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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Danno da fumo, famiglia risarcita: immissioni moleste dalle sigarette del bar sotto casa



 
 
 
DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.   -   PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. III, Ord., 31-03-2009, n. 7875

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


E' stata depositata la seguente relazione:
1 - Con ricorso notificato il 14 gennaio 2008 Il Piccolo Caffè S.a.s. di Napoli Antonio & C. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 14 novembre 2007, depositata in data 12 settembre 2007 dalla Corte d'Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale, l'aveva condannata al pagamento in favore di P.C., I.P.A.S. e P.M.B. della complessiva somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni esistenziali determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
2 - Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l'art. 366 bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del Decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3. - I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
Con i due motivi la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e segg. e art. 2729 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Già la trattazione congiunta di violazioni di legge e di vizi di motivazione si pone in contrasto con la norma di riferimento. Inoltre la ricorrente non prende specifica posizione nello scegliere l'uno (falsa applicazione) piuttosto che l'altro (violazione) vizio di diritto, nè chiarisce in quali punti specifici la motivazione sia omessa ovvero insufficiente ovvero contraddittoria.
Ma, soprattutto, i due quesiti conclusivi non rispettano i criteri che debbono presiedere alla loro formulazione, come sopra enunciati.
Infatti essi (Dica la Suprema Corte di Cassazione se l'eventuale statuizione risarcitoria, che abbia ad oggetto il danno esistenziale o un danno da stress presuppone che il preteso danneggiato fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, ovvero se tale danno possa ritenersi in re ipsa e cioè coincidente con il fatto assertivamente dannoso. Dica la Suprema Corte di Cassazione se il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, si pone in termini di automatismo rispetto alla condotta asseritamente dannosa) si rivelano generici, in quanto svincolati dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.
Peraltro, la Corte territoriale ha fatto leva sulla considerazione fattuale che i P. fossero costretti a subire gli effetti molesti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo e a tenere chiuse le finestre anche in piena estate per tutelare la propria salute.
4. - La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti; entrambe hanno depositato memorie e la ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio; in particolare il ricorrente assume di avere formulato quesiti adeguati;
5. - Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha osservato che effettivamente - sotto il profilo della idoneità dei motivi - il ricorso può essere ritenuto ammissibile; tuttavia esso si rivela infondato: la società ricorrente lamenta che sia stato risarcito il danno - evento anzichè il danno - conseguenza, ma la sentenza impugnata ha descritto le conseguenze delle lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati e questo individua ciò che può essere liquidato come danno non patrimoniale, mentre, per il resto, le argomentazioni addotte a sostegno delle censure contengono continui riferimenti alle risultanze processuali e implicano accertamento dei fatti e valutazioni di merito non consentiti al giudice di legittimità e sui quali, per contro, la Corte territoriale ha congruamente e razionalmente motivato;
che, pertanto, il ricorso va rigettato poichè manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009

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