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sabato 1 febbraio 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di vice perito informatico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (GU n.9 del 31-1-2014)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di  quattro  posti  di
  vice perito informatico  -  ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
  penitenziaria.
(GU n.9 del 31-1-2014) 

                        IL DIRETTORE GENERALE
  del personale della formazione dell'Amministrazione penitenziaria

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto in particolare l'art.  35,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modifiche   ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone  e  di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28  novembre  2005,
n. 246»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative  e  successive
modificazioni;
    Visto il  D.P.C.M.  23  marzo  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante «Determinazione dei compensi  da  corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al  personale  addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010,  n.  162,  recante
«Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,  a
norma dell'art. 18  della  legge  30  giugno  2009,  n.  85»,  ed  in
particolare l'art. 36;
    Visto il decreto 22 dicembre 2012, n.  268,  del  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la  Semplificazione
recante «Regolamento per la  determinazione  dei  profili  dei  ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»;
    Visto il decreto 9 ottobre  2013,  n.  130,  del  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione recante «Regolamento per le modalita' di accesso
alla qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli  operatori  tecnici,  dei
revisori tecnici, dei periti tecnici  e  dei  direttori  tecnici  del
Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,  del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»;
    Visto la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge Stabilita' 2014)»;
    Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per  il
reclutamento di complessivi n. 4 posti di vice perito informatico del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

                              Decreta:


                               Art. 1


                 Posti disponibili per l'assunzione


    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del  ruolo  dei
periti tecnici del Corpo di polizia  penitenziaria  da  destinare  al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in
Roma.
    2. Un quinto dei quattro suddetti posti, pari a n.  1  posto,  e'
riservato agli appartenenti al Corpo  di  polizia  penitenziaria  con
almeno tre anni di anzianita' di  servizio  alla  data  del  presente
bando che, in possesso degli altri requisiti, non abbiano  riportato,
nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu'  grave
della deplorazione. Tale posto, qualora  non  coperto,  e'  conferito
secondo la graduatoria del concorso.
                               Art. 2


            Requisiti e condizioni per la partecipazione


    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti:
      a) diploma di perito in informatica o diploma equipollente  con
specializzazione in informatica ovvero diploma di  scuola  secondaria
di secondo grado e corso di  formazione  in  informatica,  di  durata
complessiva non inferiore a 600 ore  con  esame  finale  certificato,
rilasciato da istituto legalmente riconosciuto;
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      c) cittadinanza italiana;
      d) godimento dei diritti civili e politici;
      e) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica  per  il
servizio:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini  e  cm  161
per le donne. Il rapporto altezza -  peso,  il  tono  e  l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del  annicolo  adiposo  e  il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento del servizio di polizia;
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetrico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei
singoli  vizi   di   rifrazione   per   l'astigmatismo   composto   e
l'astigmatismo misto.
    Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le  imperfezioni  ed
infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto  ministeriale
9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate  nell'allegato  A)  del  presente
bando;
      f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' attitudinale al
servizio:
        1)  una  evoluzione  globale  che   esprima   una   sintonica
integrazione della personalita',  con  riferimento  alla  maturazione
globale, alla esperienza di vita, alla stima di se' ed  al  senso  di
responsabilita';
        2) una  stabilita'  emotiva  che  consenta  di  contenere  le
proprie  reazioni  emotivo-comportamentali  mantenendo  una  adeguata
efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
        3) delle facolta' intellettive che  favoriscano  un  positivo
impegno in compiti  prevalentemente  dinamico-pratici  che  implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
        4)  un  comportamento  sociale  che  evidenzi  capacita'   di
stabilire rapporti soddisfacenti con  l'ambiente  di  lavoro,  tenuto
conto dell'adattabilita', della predisposizione  al  gruppo  e  della
motivazione;
      g) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.
                               Art. 3


                       Esclusione dal concorso


    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dall'art. 1,  comma  2,
se gia' appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria,  nonche'  i
candidati che non si presentino nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora
stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica  e  per
la valutazione delle qualita' attitudinali.
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che  sono  stati
espulsi dalle Forze Armate e di Polizia  o  destituiti  dai  pubblici
uffici,  dispensati  dall'impiego   per   persistente   insufficiente
rendimento, o che abbiano riportato condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3. Non  possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  sono  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art.
127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3.
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati.
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali.
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti di ammissione  sono  esclusi  dal
concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  della
formazione.
                               Art. 4


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati.
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione Generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.
                               Art. 5


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Ministero    della     giustizia     a     partire     dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp,      seguendo      le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il  termine  di  giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a  stampare,  attraverso  l'apposita  funzione,   l'attestazione   di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati,  per  la  successiva  sottoscrizione  della
domanda di ammissione al concorso,  il  giorno  della  prova  scritta
d'esame.
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  presso  il  Ministero  della  giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione -  Servizio  dei  Concorsi,  polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
                               Art. 6


                     Compilazione della domanda


    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare:
      a) il cognome ed il nome;
      b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale;
      f)  il  titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e  della  data  in  cui  e'  stato
conseguito;
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      h) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3;
      i) di essere appartenente al Corpo di polizia penitenziaria  da
almeno tre anni e di non aver  riportato  una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della deplorazione (solo per  gli  appartenenti  al
Corpo).
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre,  tenuti  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
-  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   -   Direzione
generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei  Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2  -  00164  Roma,  ogni
variazione di  indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
    4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa.
                               Art. 7


                    Comunicazione agli aspiranti


    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  serie  Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie  speciale,  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
                               Art. 8


                      Commissione esaminatrice


    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame  di  cui  all'art.  10,   del   presente   decreto,   nonche'
dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore
generale  del  personale  e  della  formazione,  e'  composta  da  un
presidente,  scelto  tra  i   funzionari   dell'amministrazione   con
qualifica non inferiore a dirigente, e da quattro  membri  dei  quali
due scelti  tra  i  funzionari  dell'amministrazione  e  due  esperti
informatici, anche esterni all'amministrazione.
    2. Per le prove  relative  alle  lingue  straniere  previste,  la
Commissione Esaminatrice e' integrata da uno  o  piu'  esperti  nella
lingua straniera scelta dai candidati.
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.
                               Art. 9


                         Prova preselettiva


    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione   sia
superiore  alle  mille  unita'  puo'  essere   prevista   una   prova
preselettiva per determinare i  candidati  da  ammettere  alla  prova
scritta.
    2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero della
prova  scritta  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»
dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la  stessa  avesse
fatto rinvio. Detto avviso  sara'  disponibile  anche  sul  sito  del
Ministero    della     giustizia     a     partire     dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp.
    3. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione e fotocopia  dello  stesso,
nonche' della documentazione  richiesta  all'art.  5,  comma  2,  del
presente bando (attestazione  di  avvenuta  acquisizione  informatica
della domanda), per sostenere la eventuale prova preselettiva, il cui
superamento  costituisce  requisito  necessario  per  la   successiva
partecipazione al concorso, ovvero la prova  scritta,  nei  giorni  e
nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale.
    4. La comunicazione di cui al comma 2 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la  prova  sono
considerati esclusi dal concorso.
    5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario,
articolato in domande a risposta a scelta  multipla,  concernenti  le
materie oggetto della prova scritta e del colloquio.
    6.   Ai   fini    della    predisposizione    del    questionario
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore.  Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra  quelli  preventivamente
predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
    7.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
    8. La durata  della  prova  e'  stabilita  dalla  Commissione  in
relazione al numero di domande da somministrare.
    9. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
    10. La correzione e la valutazione dei questionari e'  effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica.
    11. Qualora sia espletata la prova preselettiva  sono  ammessi  a
sostenere la prova scritta prevista dal successivo art. 10, comma  1,
i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e classificatisi
tra i primi  60  in  ordine  di  merito.  Sono,  inoltre,  ammessi  i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio  del  concorrente
collocatosi al posto n. 80.
                               Art. 10


                            Prove d'esame


    1. Gli esami consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
    2.  La  prova  scritta,  verte  su   elementi   di   informatica;
architettura dei sistemi di elaborazione; sistemi operativi; reti  di
elaboratori   e   protocolli   di   comunicazione;    linguaggi    di
programmazione; basi di dati;  concetti  di  sicurezza  e  protezione
logica dei dati e  dei  programmi,  crittografia  dei  dati  e  firma
digitale.
    3. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  della  prova
scritta, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto  pubblico;
elementi di diritto e procedura penale, con  particolare  riferimento
alla prova penale scientifica;  norme  sullo  stato  giuridico  degli
appartenenti ai ruoli  del  personale  della  polizia  penitenziaria;
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo a  scelta  del
candidato.
    4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario
di un testo ed in una conversazione.
    5. Al colloquio sono ammessi i candidati, risultati  idonei  agli
accertamenti di cui  ai  successivi  articoli  12  e  13,  che  hanno
riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  nella  prova
scritta.  L'ammissione  al  colloquio  con  l'indicazione  del   voto
riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza  del  candidato
almeno venti giorni prima  di  quello  in  cui  dovra'  sostenere  il
colloquio stesso. Coloro che non  si  presenteranno  a  sostenere  la
suddetta prova sono considerati esclusi.
    6. Il colloquio si intende superato se il candidato ha  riportato
una votazione non inferiore a sette decimi.
    7.  La  votazione  complessiva  e'  data  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
                               Art. 11


                Modalita' di svolgimento delle prove


    1. Durante la prova preselettiva e la prova scritta,  e'  vietato
ai candidati  di  portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,
appunti, libri, opuscoli di  qualsiasi  genere,  raccolte  normative,
calcolatrici e apparecchi idonei alla memorizzazione di  informazioni
e/o che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.
    2. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso.
                               Art. 12


                      Accertamenti psico-fisici


    1. Dopo aver superato la prova scritta, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al  concorso,  sono  tenuti  a  sottoporsi,  nel
luogo, giorno ed ora che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,
alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui
uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  giustizia,  ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria.
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato.
    6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e' definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione.
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
                               Art. 13


                      Accertamenti attitudinali


    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione, nominata con  decreto  dal  Direttore  generale  del
personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria, e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
    2. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria.
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
    4. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
    5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento  delle
qualita'  attitudinali  sono  approvati  con  decreto  del  Direttore
generale del personale e della formazione.
    6. Il giudizio  espresso  dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione.
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
                               Art. 14


                    Documentazione Amministrativa


    1. Ai  candidati  risultati  idonei  alla  prova  orale  verranno
consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione
penitenziaria, che devono far pervenire, correttamente  compilati  in
ogni parte, unitamente a  copia  fotostatica  del  proprio  documento
d'identita', entro venti giorni dalla consegna medesima:
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni con  il
quale  egli  attesti  i  requisiti  per  dimostrare  il  possesso  di
eventuali titoli di precedenza e preferenza  nella  nomina,  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima.
                               Art. 15


             Formazione e approvazione della graduatoria


    1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui  all'art.  8
forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva  di  ciascun
candidato e' data dalla somma del voto riportato nella prova  scritta
e quello ottenuto nel colloquio.
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Fermi  restando  i   titoli
preferenziali previsti, a parita' di merito l'appartenenza  ai  ruoli
della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza.
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego.
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.
                               Art. 16


                          Nomina vincitori


    1. Con decreto del  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione i vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti
tecnico-informatici e ammessi a frequentare un corso di formazione  a
carattere teorico-pratico non inferiore a mesi sei, preordinato  alla
formazione tecnico professionale per l'assolvimento delle  specifiche
funzioni inerenti il profilo professionale di informatico dei  periti
tecnici.
    2. I candidati dichiarati vincitori del  concorso,  superati  gli
esami di fine corso, sono assegnati a  prestare  servizio  presso  il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede  in
Roma.
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale  per  il
Bilancio presso il Ministero della giustizia.
    Roma, 20 gennaio 2014

                                  Il direttore generale: Turrini Vita
                                                             Allegato


              Parte di provvedimento in formato grafico


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