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sabato 20 giugno 2015

Reg. (CE) 15/06/2015, n. 2015/917 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2015, n. L 149.




Commissione
Reg. (CE) 15/06/2015, n. 2015/917
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2015, n. L 149.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi. Conformemente a tali requisiti, l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco stilato dalla Commissione.

(2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati vivi provenienti da e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, previa autorizzazione del rispettivo Stato membro di destinazione. L'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è consentito introdurre nell'Unione partite di tali animali.

(3) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di tali partite solo dopo aver effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da ciascuna di esse e se il paese terzo è iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b).

(4) Cipro ha informato la Commissione e gli altri Stati membri, nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, della sua intenzione di concedere l'autorizzazione all'introduzione di una partita di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.

(5) Cipro ha effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari presentati dalla partita e ha valutato la conformità dell'organismo, centro o istituto in Bangladesh alle condizioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 206/2010. Entrambe le valutazioni hanno avuto esito positivo.

(6) Poiché il Bangladesh non è iscritto in nessuno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 206/2010, quale paese terzo da cui partite di tali animali possono essere introdotte nell'Unione, Cipro ha chiesto che il Bangladesh sia aggiunto all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.

(7) Tenuto conto della situazione della sanità animale in Bangladesh, della valutazione dei rischi zoosanitari presentati dalla specifica partita e del rispetto delle condizioni dell'Unione da parte dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, è opportuno che l'autorizzazione si applichi soltanto a una parte del territorio del Bangladesh.

(8) È pertanto opportuno modificare l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce «Bangladesh» per un periodo di tempo limitato al fine di autorizzare unicamente l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(10) Poiché la richiesta presentata da Cipro riguarda una specifica partita, è opportuno concedere l'autorizzazione solo per un periodo di tempo limitato al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) a Cipro.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(4) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1). 

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