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lunedì 16 dicembre 2013
TAR: "Inoltre, che per il Corpo della Guardia di Finanza sussista una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento delle precedenti graduatorie è confermato dal cit. comma 7 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 199 del 1995, ove l'utilizzo del termine "può" rinvia necessariamente ad una scelta discrezionale dell'amministrazione derogatoria rispetto alla regola generale del concorso."
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