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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: Parcheggio autorizzato, il gestore risponde del furto dell'auto anche se il cartello all'ingresso ne esclude la responsabilità



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ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)   -   DEPOSITO (CONTRATTO DI)   -   OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2009, n. 1957
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 31.10.97 la Uap Italiana s.p.a. (già L'Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a.), premesso che ignoti avevano rubato l'autoveicolo Pajero, di proprietà di I. D., che era stato lasciato nel parcheggio gestito dall'A.T.M. - Azienda Trasporti Municipali e che, essendo il veicolo assicurato contro il furto con L'Abeille, questa il 24.3.97 aveva versato all'assicurato la somma di L. 45.000.000, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano l'ATM chiedendo che la medesima venisse condannata ex art. 1916 c.c., a pagarle la somma predetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Riassunta la causa, non iscritta a ruolo, con atto notificato il 21.5.98, si costituiva l'ATM, contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda e, proposto appello avverso detta sentenza da parte della Axa Assicurazioni s.p.a. (già Uap Italiana), gravame resistito dall'ATM, la Corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 19.3.04 condannava l'appellata a pagare all'appellante la somma di Euro 23.240,56, oltre rivalutazione dal 24.3.97 e gli interessi legali sulla somma stessa, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal 24.3.98 alla data della sentenza, nonchè gli interessi legali sulla somma finale rivalutata sino al saldo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ATM, con due motivi, mentre l'Axa ha resistito al gravame con controricorso.
L'ATM ha deposto in atti anche una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1766 c.c. e ss., in relazione all'art. 1571 c.c., e L. n. 122 del 1989, art. 15, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f, la violazione dell'art. 1341 c.c., comma 2, nonchè carente, illogica e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che nella specie dovesse essere applicata la normativa relativa al contratto atipico di parcheggio.
Con il secondo motivo lamenta invece omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo circa la prova dell'accadimento materiale del fatto.
1. Il primo motivo è infondato.
Ed invero, la Corte d'appello ha esposto, con motivazione assolutamente congrua ed esente da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie si vertesse in tema di contratto atipico di parcheggio e che ad esso sì applicasse la disciplina di cui all'art. 1766 c.c. e ss., ed in particolare quella dettata per il deposito oneroso, facendo riferimento alla circostanza che la consegna dell'autoveicolo dell'Isaia al gestore era avvenuta con la sua immissione nell'area recintata di (OMISSIS) previo superamento di una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di una scheda magnetica da un apposito dispositivo, mentre lo stesso conducente poteva uscire dopo aver pagato, mediante l'introduzione, in altro apparecchio della predetta scheda, il corrispettivo dovuto e dopo l'immissione della stessa scheda in una macchina per la conferma dell'eseguito pagamento.
La stessa Corte ha altresì evidenziato la circostanza che dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area di parcheggio (riproducente l'estratto del regolamento approvato dalla giunta comunale milanese con Delib. 24 novembre 1993, n. 1740) risultava che l'ATM non rispondeva, tra l'altro, per il furto totale o parziale del veicolo, ma ha giustamente considerato tale limitazione di responsabilità affatto inefficace, in quanto non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, dovendosi essa ritenere quale condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., (v. Cass. civ., 15.11.2002, n. 16079).
Anche sull'elemento essenziale per la configurabilità del contratto atipico di parcheggio come assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al deposito, e cioè l'obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766 c.c.), giustamente la Corte di merito ha rilevato come non sia affatto necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poichè la consegna può materialmente realizzarsi attraverso la sua immissione nell'area a ciò predisposta, previo perfezionamento del contratto mediante introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificatamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza e bastando all'uopo diverse ed equipollenti modalità, quali appunto l'adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate.
Va ancora aggiunto, per completezza di motivazione, che la Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, non ha trascurato, nel corso dello svolgimento dell'iter logico - argomentativo in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in considerazione il contenuto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f).
Risulta, infatti, dall'esame della sentenza impugnata (v. pagg. 8 - 9), che la Corte di merito ha motivatamente escluso l'applicabilità nel caso di specie della norma suddetta, atteso che quest'ultima riguarda la destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è trattato di parcheggio entro un'area recintata, al cui ingresso risultava apposto l'avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c..
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Quello introdotto con il presente motivo risulta, infatti, un tema di contestazione che non aveva mai formato oggetto di dibattito tra le parti nell'ambito dei giudizi di merito, per cui ne resta precluso l'esame per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Si aggiunga che il motivo difetta inoltre del requisito di autosufficienza, in quanto incombeva comunque alla ricorrente, trattandosi di questione giuridica (assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.) che implica un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza o meno del furto dell'auto in danno dell'Isaia, l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione stessa dinanzi al Giudice di merito, ma anche di specificare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo tale da consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito tale questione (v. Cass. civ., sez. 3^, 22.10.2002, n. 14905).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla soc. Axa Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2009

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