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martedì 9 dicembre 2014

L'Istituto approfondisce una sua nota di quasi un anno fa Calcolare l’indennità di maternità (Circolare Inps 93/2003)




L'Istituto approfondisce una sua nota di quasi un anno fa
Calcolare l’indennità di maternità
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(Circolare Inps 93/2003)




L’INPS in data 26 maggio 2003 ha emanato la Circolare n. 93/2003, con la quale, facendo seguito alla Circolare n. 138 del 29 luglio 2002, ha fornito indicazioni per una corretta determinazione del reddito medio giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di maternità, dell’indennità in caso di adozione o affidamento e dell’indennità di paternità, previste dal DM 4 aprile 2002 in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti) di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, purché non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionati. La Circolare contiene varie precisazioni, tra cui le seguenti. Le diverse modalità di calcolo connesse alla individuazione del reddito, che per i collaboratori coordinati e continuativi è il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento e per i liberi professionisti è il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi, debbono essere poste in relazione anche alla presenza di un’anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi. L’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese in cui inizia il periodo indennizzabile, mentre è inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile. Il periodo di riferimento coincide con i 12 mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a dodici. I redditi ai quali fare riferimento sono soltanto quelli utili ai fini contributivi e contenuti nei limiti della contribuzione annua riferita al minimale e massimale annuo (per l’anno 2003, il minimale di reddito è pari a euro 12.590,00 e il massimale di reddito è pari a euro 80.391,00). Il Massimale di reddito non è frazionabile a mese e il contributo (del 14 per cento per l’anno 2003) va pagato sul reddito effettivamente percepito fino a concorrenza del massimale contributivo annuo. In caso di attività libero professionale, il computo dei mesi per i quali va diviso il reddito va effettuato considerando i mesi solari interi, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione. Parimenti, in caso di attività libero professionale e di attività di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’individuazione del numero dei giorni per il quale va diviso il reddito totale, si deve tenere conto del numero dei giorni di calendario, cioè 365 o meno di 365 giorni, rapportati a mesi interi, a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi. La cancellazione dall’iscrizione eventualmente intervenuta prima della fine del periodo di riferimento non modifica il numero dei mesi e/o dei giorni per i quali va diviso il reddito, i quali, pertanto, potranno essere rispettivamente 12 o meno di 12 mesi, ovvero 365 o meno di 365, a seconda dell’anzianità assicurativa posseduta. La Circolare, dopo tali precisazioni e sulla base delle medesime, illustra una serie di esempi di calcolo dell’indennità facendo riferimento, distintamente per i liberi professionisti e per i collaboratori coordinati e continuativi, alle seguenti ipotetiche situazioni: anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi; anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi; iscrizione antecedente alla percezione del reddito; corresponsione di emolumenti arretrati; cambiamento di posizione nel corso del periodo di riferimento. (14 luglio 2003)


INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare n. 93 - Roma, 26 Maggio 2003. OGGETTO: Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal DM 4 aprile 2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8 agosto 1995, n. 335. Casi particolari.

 

SOMMARIO: In caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora l’iscrizione decorra successivamente al mese di gennaio dell’anno in cui inizia il periodo di riferimento, il reddito da attività libero professionale dell’anno in questione va diviso non per 12, ma per il numero di mesi compresi tra l’iscrizione e la fine dell’anno medesimo. In caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, ai fini della individuazione del reddito medio giornaliero da assumere come base di calcolo per l’indennità, si deve tener conto del numero di mesi e/o giorni decorrenti dall’ iscrizione. Nell’ipotesi in cui il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e continuativa, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito, ma dei mesi e/o giorni decorrenti dall’iscrizione. In caso di corresponsione di emolumenti arretrati da parte del committente, anche per i collaboratori coordinati e continuativi trovano applicazione le stesse modalità di calcolo previste per i liberi professionisti.

PREMESSA
Con la Circolare n. 138 del 29 luglio 2002 sono state impartite disposizioni applicative del Decreto Ministeriale 4 aprile 2002, che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8 agosto 1995 n. 335, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, il diritto alla indennità di maternità, alla indennità in caso di adozione o affidamento e alla indennità di paternità.
Con particolare riguardo agli emolumenti utili ai fini del computo delle suddette indennità, di cui all’ articolo 4 del decreto medesimo, si ritiene opportuno fornire indicazioni ai fini di una corretta determinazione del reddito medio giornaliero da prendere a riferimento, nella considerazione che le diverse modalità di calcolo connesse alla individuazione del reddito - per i collaboratori coordinati e continuativi il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento, per i liberi professionisti il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi (intesa, come negli esempi che seguono, quale denuncia dei redditi derivanti da attività libero professionale) - vanno poste in relazione anche alla presenza di un’anzianità assicurativa (1) pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi.
(1) L’anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento contributivo.
Si precisa che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile; la stessa è inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al suddetto mese.
Premesso che il periodo di riferimento normalmente interessa due anni solari, salvo nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo e l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato avvenga nel mese di gennaio, esso coincide con i 12 mesi "solari" precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a dodici.
I redditi ai quali nel prosieguo si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi, nei limiti, cioè, della contribuzione annua riferita al minimale e al massimale annuo di reddito (per il 2003 il minimale di reddito è pari a euro 12.590,00 con contributo annuo pari a euro 1.762,60 e contributo mensile pari a euro 146,88; il massimale di reddito per il 2003 è pari a euro 80.391,00 con contributo annuo pari a euro 11.254,74).
Si ricorda che il massimale di reddito non è frazionabile a mese e che il contributo del 14% (misura prevista anche per il 2003, comprensiva dell’aliquota dello 0,5 %) va pagato sul reddito effettivamente percepito fino a concorrenza del massimale contributivo annuo.
Pertanto, nell’ipotesi di conseguimento di un reddito annuo, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero professionale, superiore al massimale annuo, l’indennità di maternità dovrà essere calcolata facendo riferimento al reddito medio giornaliero risultante dalle modalità di calcolo rispettivamente applicabili, nei limiti del massimale annuo, senza tener conto, cioè, dei redditi eccedenti.
Si fa presente, infine, che il computo dei mesi per i quali va diviso il reddito (in caso di attività libero professionale) va effettuato considerando i mesi solari interi, cioè indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione (v. punto 1.1). Parimenti, ai fini dell’individuazione del numero dei giorni per i quali va diviso il reddito totale (in caso di attività libero professionale e di attività di collaborazione coordinata e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 gg. - sempre rapportati a mesi interi -, a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi), come illustrato negli esempi che seguono.
La cancellazione eventualmente intervenuta prima della fine del periodo di riferimento non modifica il numero dei mesi e/o dei giorni per i quali va diviso il reddito, i quali, pertanto, potranno essere, rispettivamente, 12 o meno di 12, 365 o meno di 365, a seconda dell’anzianità assicurativa posseduta, come precisato nel capoverso precedente.
1) CALCOLO DELL’INDENNITÀ IN CASO DI ANZIANITÀ ASSICURATIVA PARI O SUPERIORE A 12 MESI
1.1) Liberi professionisti
Con riguardo alle ipotesi di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, si fa presente che, laddove l’anzianità inizi nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento, ma sia successiva al mese di gennaio (esempio: iscrizione avvenuta ad aprile), il reddito va diviso, stante il silenzio della norma (2), non per 12 (mesi), come nel caso in cui l’anzianità decorra da gennaio, ma per il numero dei mesi compresi tra l’iscrizione e la fine dell’anno. Il risultato va moltiplicato, quindi, per il numero dei mesi relativi alla parte del periodo di riferimento riguardante questo stesso (primo) anno (mesi che, ovviamente, sono quelli compresi tra l’inizio del periodo stesso e la fine dell’anno). Occorre, poi, dividere per 12 mesi il reddito dell’anno successivo e moltiplicarlo per il numero dei mesi relativi alla restante parte del periodo di riferimento cadente in questo (secondo) anno. Il reddito totale così individuato va diviso, infine, per 365 gg., come prescritto per il caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi.
(2) Si applica, cioè, in via analogica il comma 4 dell’articolo 4 del DM 4 aprile 2002, che prevede il riproporzionamento del periodo di riferimento in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità (ancorché nella sola ipotesi di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi).
Esempio:
Data di iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a) Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 9 (mesi da aprile a dicembre) moltiplicato 2 (mesi da novembre a dicembre) = reddito di riferimento dell’anno 2000
b) 10/12 del reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = reddito di riferimento dell’anno 2001
Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
1.2) Collaboratori coordinati e continuativi.
In relazione allo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa, invece, laddove l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi, anche qualora l’iscrizione cada nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento e l’anzianità assicurativa decorra successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento, che va poi diviso per 365 gg..
Esempio:
Data di iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a) Reddito degli ultimi due mesi del 2000 risultante dai versamenti contributivi
b) Reddito dei primi dieci mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2) CALCOLO DELL’INDENNITÀ IN CASO DI ANZIANITÀ ASSICURATIVA INFERIORE A 12 MESI
La determinazione proporzionale, in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità assicurativa, del periodo di riferimento e degli emolumenti utili ai fini del computo dell’indennità, nel caso in cui l’anzianità stessa sia inferiore a 12 mesi, comporta, sulla base di un’interpretazione estensiva del dato normativo (art. 4, comma 4, D.M. 4/4/2002), che, ai fini dell’individuazione del numero dei mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito (derivante da attività libero professionale o da attività di collaborazione coordinata e continuativa) si tenga conto dei mesi e/o giorni compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento.
2.1) Liberi professionisti.
Nell’ipotesi di liberi professionisti con anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, il reddito medio giornaliero da assumere come base per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità va determinato nel seguente modo: il reddito dell’anno in cui inizia l’iscrizione deve essere considerato per intero a partire dall’iscrizione, mentre il reddito dell’anno successivo va diviso per dodici mesi e moltiplicato, poi, per il numero dei mesi compresi tra l’inizio dell’anno e la fine del periodo di riferimento. Il reddito totale va, infine, diviso per i giorni di calendario compresi nei mesi solari che vanno da quello di iscrizione a quello finale del periodo di riferimento e che sono inferiori a 365 gg., essendo l’anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi.
Esempio:
Data di iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001
a) Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi (va preso per intero, in quanto andrebbe diviso per i 3 mesi compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine dell’anno e moltiplicato, poi, per i 3 mesi del periodo di riferimento).
b) 7/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi
Reddito totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese d’iscrizione e la fine del periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2.2) Collaboratori coordinati e continuativi.
Il criterio sopra illustrato per i liberi professionisti (v. punto 2.1), ai fini dell’individuazione del reddito del primo anno, fermo restando, per quanto riguarda il secondo anno, il diverso criterio previsto dal D. M. 4/4/2002 (cioè, prendere il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento cadente nel secondo anno), è applicabile per analogia anche ai collaboratori coordinati e continuativi con anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi. Anche in tale ipotesi, il reddito totale va diviso non per 365 gg., ma per il numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in cui cade la fine del periodo di riferimento.
Esempio:
Data di iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001
a) Reddito 2000 risultante dai versamenti contributivi relativi agli ultimi 3 mesi
b) Reddito dei primi sette mesi del 2001
Reddito totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
3) ISCRIZIONE ANTECEDENTE ALLA PERCEZIONE DEL REDDITO
Laddove il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e continuativa (es. iscrizione decorrente da gennaio 2001 e percezione del reddito da giugno 2001), ai fini dell’individuazione del numero dei mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito stesso, ma dei mesi e/o giorni decorrenti dall’iscrizione, cioè dell’anzianità assicurativa del soggetto interessato.
Esempi:
Data di iscrizione: 12 gennaio 2001
Periodo di riferimento: da aprile 2001 a marzo 2002
Percezione del reddito: da giugno 2001 a dicembre 2001
Attività libero professionale:
a) Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 12 (in quanto l’anzianità assicurativa decorre da gennaio 2001 – v. punto 1.1) moltiplicato 9 (numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento dell’anno 2001)
b) Reddito 2002 = zero
Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. (l’anzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
Attività di collaborazione coordinata e continuativa:
a) Reddito di sette mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi (compreso nei nove mesi del periodo di riferimento dell’anno 2001)
b) Reddito 2002 = zero
Reddito totale (a + b) diviso 365 gg.(l’anzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
4) MODALITÀ DI CALCOLO IN CASO DI CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI ARRETRATI
Nel caso di corresponsione da parte del committente di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero da assumere come base per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti suddetti, purché percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento, vanno divisi, applicando analogicamente i criteri di calcolo previsti per i liberi professionisti dal comma 2, art. 4 del D. M. 4/4/2002, per 12 mesi – ovviamente, se l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi - e moltiplicati, poi, per il numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento, che cade nell’anno di percezione degli arretrati.
Esempio:
Data di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo di riferimento: da aprile 2000 a marzo 2001
Percezione di emolumenti arretrati a dicembre 2001
a) Reddito 2000 = zero
b) 3/12 del reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
5) MODALITÀ DI CALCOLO IN CASO DI CAMBIAMENTO DI POSIZIONE NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Nell’ipotesi in cui l’assicurato/a cambi posizione nel corso del periodo di riferimento (es. da libero professionista a collaboratore/trice o viceversa), i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività libero professionale e di collaborazione coordinata e continuativa vanno individuati, ciascuno per la parte di competenza, sulla base delle diverse modalità di calcolo previste per le differenti tipologie lavorative.
Esempi:
A) Data di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Libero/a professionista: da ottobre 2000 a marzo 2001
Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da aprile 2001 a settembre 2001
a) 3/12 del reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi
b) 3/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi
c) Reddito effettivamente percepito da aprile 2001 al settembre 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a + b + c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile
B) Data di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da ottobre 2000 a marzo 2001
Libero/a professionista: da aprile 2001 a settembre 2001
a) Reddito degli ultimi tre mesi del 2000 risultante dai versamenti contributivi
b) Reddito dei primi tre mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi
c) Reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso per 9 (mesi da aprile a dicembre) e moltiplicato per 6 (mesi da aprile a settembre)
Reddito totale (a + b+ c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % della reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
IL DIRETTORE GENERALE f. f. - PRAUSCELLO

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