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martedì 24 maggio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-5-2011 n. 11002 Attività termale 2011. Aggiornamento elenchi. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Msg. 18 maggio 2011, n. 11002 (1).
 Attività termale 2011.         Aggiornamento elenchi.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.


Si fa seguito al Msg. 22 marzo 2011, n. 7201 con         il quale sono stati trasmessi gli elenchi delle strutture convenzionate, per         comunicare a tutte le Strutture territoriali le ulteriori modifiche intervenute         successivamente.      
Gli elenchi allegati al presente messaggio         tengono conto dei seguenti aggiornamenti:      
- la sospensione della convenzione con l'Albergo         Al Salus di Levico Terme (TN);      
- il nuovo numero di fax 0541/601203 dell'Hotel         Sans Souci di Riccione;      
- la nuova denominazione dell'Hotel Castanea         (Porretta Terme) in Hotel delle Acque ex Hotel Castanea;      
- la specifica di alcuni trattamenti non termali         offerti dal Consorzio Centro Termale Il Baistrocchi di Salsomaggiore Terme         (PR);      
- l'inserimento della struttura alberghiera         Fontecchio Resort di Città di Castello (PG);      
- la modifica della denominazione della struttura         termale di Sciacca (AG) in Grand Hotel delle Terme, viale Nuove Terme n.         1.      
Si fa altresì presente che si è provveduto ad         effettuare le relative modifiche nella procedura automatizzata.      
        
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
        
      
 Cure forme artropatiche              
 Elenco alberghi convenzionati per         la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)       
        
      
Scarica il file    



Allegato 2      
        
      
 Cure forme vie         respiratorie       
 Elenco alberghi convenzionati per         la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)      
        
      
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Allegato 3      
        
      
 Calendario dei turni per le cure         termali dell’anno 2011       
        
      
          
              
               Turni                           
               Data di inizio cure                           
               Data di fine cure   
                         
1                          
28 marzo                          
9 aprile  
                         
2                          
11 aprile                          
23 aprile  
                         
3                          
25 aprile                          
7 maggio  
                         
4                          
9 maggio                          
21 maggio  
                         
5                          
23 maggio                          
4 giugno  
                         
6                          
6 giugno                          
18 giugno  
                         
7                          
20 giugno                          
2 luglio  
                         
8                          
4 luglio                          
16 luglio  
                         
9                          
18 luglio                          
30 luglio  
                         
10                          
1 agosto                          
13 agosto  
                         
11                          
15 agosto                          
27 agosto  
                         
12                          
29 agosto                          
10 settembre  
                         
13                          
12 settembre                          
24 settembre  
                         
14                          
26 settembre                          
8 ottobre  
                         
15                          
10 ottobre                          
22 ottobre  
                         
16                          
24 ottobre                          
5 novembre  
                         
17                          
7 novembre                          
19 novembre  
                         
18                          
21 novembre                          
3 dicembre            



                
        
      
Pasqua è il 24 aprile.    



Msg. 22 marzo 2011, n. 7201

Ministero dell'interno Circ. 12-4-2011 n. 20/2011 D.L. 11 aprile 2011, n. 37, recante "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

Circ. 12 aprile 2011, n. 20/2011 (1).
        D.L. 11 aprile 2011, n. 37,  recante "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12  e 13 giugno 2011".         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.


                               
                                  
Ai                                                  
Prefetti della Repubblica                                           
                                                   
Loro sedi                                           
                                  
Al                                                  
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento                                           
                                  
Al                                                  
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano                                           
                                  
Al                                                  
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta - Serv. di prefettura                                           
                                                   
Aosta                                         


                 



Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell'11 aprile 2011 è stato pubblicato il D.L. 11 aprile 2011, n. 37,  concernente "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12  e 13 giugno 2011".     
Il provvedimento risulta così schematicamente composto:     
a) l'articolo 1 sull'introduzione a regime dei  componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sulle agevolazioni di viaggio a favore degli elettori per l'uso del mezzo aereo sul territorio nazionale;     
b) l'articolo 2, avente carattere transitorio,  sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;     
c) l'articolo 3 sull'entrata in vigore.     
L'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, prevede, con norma a regime, che il Prefetto designi al Presidente della  Corte d'appello, per ciascuna commissione e/o sottocommissione, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari parteciperanno ai lavori delle commissioni e/o sottocommissioni solo nel  caso in cui non sia garantito il quorum per l'assenza dei componenti titolari o supplenti ed anche nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del D.P.R. n. 223/1967.  Per tale incarico, potranno essere designati, come già rappresentato con circolare di questa Direzione Centrale n. 4/2009, anche funzionari statali appartenenti all'Area funzionale terza (ex C1, C1S, C2, C3 e C3S).     
A tal riguardo, si ritiene che le SS.LL. potranno procedere alla conferma, al Presidente della Corte d'appello, dei nominativi di funzionari statali già designati negli anni 2009 e 2010 (alla luce della normativa transitoria al tempo vigente: D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26 e D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25),  ovvero, ove ritenuto opportuno, alla designazione, sempre al Presidente  della Corte d'appello, anche di ulteriori nominativi di funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti.     
Si segnala, in ogni caso, la necessità che le citate designazioni e le successive nomine vengano effettuate con la massima tempestività al fine di poter disporre dei componenti aggiunti già in occasione delle imminenti operazioni di esame e di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (la cui presentazione avverrà, come è noto, a partire dalle ore 8 del 15 aprile e fino alle 12  del 16 aprile c.a.).     
L'articolo 1, comma 2, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2 della L. 26 maggio 1969, n. 241,  introduce per gli elettori un'ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 per cento, per l'acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. La norma si applica in occasione di elezioni politiche, regionali ed amministrative, nonché in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni europee per effetto dei richiami contenuti, rispettivamente, nell'articolo 50 della legge n. 352 del 1970 e nell'articolo 51 della L. 24 gennaio 1979, n. 18. In materia, si fa riserva di eventuali, ulteriori istruzioni da parte
di questo Dicastero.     
Alla luce delle esperienze maturate nel 2006 e nel 2008 (D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 e D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30) e con disposizioni di contenuto analogo a quelle previste per le elezioni europee e i referendum abrogativi del 2009 dal D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26,  l'articolo 2 detta disposizioni transitorie, per i referendum del 12 e 13 giugno, ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza  da parte degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (militari ed appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali, dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome e loro familiari conviventi
nonché professori e ricercatori universitari e loro  familiari conviventi).     
Le disposizioni in questione stabiliscono opportunamente termini e modalità certe e perentorie per la presentazione della dichiarazione di voler esercitare il voto per corrispondenza all'estero, per la formazione degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza e per la revoca della suddetta dichiarazione.     
Gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero verranno, infatti, formati sulla base di detta dichiarazione,  da far pervenire - al comando o amministrazione di appartenenza ovvero,  per i professori e ricercatori universitari, direttamente all'ufficio consolare - entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia (8 maggio 2011).     
La necessità di richiedere comunque una ravvicinata ed espressa dichiarazione da parte degli elettori è dettata dall'esigenza di certezza della presenza temporanea all'estero degli elettori in questione; tale esigenza non può che essere efficacemente soddisfatta dalla presentazione della suddetta, apposita dichiarazione da parte dell'interessato, da revocare, in caso di rientro sul territorio nazionale, entro un tassativo termine (ventitreesimo giorno antecedente a quello della votazione in Italia e cioè entro il 20 maggio  2011), per consentire il reinserimento nelle liste comunali degli elettori che votano in Italia.     
Gli uffici consolari formano gli elenchi dei dichiaranti suddivisi per comune di residenza, in modo da rendere spedite le operazioni di inoltro degli elenchi medesimi ai comuni interessati, affinché questi ultimi attestino il godimento del diritto di voto da parte di ciascun elettore, rimettendo apposita comunicazione all'ufficio consolare entro le successive ventiquattro ore; si pregano le SS.LL. di voler raccomandare ai comuni la massima tempestività nell'adempiere a tale obbligo di legge.     
Per evitare il rischio del "doppio voto" (possibile anche per i diversi tempi di esercizio del voto all'estero e di quello sul territorio nazionale), si stabilisce che i nominativi dei suddetti elettori temporaneamente all'estero che presentano la suddetta dichiarazione debbano essere depennati dalle liste elettorali del comune  di residenza e contestualmente iscritti, ad opera degli uffici consolari, nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.     
Deve segnalarsi la possibilità, da parte dell'ufficio consolare competente, di trasmettere, ai fini delle cennate  attestazioni, i suddetti elenchi ad ogni comune tramite telefax o per via telematica (come già previsto nelle precedenti occasioni) oppure, ove possibile, per posta elettronica certificata.     
In quest'ultimo caso, si fa presente che il sesto periodo del medesimo comma 4 prevede che debbano essere iscritti nell'elenco consolare degli elettori anche i nominativi dei cittadini temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.     
Si tratta, in sostanza, della previsione della  possibile formazione, in materia, del silenzio assenso; ciò richiede da  parte del comune l'adozione di misure di carattere organizzativo tali da consentire un continuo monitoraggio della propria casella di posta elettronica certificata; al fine di agevolare tale attività, gli Uffici consolari - su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con questa Direzione Centrale - invieranno ove possibile le richieste di attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.     
Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle procedure di attestazione comunale relative alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte degli elettori inseriti negli elenchi eviteranno possibili errori od omissioni nella corretta stesura sia delle liste elettorali sezionali, sia degli stessi elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.     
Per quanto attiene alla concreta disciplina del diritto di voto degli elettori temporaneamente all'estero per le prossime consultazioni referendarie, i commi 7 e 10 dell'articolo 2 dispongono sostanzialmente l'utilizzazione, per evidenti ed intuibili motivi di funzionalità tecnico-organizzativa, della stessa procedura adottata in concomitanza per il voto degli elettori residenti all'estero  (L. n. 459/2001),  come già avvenuto in occasione della consultazione referendaria costituzionale del 2006 e dei referendum abrogativi del 2009, utilizzando anche per gli elettori temporaneamente all'estero la stessa scheda in uso presso la circoscrizione Estero e prevedendo l'effettuazione, da parte dei seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dello scrutinio congiunto con le schede votate  dai residenti all'estero.     
Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nonché agli ufficiali elettorali, vigilando assiduamente sul suo corretto adempimento e fornendo loro ogni utile supporto, ove richiesto.     


Si prega di dare cortese cenno di assicurazione.     

     
Il Direttore centrale     
Guglieman   



D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1
D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 2
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 23
L. 26 maggio 1969, n. 241, art. 2
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 25 maggio 1970, n. 352, art. 50
L. 24 gennaio 1979, n. 18, art. 51
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1
D.L. 15 febbraio 2008, n. 24

Consiglio di Stato "Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".

Cons. Stato Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2942
L'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 449 del 1992 sancisce che "Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione". Orbene, in riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria,
di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio.
Cons. Stato Sez. IV, 13-05-2011, n. 2942
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-05-2011, n. 2942
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. - Con ricorso al TAR Puglia, sezione di Lecce, il sig. ####################, dipendente dell'amministrazione penitenziaria, esponeva di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare con le modalità che seguono.

Con provvedimento n. #################### del 20.11.2006 del Direttore Generale del Personale e della Formazione - Ufficio IV - sez. III veniva nominato il funzionario istruttore che avviava, in data 22.11.2006, il procedimento a carico del ricorrente mediante contestazione scritta degli addebiti, riferiti a fatti per i quali era stato instaurato precedente procedimento penale conclusosi con la prescrizione. In esito al procedimento disciplinare, avviato per l'infrazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del d.lvo n. 449/'92, al ricorrente veniva irrogata la sanzione della destituzione dal servizio dalla data della notifica del relativo decreto, n. 00225272007/12004/ds6, emesso il 31.07.2007 dal Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e notificato al #################### in data 1.08.2007. Il ricorrente, pertanto, impugnava tale provvedimento col predetto ricorso al TAR.

Il giudice di prima istanza accoglieva l'impugnativa, ritenendo fondata la censura di violazione dei termini perentori stabiliti dalla legge (art. 7, comma 6, del d.l.vo n. 449/'92) con riferimento all'instaurazione dei procedimenti disciplinari, con conseguente caducazione degli atti e provvedimenti emessi.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio d'appello il sig. #################### resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive..

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. - Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di tardività del gravame proposta dall'appellato, il quale, nella propria memoria difensiva, fa rilevare che la sentenza impugnata è stata notificata presso l'avvocatura in data 30 marzo 2010, mentre l'atto di appello risulta notificato soltanto il 31.5.2010, quindi oltre i sessanta giorni previsti dalla legge. L'eccezione va respinta. Essa oblitera che nella fattispecie il sessantesimo giorno (29.5.2010) cadeva di sabato, sicchè al caso trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c, in base al quale il termine di notificazione è prorogato di diritto al primo giorno non festivo per gli atti (compiuti fuori udienza) il cui termine di compimento scade di sabato. La notificazione dell'appello effettuata con la consegna alla posta il giorno lunedì 31.5.2010 è pertanto tempestiva ai sensi di legge (per un'applicazione del
principio v. Cons. di Stato, sez.V, n.469/del 2009).

2. - Nel merito, come già accennato in fatto, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del sig. #################### (destinatario di destituzione disciplinare a seguito di sentenza penale di proscioglimento per prescrizione), ritenendo fondata la censura di violazione dei termini perentori stabiliti dalla legge con riferimento all'instaurazione del procedimento disciplinare, con conseguente caducazione degli atti e dei provvedimenti emessi dall'amministrazione.

La norma applicata, costituita dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n. 449/'92 ("Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395") dispone quanto segue: "Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione". Con riferimento al caso di specie, il giudice di prime cure ha rilevato che l'attivazione del procedimento disciplinare, con nomina del funzionario istruttore in data 20.11.2006
e contestazione degli addebiti il 22.11.2006, è avvenuta ben oltre i termini dei 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza (14.03.2005) e dal suo passaggio in giudicato (24.04.2005), dovendosi, pertanto, considerare intempestiva, secondo noto orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. IV, n. 3827/2007).

Con l'appello in esame il Ministero della Giustizia, oppone alla tesi del TAR, in sintesi, che, secondo quanto ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, il termine decadenziale per l'inizio del procedimento disciplinare deve essere conteggiato non dal giorno di pubblicazione della sentenza irrevocabile ma da quello in cui l'amministrazione ne ha avuto comunicazione. Così procedendo il termine di legge risulta nella specie rispettato, poiché la sentenza è stata comunicata all'amministrazione l'8.11.2006 e l'avvio del procedimento disciplinare è stato emesso pochi giorni dopo. L'appello è meritevole di accoglimento.

2.1 - Al riguardo deve evidenziarsi che la misura destitutiva è stata resa sulla base di fatti emersi a seguito di un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato causa prescrizione dello stesso. La fattispecie, pertanto, trova collocazione nella norma di natura residuale (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3017/2009), costituita dall'art. 7, comma 6, del decreto n.449 che dispone: "Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione". Ma detta norma, con riferimento alla decorrenza del termine, non può
che essere interpretata tenuto conto dell'esigenza che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, i quali suggeriscono di individuare "il dies a quo" del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Infatti, diversamente ragionando (e seguendo quindi l'orientamento del TAR) si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'amministrazione abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. In tale situazione, atteso che, d'altro canto, l'organo giurisdizionale non ha alcun dovere di notificare all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato la sentenza penale definitiva che lo riguardi, la p.a. potrebbe scegliere solo tra
il non procedere disciplinarmente o procedere senza elementi, in entrambi i casi con risultati del tutto incompatibili con il principio del giusto procedimento.

Per contro l' evidente esigenza, sottolineata anche dal primo giudice, di non prolungare oltre il necessario (ed a discapito dell'incolpato) il momento di avvio del procedimento disciplinare, trova ampia tutela nella possibilità, offertagli dalla norma, di dare egli stesso notizia della sentenza all'amministrazione, abbreviando così a 40 giorni il termine disponibile per avviare il procedimento.

Nel medesimo senso ermeneutico sopra illustrato, viene in rilievo anche l'art.9, comma 2°, della legge 19/1990 che (pur riferentesi alle ipotesi di condanna), come chiarito dalla giurisprudenza, va interpretato nel senso che "l'Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l'inizio del procedimento disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello di "successivi" 90 giorni imposto appunto per la conclusione del procedimento disciplinare." (Cons. di Stato, a.p.,n.1/2009).

- L'appello, infine, non è logicamente contrastabile con la tesi (sostenuta dalla sentenza dall'appellato) che pone in luce come la sentenza penale non sia di condanna ma di proscioglimento per prescrizione del reato; al contrario è invero pacifica, anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, la possibilità per l'amministrazione di valutare ai fini disciplinari i fatti oggettivamente emersi a carico del dipendente penalmente prosciolto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4392/2007 e Sez. VI, n.2843/2009). In tema di termini procedimentali applicabili, pertanto, la sentenza penale dichiarativa della prescrizione che contenga comunque un accertamento dei fatti a carico dell'incolpato in sede disciplinare non presenta particolarità che le permettano di ricevere una regolamentazione differente da quella di condanna. Va segnalato per completezza che il primo giudice, a conforto della
tesi sulla non invocabilità dell'art. 9, c.2, della l.n.19/1990, menziona una giurisprudenza amministrativa che non pare poter supportare l'orientamento sostenuto. Ed invero:

- Cons. di Stato, sez. VI, n.624/2008 concerne una misura disciplinare adottata a seguito di sentenza di condanna;

- idem dicasi per Cons. di Stato, sez. IV, n.2935/2009 che riguarda inoltre fattispecie diversa, inerente violazione di termine procedimentale intermedio e non iniziale;

- Cons. di Stato, a.p., n.10/06, ha addirittura escluso che la perentorietà del termine di cui al citato art. 9 trovi applicazione (in un caso però di procedimento disciplinare instaurato seguito di una sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti).

2.2. - In definitiva, per le sopra esposte ragioni, a fronte di una comunicazione della sentenza irrevocabile avvenuta l'8.11.2006, l'avvio del procedimento disciplinare in data 20.11.2006 risultava del tutto tempestivo.

2.3. - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con le conseguenze di cui in dispositivo.

3.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attese talune difformità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 18-5-2011 n. 21 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Nota 18 maggio 2011, n. 21 (1).
        Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.         

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


                               
                                  
Alle                                                  
Direzione provinciali e territoriali                                           
                                  
Ai                                                  
Dirigenti generali centrali e regionali                                           
                                  
Ai                                                  
Direttori regionali                                           
                                  
Ai                                                  
Coordinatori delle consulenze professionali                                           
                                  
Alle                                                  
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati                                           
                                  
Agli                                                  
Enti di patronato                                           
                                  
Al                                                  
Ministero della pubblica istruzione                                           
                                                   
Dipartimento per i servizi nel territorio                                           
                                                   
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione                                           
                                  
Agli                                                  
Uffici Scolastici Regionali                                           
                                  
Agli                                                  
Uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi)                                           
                                  
Alla                                                  
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano                                           
                                  
Alla                                                  
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento                                           
                                  
All’                                                  
Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca Bolzano                                           
                                  
All'                                                  
Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine                                           
                                                   
Bolzano                                         


                 



1. Procedura trasferimento dati           
Si conferma la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.     
A partire dal corrente anno, la liquidazione delle pensioni è effettuato tramite l'applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio  di competenza esplicitato al paragrafo 3 della presente nota.     
Si segnala che all'interno della procedura è previsto un apposito campo per l'informazione relativa all'adesione al Fondo Credito.     
Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997.  Ne consegue che nei confronti di quest'ultimo, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.     
Nei confronti del personale in oggetto, la cui  cessazione al 1° settembre 2011 è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto dicastero provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati SPT in merito alle detrazioni fiscali spettanti.     
Per il personale della scuola, che cesserà dal  servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già inoltrato i prospetti dati inseriti nei primi due flussi che verranno trasferiti alle sedi in data 23 maggio p.v; i medesimi Uffici provvederanno ad inviare alle Sedi dell'Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell'apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:     
- 27 maggio;     
- 17 giugno;     
- 30 giugno.     
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali  a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici.     
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.     
Si rammenta che in virtù dell'intesa con la Direzione Informatica del MEF, i dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico ex art. 12 del TUIR per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap mediante procedura automatizzata.     
La Direzione Sistemi Informativi caricherà nell'applicativo DETRA 2011 le dichiarazione individuali riferite al 2011, così come comunicate al MEF dal personale scolastico in costanza di servizio. La dichiarazione disponibile sull'applicativo DETRA 2011 sarà automaticamente abbinata tramite codice fiscale e produrrà gli effetti economici di riconoscimento delle detrazioni in concomitanza delle progressive lavorazioni per il pagamento previste nei sistemi GPPweb e SIN.     
Nel caso in cui la sede riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una  nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono, nell'ipotesi di variazione delle detrazioni, la possibilità di avvalersi  della funzione "copia" per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.     
Ancorché l'informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l'eventuale adesione esplicita dell'interessato all'iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP prevista dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota 29 febbraio 2008, n. 1 della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell'Istituto.   



2. Utilizzo procedura S7 web - Casi particolari     
Come precisato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno sono liquidate con l'applicativo Pensioni SIN le pensioni di tutto il personale del comparto scuola, ad eccezione di quelle concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. n. 331/1997 che, non inserite nei flussi informatici, continueranno ad essere liquidate con la procedura S7 web.     
La medesima procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2011, risulti in pagamento su Gpp web una partita di pensione ad altro titolo; a tal fine è in corso di predisposizione una nota tecnica nella quale sarà fornito un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.     
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; nell'ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l'applicativo pensioni S7 web.   



3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011     
Con le disposizioni previste dalla nota 26 gennaio 2005, n. 85, dalla nota 4 febbraio 2005, n. 102, dalla nota 6 maggio 2005, n. 401 e da ultimo con nota n. 584 del 18 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Qualità (allora D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione), sono stati delineati i criteri generali di competenza per la gestione delle pratiche istituzionali da parte delle unità operative dell'INPDAP. In coerenza alle suddette note, con il nuovo assetto organizzativo delle Sedi Provinciali/Territoriali e, soprattutto, con i principi guida dell'Istituto che privilegiano il rapporto tra le Sedi Inpdap e gli Enti/Amministrazioni nell'attribuzione della competenza si è  passati da un criterio basato sulla residenza dell'iscritto ad un criterio che fa riferimento alla "Sede di lavoro" quale luogo dove l'iscritto svolge la propria attività lavorativa (Provincia - CAP-COP).     
Al fine di consentire l'individuazione dell'ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato da questo Istituto.     
Nei casi residuali, che dovrebbero rivestire natura di eccezionalità, in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non  poter fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato Provinciale) di riferimento.     
Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.     
Le sedi territoriali realmente competenti, che  nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una  mail con oggetto "TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2011", con l'elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta la assegnazione della competenza sul SIN.     
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere  gestite su S7 Web, l'eventuale reindirizzamento delle pratiche tra Sedi  avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.     


La presente nota è diramata d'intesa con la DC Organizzazione e Qualità, con la DC Sistemi Informativi e con il Ministero della pubblica istruzione.     

     
Il Dirigente generale     
Dott. Giorgio Fiorino   



L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8
D.M. 29 luglio 1997, n. 331
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12

Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.


Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 (1).
        Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative  pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna".         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.


                               
                                                   
Alle                                                  
Prefetture - Uffici territoriali del Governo                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Ai                                                  
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano                                           
                                                   
Alla                                                  
Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta                                           
                                                                    
Aosta                                           
                                                   
Alle                                                  
Questure della Repubblica                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Ai                                                  
Compartimenti della polizia stradale                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Alle                                                  
Zone polizia di frontiera                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Ai                                                  
Compartimenti della polizia ferroviaria                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Ai                                                  
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                                           
                                                                    
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero della giustizia                                           
                                                                    
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali                                           
                                                                    
Corpo forestale dello Stato                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Comando generale dell'arma dei carabinieri                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Comando generale della guardia di finanza                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Centro addestramento della polizia di Stato                                           
                                                                    
Cesena                                         



                 



Come noto, l'art. 6-bis del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007,  ha previsto che le violazioni degli articoli 141 - 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza  di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.     
Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo [1], il maggior gettito derivante dall'incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito proso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.     
Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il Decr. 30 marzo 2011,  che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l'incidentalità notturna.     
Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.     
Quando viene effettuato il pagamento in misura  ridotta, la somma è corrisposta direttamente all'organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204-bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.     
La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l'entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il  Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), f), f -bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al Decr., la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo  incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.     
Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (utilizzando l'allegato 1) l'ammontare complessivo dell'incremento delle  sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.     
Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato definito con il pagamento in misura ridotta o  sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell'incremento della  sanzione attraverso l'utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.     

     
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S.     

     
per il Capo della polizia     
Direttore generale della pubblica sicurezza     
Giuffrè     

     
[1] Cioè da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.   



Allegato      


        Decr. 30 marzo 2011            
        Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna (Gazz. Uff. 16 maggio 2011, n. 112)           


Il Capo della polizia     
Direttore generale della pubblica sicurezza     


di concerto con     


Il Ragioniere generale dello Stato     
Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia     


e     


Il Capo del dipartimento per i trasporti     


Visto l’art. 3, comma 55, lettera d), della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;      
Visto l’art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l’incidentalità notturna;      
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all’alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;      
Considerato che l’art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  rinvia ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992,  nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna;      


Decreta:     


        Art. 1           


1.  Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall’art. 196  del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti  degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero  attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.     
2.  Nei casi indicati dall’art. 204, comma 2, e dall’art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti  dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.     
3.  Nei casi previsti dall’art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell’art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all’agente della riscossione insieme alla restante parte della  sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.     


        Art. 2           


1.  Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all’art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’interno, attraverso il modulo di cui all’allegato 1, il numero delle violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l’indicazione dell’incremento ivi previsto, nonché con l’ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.     
2.  Con cadenza trimestrale, il Ministero dell’interno comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico documento, l’ammontare complessivo dell’incremento di cui al comma  1, corrispondente a quanto affluito nell’apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.     


        Art. 3           


1.  Gli uffici di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all’allegato 2.     


        Art. 4           


1.  La quota del venti per cento dell’ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.   



Allegato 1     


INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO     


        Indirizzo Ufficio o Comando           


Al Ministero dell’Interno
 Ufficio ………….


Via…………….     


ROMA     


        Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2011 , di attuazione dell’articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.     
Ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.     
Periodo di accertamento ………. trimestre dell’anno…………..     

     
                               
                                  
Violazioni ai seguenti articoli del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285                                                  
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)                                                  
Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate                                                  
Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all’art. 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.                                           
                                  
Art. 141                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 142                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 145                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 146                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 149                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 154                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 174                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art.176, commi 19 e 20                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
Art. 178                                                                   
€                                                  
€                                           
                                  
TOTALE                                                                   
€                                                  
€                                         




                   

     
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato “Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007”.     


Data ____________


__________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando

  
Referente  
Recapiti responsabile procedimento
  
  

  
Qualifica  

     

  
Cognome e Nome  

     

  
Utenza Rintracciabile  





   



Allegato 2     


        Distinta di versamento           

     
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Decr. 30 marzo 2011
Decr. 30 marzo 2011, art. 2
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 195
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285