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sabato 9 agosto 2014

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02486-B/087 presentato da CATALANO Ivan testo di Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281   La Camera,    premesso che:     l'articolo 3, comma 1, dell'A.C. 2486-B prevede che «le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02486-B/087
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281
La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, dell'A.C. 2486-B prevede che «le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell'ambito del turn over si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore»;
    l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, si identifica con l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano;
    tale autorità pubblica, che si caratterizza per l'ampia autonomia e la terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, svolge funzioni critiche per la sicurezza dell'aviazione civile e, in particolare, quella di svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza per evitare che eventi dello stesso tipo si ripetano in futuro;
    già nella propria relazione sull'esercizio finanziario ANSV 2010, la Corte dei conti, constatato il comportamento virtuoso dell'Agenzia sia dal punto di vista operativo, sia da quello finanziario, sia da quello della digitalizzazione, ha invece rilevato come la significativa riduzione da parte dello Stato dello stanziamento ordinario di bilancio a favore dell'ANSV operi in controtendenza rispetto ad un contesto di sempre maggiore sviluppo dei trasporti aerei, che imporrebbe incisivi investimenti da parte degli Stati a salvaguardia della sicurezza del volo;
    i continui tagli lineari alla dotazione finanziaria dell'ANSV, che pongono dei pesanti limiti agli stanziamenti di previsione, paiono essere stati operati senza alcuna valutazione del loro impatto sul funzionamento dell'Autorità;
    risulta al proponente che, entro il prossimo mese di giugno l'ANSV, a fronte dei 12 investigatori previsti dalla dotazione organica, ne resteranno in servizio soltanto 4, in quanto sono previste uscite per raggiungimento dei limiti di età, ma non sarà possibile all'ANSV bandire alcun concorso per investigatori, né assumere gli eventuali vincitori, in ragione delle attuali norme sul turn over;
    con 4 investigatori (ovvero un terzo del relativo organico) diventerà praticamente impossibile gestire la notevole mole di lavoro che grava sull'ANSV, estesamente evidenziata e documentata nel «Rapporto informativo sull'attività svolta dall'ANSV e sulla sicurezza dell'aviazione civile in Italia – Anno 2013»;
    tale situazione avrà inevitabilmente ricadute negative sia sul piano della prevenzione degli incidenti aerei (e quindi della tutela della pubblica incolumità), sia sul piano dell'immagine dello Stato italiano in ambito internazionale e UE, peraltro proprio a ridosso dell'inizio del periodo di presidenza italiana del Consiglio UE;
    in particolare, tale situazione è suscettibile di determinare l'apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione contro l'Italia per inosservanza dell'articolo 4 del regolamento UE n. 996 del 2010, il quale prescrive che «l'autorità investigativa per la sicurezza è dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse»;
    l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modifiche/integrazioni blocca linearmente la crescita dei fondi unici di amministrazione (FUA) anche in presenza di nuove assunzioni, stabilendo come «tetto» di riferimento quello corrispondente all'ammontare del 2010;
    dal FUA di cui sopra sono tratti i fondi necessari a corrispondere il 52 per cento circa della retribuzione a carattere fisso e continuativo dei tecnici investigatori dell'ANSV, come previsto dal contratto collettivo nazionale ENAC, che si applica anche al personale dell'ANSV in virtù di quanto contemplato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 1999;
    in data 6 maggio 2014 la Commissione IX ha approvato all'unanimità il seguente parere: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza, anche in considerazione dei maggiori compiti che potranno derivare dall'attuazione dell'accordo in esame, di evitare ulteriori misure di riduzione delle risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo»;
    il Governo ha risposto all'interrogazione n. 4-05754, relativa alla problematica di cui in premessa, ipotizzando la possibilità di impiegare personale militare per coprire temporaneamente le carenze di organico;
   considerato che:
    la previsione di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge in discussione, impedendo l'assunzione di nuovi ispettori, pregiudica irrimediabilmente l'attività dell'ANSV, con le conseguenze di cui ai precedenti considerata;
    il blocco di cui all'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modifiche/integrazioni renderebbe impossibile, a fronte di nuove assunzioni fino a copertura dell'organico, la corresponsione delle relative retribuzioni ai tecnici investigatori,
impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    intervenire urgentemente, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di avviare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, procedure concorsuali presso l'ANSV e a procedere alle relative assunzioni di funzionari tecnici investigatori a tempo indeterminato sino a completamento della relativa dotazione organica;
    intervenire urgentemente, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di superare i vincoli imposti al FUA (Fondo unico di amministrazione) dell'ANSV dall'articolo 9, comma 2-bis, decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modifiche/integrazioni, che bloccano linearmente la crescita dei fondi unici di amministrazione.
9/2486-B/87. (Testo modificato nel corso della seduta).  Catalano.

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