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sabato 29 novembre 2014

Dec. 27-11-2014 n. 2014/836/UE DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.



Consiglio
Dec. 27-11-2014 n. 2014/836/UE
DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.

Dec. 27 novembre 2014, n. 2014/836/UE   (1) (2).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.

(2)  La presente decisione è entrata in vigore il 30 novembre 2014.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36») allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma del protocollo n. 36, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accettava le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, introdotte dal trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore di tale trattato.

(2) Con lettera in data 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato al Consiglio di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1° dicembre 2014.

(3) Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.

(4) Il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di notificare che desidera partecipare ad alcuni di tali atti.

(5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Consiglio dovrebbe determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito dovrebbe farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione a tali atti.

(6) Si dovrebbero evitare interruzioni nell'attuazione e nell'applicazione degli atti ai quali il Regno Unito ha chiesto di riassociarsi. Tali atti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi al Regno Unito per un limitato periodo transitorio, in attesa delle decisioni con cui il Consiglio e la Commissione autorizzeranno la produzione di effetti della partecipazione del Regno Unito.

(7) Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI (4) e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5) («decisioni di Prüm»), tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1° dicembre 2014. In conseguenza della cessazione dell'applicazione di tali atti e fintantoché non si riassocerà alle decisioni di Prüm, al Regno Unito dovrebbe essere impedito di accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8) Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, il Regno Unito dovrebbe procedere tuttavia, in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust, a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie e i risultati di tale esame dovrebbero essere pubblicati entro il 30 settembre 2015.

(9) In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito dovrebbe decidere, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. Il Regno Unito ha segnalato che l'adozione di una decisione in tal senso è subordinata al voto favorevole del Parlamento nazionale.

(10) La decisione 2014/837/UE del Consiglio (7) disciplinerà le conseguenze finanziarie derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm.

(11) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, ma è da essa vincolato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(5)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(6)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(7)  Decisione 2014/837/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).



Articolo 1

Gli atti elencati nell'allegato continuano ad applicarsi al Regno Unito fino al 7 dicembre 2014.



Articolo 2

1.  Entro 10 giorni a decorrere dal 30 novembre 2014, il Regno Unito avvia il processo di esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici del Regno Unito di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie.
In tale processo il Regno Unito opera in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli altri Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust.

2.  Il Regno Unito pubblica i risultati dell'esame dei risvolti economici e attuativi di cui al paragrafo 1 entro il 30 settembre 2015.

3.  In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito decide, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. La notifica è effettuata entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015.



Articolo 3

Fino alla produzione di effetti della decisione che conferma la partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm, il Regno Unito non può accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013.



Articolo 4

Se entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015 il Regno Unito non notifica al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti della non partecipazione del Regno Unito a tali decisioni.



Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 30 novembre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. GIACOMELLI



Allegato
Elenco degli atti di cui all'articolo 1

1. Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985: articolo 39, articolo 40, articoli 42 e 43 (nella misura in cui riguardano l'articolo 40), articolo 44, articolo 46, articolo 47 (tranne il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4), articoli da 54 a 58, articolo 59, articoli da 61 a 69, articolo 71, articolo 72, articoli da 126 a 130 (nella misura in cui riguardano le disposizioni della convenzione di Schengen cui partecipa il Regno Unito) e atto finale - Dichiarazione n. 3 (relativa all'articolo 71, paragrafo 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)

2. Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7, e dell'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)

3. Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37)

4. Azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7)

5. Atto del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1)

6. Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4)

7. Decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1)

8. Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1)

9. Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4)

10. Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1)

11. Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44)

12. Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14)

13. Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1)

14. Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76)

15. Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1)

16. Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)

17. Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

18. Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16) - Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

19. Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59)

- Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

20. Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89)

21. Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (terzo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29)

22. Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63)

23. Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103)

24. Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60)

25. Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32)

26. Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27)

- Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

27. Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130)

28. Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23)

29. Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33)

30. Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37)

31. Decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6)

32. Decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 14)

33. Decisione 2009/968/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 17)

34. Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20)

35. Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20) 

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