dalla  legge  di
bilancio, ovvero da altri enti pubblici e privati, secondo le vigenti
disposizioni.
  2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione.
    Roma, 21 ottobre 2013

                                                  Il Ministro: Alfano

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