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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: Giusto respingere alla frontiera e rimpatriare l'immigrato senza sufficienti mezzi di sussistenza Anche se in possesso di regolare visto d'ingresso. Perché è indispensabile un'idonea documentazione che giustifichi lo scopo del viaggio e le condizioni di soggiorno. Oltre alla mancanza di pericolosità dello straniero



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(Sezione sesta, decisione n. 1887/09; depositata il 31 marzo)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1887/09
Reg.Dec.
N. 6002 Reg.Ric.
ANNO   2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6002/2004, proposto dal Ministero dell’Interno – Questura di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della medesima in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, n. 4830/2003 del 28-5-03, resa tra le parti;
     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avv. dello Stato Giuzzi;
     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
     Con ricorso n.15425/2001 il sig. . - giunto allo scalo di Fiumicino il 27.11.2001 dall’aeroporto di Chisinau (Moldavia), in possesso di passaporto con visto Schengen valido per trenta giorni di soggiorno e di 72 dollari USA - adiva il TAR del Lazio, impugnando il provvedimento dell’Ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino di “respingimento alla frontiera”, notificatogli il 29.11.2001, ed emesso sul presupposto che il predetto era stato ritenuto sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza, in relazione al periodo del soggiorno (motivo E), e di idonea documentazione attestante scopo e condizioni di soggiorno (motivo F).
     Il ricorrente - premesso che era in possesso di regolare visto d’ingresso per turismo valido fino al 10.1.2002 e che, dopo essere stato trattenuto presso la frontiera di Fiumicino, era stato definitivamente respinto e rimpatriato - deduceva l’illegittimità del menzionato provvedimento, da una parte, (con riguardo motivo F suddetto), per violazione della legge n.241/1990, per motivazione apparente, inesistenza delle ragioni addotte dall’Autorità di polizia e per contraddittorietà tra provvedimento e motivazione, e dall’altra, (con riguardo al motivo E suddetto) per mancata concessione della possibilità di avvalersi dell’istituto dell’integrazione delle somme di denaro previsto dall’art. 1, comma 3, della direttiva ministeriale 1 marzo 2000 integrativa dell’art. 4, comma 1, del T.U. 286/1998 e per assenza di motivazione.
     Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione, depositando documenti.
     2. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito TAR accoglieva il ricorso ritenendo che le affermazioni del ricorrente trovassero sufficiente risconto negli atti depositati.
     3. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello con il  quale l’Amministrazione dell’interno deduce i seguenti motivi di diritto:
     A) violazione di legge, in particolare dell’art.3. L. n.241/1990; motivazione apparente; non ricorribilità delle ragioni addotte dall’Autorità di polizia; eccesso di potere; contraddittorietà tra provvedimento e sua motivazione;
     B) violazione di legge; mancata possibilità concessa al ricorrente di avvalersi dell’istituto dell’integrazione di somme di denaro previsto dall’art.1, comma 3, D.M. del Ministero dell’interno del 1° marzo 2000, integrativo dell’art.4, comma 3, T.U. n.1998/286; assenza di motivazione.
     Osserva, in particolare, l’Amministrazione appellante, quanto al primo motivo, che il possesso di un visto non poteva rappresentare di per sé elemento sufficiente ai fini dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, essendo tenuta ad accertare anche l’Amministrazione stessa che “le condizioni sussistenti al momento del rilascio del visto siano ancora attuabili al momento dell’ingresso nello Stato”, secondo quanto previsto dagli artt. 4, comma 3, e 8, comma 1, della legge n.40/1998 e nella specie era stato accertato, appunto, che il sig. Ulinice si sarebbe “recato ospite della presunta moglie già in stato di clandestinità in Italia e destinataria di apposita intimazione a lasciare il territorio italiano” sicchè la medesima non avrebbe potuto ospitare il ricorrente.
     Quanto al secondo motivo, la parte appellante rileva, in concreto, che il sig. Ulinice non aveva esibito una somma di denaro sufficiente per il soggiorno dichiarato, sicché era stato legittimamente posto “in stato di respingimento”.
     Nelle conclusioni il Ministero ricorrente chiede, quindi, l’annullamento della gravata pronuncia “poiché illegittima”, con tutte le conseguenze di legge.
     L’originario ricorrente, odierno appellato, non si è costituito in giudizio.
     La causa è stata, infine, assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 gennaio 2009.
MOTIVI della DECISIONE
     1. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza in epigrafe specificata che ha accolto il ricorso del sig. V., cittadino moldavo, al quale era stato notificato il 29.11.2001 il provvedimento di respingimento alla frontiera, motivato dal fatto che il medesimo era risultato sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza, in relazione al periodo di soggiorno, nonché di idonea documentazione attestante scopo e condizioni di soggiorno stesso.
     Nell’accogliere il proposto gravame il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi, che la controversia concerneva l’ipotesi disciplinata dall’art. 10, primo comma, del D. Lgs n 286/1998, distinta da quella del respingimento successivo all’avvenuto ingresso, effettuato sottraendosi ai controlli di frontiera (atto questo di mera esecuzione di un provvedimento adottato a causa della mancanza dei requisiti per il soggiorno); che l’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto motivare il proprio provvedimento con argomenti traenti giustificazione dagli atti dell’istruttoria, aveva adottato l’atto impugnato che era invece carente sotto tali profili, dimostrando la documentazione depositata che la ragione del soggiorno del ricorrente era chiara e che la rilevata mancanza delle somme necessarie per la durata del soggiorno era risultata insussistente.
     2. Tali statuizioni dei primi giudici sono ora contestate dall’Amministrazione appellante attraverso censure che il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento.
     Prima di esaminare le censure stesse, il Collegio ritiene comunque di osservare che il respingimento alla frontiera è atto conclusivo di una fase della  procedura relativa all’ingresso dello straniero nello spazio Schengen ed è disciplinato, con l’’entrata in vigore del D.L n..416/1989, convertito nella legge 28.2.1990 n. 39, da apposita procedura che condizione l’ingresso degli stranieri, la cui osservanza è allo stato essenziale ai fini della legittimità dell’ingresso stesso; che la controversia in esame attiene, nella sostanza, all’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs 286/1998, distinta da quella del respingimento successivo all’avvenuto ingresso, effettuato sottraendosi ai controlli di frontiera (il quale è atto di mera esecuzione di un provvedimento adottato a causa della mancanza dei requisiti per il soggiorno) e che produce nella sostanza due ordini di effetti: il primo (di natura diretta e immediata) che ha carattere istantaneo e consiste nell'impossibilità di entrare nel territorio nazionale nel momento in cui viene deciso il respingimento, l’altro (di natura mediata e riflessa) che consiste nell'impossibilità di entrare nel territorio nazionale fino a quando i presupposti del respingimento non vengano meno e l'ingresso venga legalmente consentito); che le Autorità di polizia dello Stato di destinazione dello straniero, anche in presenza dei regolare visto di ingresso, possono comunque respingere l’interessato in mancanza anche di uno solo dei presupposti previsti per l’ingresso stesso, tra cui, in particolare, la mancanza del possesso della documentazione idonea a giustificare lo scopo del viaggio, le condizioni di soggiorno e il possesso di mezzi finanziari adeguati con riferimento alla natura e alla durata del soggiorno stesso, oltre alla mancanza di segnalazioni ai fini della non ammissione e alla mancanza di pericolosità (v art.5 Accordo Schengen).
     2.1. Ciò premesso, il Collegio, passando all’esame del primo motivo dell’appello, come sopra descritto, ritiene, che in effetti nel caso, come rilevato dall’Amministrazione appellante, non è stata adeguatamente dimostrato da parte dell’interessato “il possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno”, come richiesto, appunto, dall’art.4, comma 3, del T.U. n.286/1998.
     Il possesso da parte dell’interessato del semplice visto di ingresso per entrare in Italia non poteva costituire, infatti,  elemento sufficiente per consentire il suo ingresso nel territorio nazionale, dovendo accertare prima l’Autorità di polizia competente che le condizioni sussistenti al momento del rilascio del visto fossero ancora attuali al momento dell’ingresso nello Stato italiano, secondo quanto stabilito dagli art. 4,comma 3, della legge della legge 6.3.1998, n.40, concernente la “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, onde evitare il provvedimento della polizia di frontiera previsto nei confronti degli stranieri “che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla citata legge per l’ingresso nel territorio dello Stato (art.8, comma 1, legge cit.).
     Ora nel caso di cui trattasi è stato accertato, appunto, che il sig. .si sarebbe “recato ospite della presunta moglie già in stato di clandestinità in Italia e destinataria di apposita intimazione a lasciare il territorio italiano”, sicché in concreto egli non poteva fruire in Italia dell’alloggio a cui il predetto aveva fatto riferimento.
     Non poteva pertanto concludere il TAR, che, sotto tale profilo, il ricorrente aveva presentato documentazione idonea giustificare le condizioni di soggiorno, non potendo la (presunta) consorte alloggiarlo per quanto innanzi detto.
     Il motivo di appello in esame deve essere dunque condiviso, non avendo dimostrato il sig. . “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno”, come richiesto dall’art.4, comma 3, della legge 6.3.1998, n.40.
     2.2. Anche il secondo mezzo di gravame, come sopra precisato, deve essere positivamente valutato.
     Infatti - quanto alla dedotta assenza delle somme necessarie per la durata del soggiorno (motivo E del provvedimento impugnato), ritenuta dal TAR insussistente - deve diversamente ritenere il Collegio che la disponibilità di 500 dollari USA da parte del sig. Ulinice, lasciata dal medesimo “nei bagagli non ancora consegnatigli”, come dichiarato dal suo legale con nota in data 28.11.2001, non è stata invece accertata dalle competenti autorità doganali in sede di perquisizione nei confronti dello straniero in questione e del suo bagaglio (v. apposito timbro della dogana di Roma II che attesta il controllo, con esito negativo, effettuato alle ore 16, 20 del 28.11.2001).
     Né allo scopo di dimostrare la sufficienza del possesso di somme necessarie per il soggiorno può ritenersi utile l’ulteriore nota dello stesso legale, pervenuta il 29.11.2001, che chiedeva “l’integrazione della somma di denaro ( dollari 75 attualmente in possesso del sig. U- ed idonea a raggiungere la soglia necessaria per permettere la permanenza in Italia”, non rientrando tale estremo tentativo, peraltro espresso in modo eventuale, tra gli atti previsti come possibili in favore dell’interessato per avvalersi dell’istituto dell’integrazione delle somme di denaro previsto dall’art. 1, comma 3, della direttiva ministeriale 1.3.2000, integrativa dell’art. 4, comma 1, del T.U. 286/1998.
     Pertanto, non può ritenersi che il provvedimento adottato dall’Amministrazione, impugnato in primo grado, sia inficiato dai vizi dedotti dall’interessato e ritenuti fondati dal TAR e che dunque l’originario ricorrente, odierno appellato, sia stato correttamente respinto nella predetta data del 29.11.2001 – previa apposizione di un timbro di ingresso dell’autorità di frontiera sulsuo passaporto barrato a croce, secondo le vigenti disposizioni - con il primo volo utile per l’aeroporto da cui era provenuto, in quanto sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo di soggiorno dichiarato e per mancanza di idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno.
     3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere quindi accolto, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
     Le spese di giustizia, per entrambi i gradi di giudizio sussistendo adeguate ragioni giustificative, devono peraltro essere compensate.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, così dispone:
     - accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso proposto innanzi al TAR;
      - compensa le spese di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo  Presidente
Paolo Buonvino  Consigliere
Aldo Fera   Consigliere
Domenico Cafini  Consigliere, Est.
Michele Corradino  Consigliere

 
Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere       Segretario
DOMENICO CAFINI    ANDREA SABATINI
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 6002/2004


CA

  

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