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lunedì 29 novembre 2010

Sicurezza/ Palomba (Idv): No allo 'sceriffismo' leghista

Apc-Sicurezza/ Palomba (Idv): No allo 'sceriffismo' leghista
Decreto inaccettabile, fa demagogia

Roma, 29 nov. (Apcom) - "Il decreto è inaccettabile, fa demagogia
e non risolve i problemi della sicurezza". Lo dichiara il
capogruppo Idv in commissione Giustizia alla Camera, Federico
Palomba, in merito al decreto sicurezza approdato oggi in Aula a
Montecitorio per la discussione generale.

"Il primo - afferma - è rappresentato dall'articolo 8, di cui Idv
ha chiesto la soppressione, in cui si legge la volontà di
spostare la decisione sugli interventi delle forze dell'ordine da
un livello nazionale, indispensabile per combattere la
criminalità organizzata, a quello locale. E' lo 'sceriffismo'
della Lega, un modello che ha già ricevuto una clamorosa
bocciatura con le ronde. Si tratta di un modello di 'federalismo
della sicurezza' ante litteram di origine leghista che non
possiamo accettare perché umilia forze dell'ordine e prefetti.
Vigileremo sull'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla
mafia, cui siamo favorevoli, ma che non deve diventare l'ennesimo
ente clientelare, come alcuni nel Pdl vorrebbero. I proventi
derivanti dalla lotta alle mafie devono essere destinati a scopi
sociali".

Red/Luc

291838 nov 10

Cassazione "...Contrasto della Cassazione sul danno da incidente nel tragitto casa-lavoro..."

Cassazione "...Paga il Comune per l'incidente al motociclista caduto sull'acciottolato del centro storico. Se manca il segnale di pericolo nel borgo pieno di traffico, l'infortunato va risarcito. Stop all'orientamento favorevole agli enti: l'esigibilità della custodia ex articolo 2051 Cc va legata a criteri obiettivi. Così il fortuito e il concorso di colpa ..."

A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) Circ. 26-11-2010 n. 10700 Rappresentanze sindacali unitarie.

A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Circ. 26-11-2010 n. 10700
Rappresentanze sindacali unitarie.
Emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Direzione di contrattazione I, U.O. Relazioni sindacali.
Circ. 26 novembre 2010, n. 10700 (1).
Rappresentanze sindacali unitarie.

(1) Emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Direzione di contrattazione I, U.O. Relazioni sindacali.


A
tutte le amministrazioni
 
Loro sedi
   



Sono pervenute a questa Agenzia, da parte di amministrazioni ed enti pubblici, numerose richieste di chiarimenti in merito al prossimo rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. In proposito, si richiama quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2009 e, precisamente, che le RSU sono prorogate, anche se le relative elezioni siano già state indette. Con riferimento alla data del 30 novembre 2010, citata nella suindicata disposizione, occorre invece precisare che la stessa non sembra assumere carattere perentorio, in quanto condizionata alla definizione dell'Accordo quadro sui nuovi comparti ed aree. Tale argomento è stato anche affrontato nel corso di alcune riunioni con le Confederazioni sindacali, dalle quali è stato confermato che il CCNQ per i comparti e le aree rappresenta uno strumento essenziale per l’individuazione dei nuovi ambiti di riferimento per la prossima competizione elettorale come, del resto, anche riportato nel verbale della riunione sindacale del 30 agosto u.s. Pertanto, poiché il suindicato Accordo è ancora in fase di negoziazione, si ritiene che le RSU vigenti, quale soggetto sindacale necessario, non decadano alla data del 30 novembre 2010, ma proseguano nello svolgimento delle loro funzioni fino al prossimo rinnovo elettorale, mantenendo, altresì, invariate tutte le prerogative alle stesse riconosciute dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Il Commissario straordinario
Cons. Antonio Naddeo



D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 65

Agenzia delle dogane Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U. Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

Agenzia delle dogane
Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U.
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.
Nota 25 novembre 2010, n. 151552/R.U. (1).
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.


 
Alle
Direzioni regionali e interregionali delle dogane
   
Loro sedi
e, p. c.:
Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli
   
Sede
     



Con nota n. 925339 del 23 novembre 2010 i servizi della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) hanno reso noto che il 18 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato il Reg. (UE) n. 1063/2010 [1], recante modifica delle norme di origine dei prodotti importati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Il presente regolamento rilassa e semplifica le norme e le procedure per i paesi in via di sviluppo che desiderano beneficiare del regime SPG dell'UE, assicurando nel contempo che siano effettuati i controlli necessari per prevenire le frodi. Le nuove regole di origine saranno applicabili dal 1° gennaio 2011.
In virtù del Reg. (CE) n. 732/2008 del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema SPG. Ai sensi dell'articolo 5, par. 2, del suddetto regolamento le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal Reg. (CEE) n. 2454/93 [2]. Il regolamento della Commissione adottato il 18 novembre 2010 modifica gli articoli da 67 a 97 del Reg. (CEE) n. 2454/93 che contiene le regole d'origine SPG.
I principi fondamentali della revisione delle regole d'origine SPG, vale a dire la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo, sono stati definiti nella comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali - Orientamenti per il futuro» [3]. Lo scopo della revisione è stato quello di semplificare e, se del caso, rendere le regole di origine meno rigorose in modo che i prodotti originari di paesi beneficiari possano effettivamente beneficiare delle preferenze accordate.
Al fine di garantire che le preferenze vadano realmente a vantaggio di coloro che ne hanno bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, le modifiche alle norme di origine preferenziale sono state accompagnate da un adeguamento delle procedure per la loro gestione.
Data l'importanza della riforma, i servizi della Commissione europea hanno ritenuto opportuno fornire le informazioni che seguono, in merito alle principali caratteristiche delle nuove regole di origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG), di cui al Reg. (UE) n. 1063/2010 [4].

[1] GU L 307, 23 novembre 2010.


[2] GU L 253, 11 ottobre 1993.


[3] COM(2005) 100.


[4] GU L 307, 23 novembre 2010.




A) A partire dal 1° gennaio 2011.
1) Criteri di determinazione dell'origine

Per i prodotti le nuove norme contengono criteri semplici che possono essere agevolmente compresi dagli operatori e perfettamente controllati da parte delle amministrazioni. Tali criteri comprendono un tenore massimo consentito di materiali non originari; il cambiamento della voce o sottovoce doganale; operazioni specifiche di lavorazione e trattamento; l'uso di materiali interamente ottenuti. Tuttavia la semplicità richiede un numero minimo di regole differenziate. Pertanto le norme di origine sono definite, per quanto possibile, con un approccio settore per settore piuttosto che sulla base di ogni singolo prodotto.
Le norme applicabili ai prodotti tengono conto, inoltre, della situazione specifica dei paesi meno sviluppati (in generale si consente un tenore massimo di materiali non originari fino al 70% o si offre un livello equivalente di rilassamento per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati). Per di più, l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che non possono mai conferire l'origine contiene alcuni adattamenti, come ad esempio una nuova regola che preclude la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale.
Tutti i paesi beneficiari usufruiranno inoltre in modo maggiore del sistema di deroghe alle norme di origine. La proposta di riforma prevede che i paesi beneficiari possano richiedere deroghe in caso di catastrofi naturali e per motivi economici. L'UE sarà anche in grado di concedere deroghe di propria iniziativa.

2) Applicabilità del cumulo d'origine

Il cumulo di origine è una facilitazione importante che permette ai paesi che hanno regole di origine identiche di partecipare assieme alla fabbricazione di prodotti che possono beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
Oltre al cumulo bilaterale (che permette ai paesi beneficiari di utilizzare materiali di origine europea), le nuove norme di origine prevedono un sistema di cumulo regionale semplificato rispetto a quello applicato ai tre gruppi regionali esistenti. È stato creato un nuovo gruppo di cumulo regionale, il gruppo IV, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Le condizioni per il cumulo regionale d'origine sono state semplificate e rese meno stringenti con l'eliminazione della condizione del valore che esisteva in precedenza. Inoltre, le possibilità di cumulo esistenti tra i paesi dello stesso gruppo regionale sono mantenute nonostante la differenziazione introdotta dal presente regolamento per le norme di origine in alcuni casi tra i paesi meno sviluppati e gli altri paesi beneficiari. Il cumulo regionale resta consentito a condizione che quando invia i materiali a un altro paese del gruppo ai fini del cumulo regionale, ciascun paese, sia esso o no un paese meno sviluppato, applichi la norma di origine ad esso applicabile nei suoi rapporti commerciali diretti con l'Unione europea. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni degli scambi tra paesi con diversi livelli di preferenza tariffaria, taluni prodotti sensibili sono esclusi dal cumulo regionale. Oltre a ciò, sarà ora possibile il cumulo tra i paesi ASEAN [5] e i paesi SAARC [6], su richiesta e a determinate condizioni.
Il cumulo esteso tra un paese beneficiario e un paese con cui l'Unione europea ha un accordo di libero scambio in vigore può inoltre essere concesso dalla Commissione a condizione che i paesi coinvolti nel cumulo si siano impegnati, tra l'altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con l'Unione europea che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario in questione.
Ai paesi beneficiari, fin dal 2001, è stato consentito di cumulare l'origine con le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato originarie della Norvegia e della Svizzera. Questa possibilità di cumulo è ora estesa alla Turchia.


[5] L'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (Association of South-East Asian Nations, ASEAN).


[6] L'Associazione Sud-Asiatica per la cooperazione regionale (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC).


3) Altre principali caratteristiche

Tra le altre semplificazioni vale la pena ricordare:
- la sostituzione della regola del trasporto diretto con un principio più flessibile di non manipolazione (cfr. l'articolo 74);
- l'eliminazione del requisito dell'equipaggio nella definizione di "sue navi" per i prodotti della pesca catturati al di fuori delle acque territoriali da considerare interamente ottenuti (cfr. l'articolo 75, par. 2);
- il rilassamento (dal 10 al 15%) e l'adattamento alle specificità settoriali della regola di tolleranza generale, espressa d'ora in avanti in percentuale del peso per i prodotti agricoli (cfr. l'articolo 79).



B) Nuove disposizioni, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2017.
Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sostituirà il sistema di certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche. Il sistema cosiddetto degli esportatori registrati (REX) sarà introdotto a tal fine a partire dal 1° gennaio 2017. Da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati post-esportazione. La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative.
Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri.
Un ulteriore periodo di tre anni è inoltre previsto per i paesi che non saranno in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2017.
È da notare che sono stabilite norme transitorie concernenti le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa per coprire il periodo fino al 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni vigenti finora. In particolare, tali disposizioni transitorie prevedono il rilascio del certificato di origine, modulo A, da parte delle autorità competenti del paese interessato. Le dichiarazioni su fattura saranno presentate dagli esportatori, se del caso. Il modello di certificato di origine, modulo A, è aggiornato con la versione 2007 delle note relative al modello poichè tale versione contiene un elenco aggiornato dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema SPG.
L'accesso al sistema SPG è subordinato alla condizione che i paesi beneficiari mettano in atto e mantengano le necessarie strutture amministrative e i sistemi di attuazione e gestione delle regole d'origine SPG e delle procedure di origine, comprese eventualmente le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo. Le autorità competenti dei paesi beneficiari sono in tal senso tenute a collaborare con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.
Il testo delle regole d'origine SPG è disponibile online. Una versione aggiornata in lingua inglese della Guida per gli utenti per le regole d'origine SPG dovrebbe essere disponibile online entro il 31 dicembre 2010 al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis



Reg. (CE) 18 novembre 2010, n. 1063/2010
Reg. (CE) 22 luglio 2008, n. 732/2008, art. 5
Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, artt. 67-97

D.P.R. 24.4.1982 N. 339 Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

"Io, Saviano e le paure della Rai"

Polizia locale "Richiesta di dotazione per il Corpo di Polizia locale di strumenti di difesa personale"





Circolare Ministero dell'Interno 0016627 del 2 novembre 2010
"...la mazzetta di segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray da difesa, non rientrano tra i tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della Polizia Municipale..."

Statuto dei lavori

Statuto dei lavoriInviata alle parti sociali una bozza del disegno di legge delega


L' 11 novembre 2010 il Ministro Maurizio Sacconi ha inviato alle parti sociali una bozza del disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, auspicando la definizione di un avviso comune tra le parti che consenta di produrre un testo da sottoporre poi al Consiglio dei Ministri e al Parlamento.

Il documento apre la strada alla stesura di un nuovo Testo Unico della normativa in materia di lavoro, avendo come obiettivo la razionalizzazione e la semplificazione del complesso di provvedimenti e leggi che si sono stratificati in materia.

La delega si propone di identificare, sulla base della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali U.E., un nucleo di diritti universali e indisponibili per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori a progetto e le monocommittenze. Le tutele non comprese tra i diritti universali potranno altresì essere affidate e rimodulate  grazie alla contrattazione collettiva e potranno essere definite nelle aziende e nei territori con intese anche in deroga alle norme di legge e valorizzando il ruolo degli organismi bilaterali.

Quanto alle tutele sul mercato del lavoro, il disegno di legge dispone l'estensione degli ammortizzatori sociali e contempla interventi di politica attiva con particolare attenzione alla valorizzazione di percorsi formativi per competenze e in ambiente produttivo.


Lettera del Ministro alle parti sociali (formato .pdf 620 Kb)
Relazione al disegno di legge (formato .pdf 19,72 Kb)
Bozza disegno di legge delega (formato .pdf 11,12 Kb)

"Symantec e polizia postale insieme contro il cybercrime"

"Polizia al collasso ma aereo ai vigili" .... "Un aereo per i vigili ma le auto della polizia sono senza benzina"


"Il ministro regala un aereo a Chiari, Polizia senza auto" - In foto il regalo del ministro









Aggiornamenti della banca dati ( area riservata ai possessori di userid e password)

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 94 del 26-11-2010

CONCORSI - MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


GRADUATORIA

Rideterminazione della graduatoria per l'ammissione al 14° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della stessa Forza armata.  

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AVVISO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare del 15 novembre 2010, n. 59 relativo all'approvazione del decreto di ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta di 19 di volontari, presso il Centro sportivo dell'Esercito (Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 18 giugno 2010, n. 48).  

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Modalita' attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica. (10A13934) (GU n. 278 del 27-11-2010



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 24 settembre 2010

Modalita' attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica. (10A13934) (GU n. 278 del 27-11-2010 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 2, commi 589 e 590, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 47; Visto l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»; Visto l'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» con cui si delega il Governo a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. Prof. Renato Brunetta; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»; Vista la circolare del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 24 novembre 2005, concernente «Modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68»; Vista la circolare del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 7 dicembre 2006 che disciplina l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta dal CNIPA nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assegna a DigitPA (gia' Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - Cnipa) il compito di effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta elettronica istituzionale sia ordinaria che certificata tra le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (di seguito Codice), nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dalle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata. 2. Per casella di posta elettronica istituzionale si intende la casella di posta elettronica riferita ad una struttura organizzativa o ad una particolare funzione dell'amministrazione.

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni di documenti delle pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei dati previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.

Art. 3 Modalita' di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni 1. Ciascuna amministrazione individua almeno un referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovra' disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica a DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono a DigitPA tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni. 3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile da DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione PEC del sito istituzionale www.cnipa.gov.it.

Art. 4 Oggetto delle rilevazioni 1. DigitPA, in base ai dati raccolti nelle modalita' descritte all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice e delle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata. 2. I dati forniti dalle amministrazioni, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti: a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata; b) numero complessivo di caselle di posta elettronica istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali; d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati; e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonche', ove tuttora presenti, dai registri cartacei di protocollo; f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lettera c) alla lettera e), nonche' le modalita' con cui sono stati ottenuti i dati; g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione. 3. DigitPA, sulla base dei dati raccolti, certifica per ogni amministrazione il totale della corrispondenza cartacea ed elettronica inviata.

Art. 5 Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze 1. DigitPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, elabora i dati di cui all'art. 4 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni e delle certificazioni effettuate in base al presente decreto. 2. I risultati delle rilevazioni e le certificazioni effettuate in base al presente decreto sono comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative volte all'incremento dell'utilizzo della posta elettronica istituzionale anche ai fini della trasmissione documentale. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim Berlusconi 

La prepotenza totalitaria del movimento pro-vita



di Paolo Flores d'Arcais La pretesa del movimento cosiddetto “pro-vita” di avere nella trasmissione “Vieni con me” uno spazio riparatorio per quello dato alla signora Welby e a Beppino Englaro è una mostruosità dalle molte facce, emblematiche dell’oscurantismo e dei rovesciamenti semantici orwelliani in cui il regime ha precipitato il paese.

Prima indecente manipolazione: il movimento cosiddetto “pro-vita” finge di chiedere una presenza da Saviano e Fazio per difendere il diritto dei malati in condizioni tragiche come quella di Welby, o di persone da anni in coma vegetativo permanente (come Eluana), di ricevere le cure e l’assistenza adeguate. Ma c’è qualcuno che abbia mai messo in discussione tale diritto? Se questo è il tema, gli “antagonisti” dei cosiddetti “pro-vita” non sono certo le famiglie Welby e Englaro, né Saviano e Fazio, ma semmai un’indecente politica del governo che sulla sanità ha tagliato a man bassa, e non fornisce ai malati terminali (e a molti altri) tutto il sostegno che sarebbe doveroso, quale che ne sia il costo.

Perché allora il movimento cosiddetto “pro-vita” pensa di aver diritto a uno spazio analogo a quello di Englaro e Welby, visto che tutti – tranne il governo – siamo d’accordo nell’esigere ogni genere di cura e assistenza per i malati terminali che ne vogliano fare uso? Perché il movimento cosiddetto “pro-vita” pretende che tali malati ne DEBBANO fare uso anche se non vogliono. Mentre Englaro e Welby hanno sempre e solo chiesto che ciascuno possa decidere in libertà e veda rispettato dal sistema sanitario la propria decisione di coscienza. Di questo si è occupato “Vieni via con me”: non della tragedia di una malattia e di una disgrazia terribile, nella quale sono accomunati Welby, Eluana e coloro che il movimento cosiddetto “pro-vita” dichiara di rappresentare. Ma delle vittime di una ulteriore tragedia, voluta dagli uomini e non dal caso: che, nell’orizzonte di una condanna a morte senza colpa alcuna (questa è una malattia terminale, o lo stato vegetativo permanente) viene anche condannato – per crudeltà degli uomini sani – a passare l’attesa dell’esecuzione nella ferocia della tortura inenarrabile.

C’è infatti una asimmetria assoluta tra la richiesta dei Welby e degli Englaro e le pretese dei cosiddetti “pro-vita”. I primi chiedono che sia rispettato la propria scelta sulla propria vita, senza sognarsi di imporla e neppure di suggerirla agli altri compagni di sventura. I secondi all’opposto pretendono di costringere tutti, con la forza del braccio secolare della legge, a condividere la propria. Se la decisione di ciascuno sulla propria vita fosse garantita, come dovrebbe essere in qualsiasi paese che si dichiari civile e che sbandieri il principio della eguale dignità fra le persone, Saviano e Fazio non avrebbero invitato nessuno in trasmissione, perché non sarebbero mai esistiti un “caso Welby” e un “caso Englaro”.

Welby chiedeva solo che sulla propria vita fosse lui a decidere, anziché il cardinal Ruini, Beppino Englaro chiedeva solo che sullo stato vegetativo di Eluana decidesse la volontà espressa da Eluana, anziché quella del cardinal Bagnasco. Saviano e Fazio avrebbero il dovere civile di invitare i cosiddetti “pro-vita” (e lo avrebbero certamente fatto) se ci fosse un movimento o una legge che pretende di imporre a tutti i malati terminali la scelta di Welby, l’obbligo – anziché la libertà – di staccare la spina. Ma una prepotenza del genere non è mai venuta in mente a nessuno. O meglio: potrebbe essere la conseguenza inattesa proprio della logica del movimento cosiddetto “pro-vita”. Perché se sulla mia vita o la tua, amico lettore, o la vostra, signori della cosiddetta “pro-vita”, non ha titolo a decidere esclusivamente chi la propria vita la vive, ma la maggioranza di governo del momento, quella maggioranza domani potrebbe imporre di staccare la spina a tutti, anche a chi non vuole, magari invocando motivi di budget. Una mostruosità totalitaria. Come qualsiasi pretesa che sulla tua vita decida il governo anziché tu stesso.

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Oggi tutti davanti alla tv per l'ultima puntata di "Vieni via con me"



Gira sul web questo appello, che più “moderato” non si può. Non sappiamo chi lo abbia lanciato, ma siamo felici di diffonderlo.MicroMega
In tutta Italia sta partendo una iniziativa eccezionale, un gigantesco flash mob:

TUTTI davanti alla televisione lunedì 29 novembre, a guardare l'ultima puntata di VIENI VIA CON ME.

E' una importante occasione per fare un piccolo gesto, che può diventare un grande segnale:

- per dire che questa Italia non è completamente assopita e indifferente al suo degrado e vuole dire basta- per dimostrare alla Rai, con un picco di audience, che questi programmi vanno incentivati, che la cultura in tv è possibile e seguita- perché Fazio e Saviano e gli altri autori e chi ha partecipato ci ha messo la faccia- per dire a loro che il loro sforzo è condiviso e apprezzato- per dire a chi spera che tutto torni nel silenzio che gli italiani vogliono continuare, anzi ricominciare, a prendersi cura del proprio paese- per dire ai politici che gli italiani ne hanno abbastanza delle loro beghe di casta, che esigono un rinnovamento

Se saremo 15, 20 milioni davanti alla tv, avremo dato un grande segnale alla politica

E' un piccolo gesto, ma Fazio e Saviano se lo meritano. E se lo merita anche l'Italia che vuole fermare il degrado.

Se credi in questa iniziativa, diffondi questo messaggio a tutti i tuoi contatti. 
Fonte: MicroMega