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domenica 4 settembre 2011

tubercolosi: creato 'ibrido' che funziona come vaccino nato inserendo in ceppo innocuo alcuni geni del batterio tbc

ANSA/ TUBERCOLOSI: CREATO 'IBRIDO' CHE FUNZIONA COME VACCINO
NATO INSERENDO IN CEPPO INNOCUO ALCUNI GENI DEL BATTERIO TBC
(ANSA) - ROMA, 4 SET - Create le basi per un nuovo vaccino
contro la tubercolosi: il soccorso preventivo contro questa
malattia che ogni anno uccide ancora milioni di persone nel
mondo potrebbe infatti arrivare da un batterio ibrido nato nei
laboratori dell'Albert Einstein College of Medicine di New York.
Il batterio, creato da William Jacobs, e' un ibrido del Dna
del micobatterio della tubercolosi e di un altro micobatterio,
il Mycobacterium smegmatis, che e' innocuo. L'ibrido cosi'
creato e' in grado di indurre nei topolini una potente reazione
immunitaria specifica e di proteggerli quindi da un'iniezione in
dose elevata di Mycobacterium tuberculosis, il bacillo che causa
la tbc.
''L'ibrido - spiega Jacobs intervistato dall'ANSA - e' un
batterio innocuo che puo' funzionare come vaccino, abbiamo
dimostrato la sua sicurezza e innocuita' su 14 ceppi di topi
senza sistema immunitario; il nostro vaccino e' risultato piu'
sicuro di quello attualmente in uso, chiamato BCG''. ''Nel giro
di 2-3 anni - continua Jacobs - il vaccino potrebbe essere
pronto per iniziare le prime sperimentazioni cliniche su
persone''.
La tubercolosi e' una malattia che ancora preoccupa il mondo,
soprattutto i paesi in via di sviluppo dove trova facili prede
tra persone denutrite, immunologicamente deboli e magari anche
malate di Aids. Ad oggi esiste solo un vaccino ma non e' molto
efficace. Ci sono ovviamente dei farmaci anti-tbc che funzionano
ma stanno via via emergendo dei ceppi di tbc che resistono ai
farmaci oggi disponibili.
Trovare un vaccino efficace e' dunque importante per tenere a
bada questo patogeno.
Gli esperti sono partiti da un parente innocuo del batterio
della tubercolosi, il Mycobacterium smegmatis. Gli hanno tolto
alcuni geni e li hanno sostituiti con i corrispondenti geni del
Mycobacterium tuberculosis, precisamente hanno sostituito un set
di geni chiamati esx-3, indispensabili al micobatterio per
vivere. Cosi' e' nato l'ibrido battezzato IKEPLUS.
I ricercatori hanno iniettato IKEPLUS in topolini e visto che
questi sviluppano una reazione immunitaria con tanto di
linfociti T helper prodotti in grande quantita'. Infatti,
ricevuta questa ''vaccinazione'' a base di IKEPLUS, i topolini
sono risultati capaci di difendersi dalla tbc: quando infettati
con alte dosi di M. tuberculosis, molti dei topi hanno reagito
all'infezione e sono rimasti in vita. Un gruppo di topolini di
controllo non vaccinati con IKEPLUS, invece, ricevuta endovena
la stessa massiccia dose di tbc, sono morti in cinque giorni.
Le implicazioni di questo studio sono enormi: questo sarebbe
''il primo vaccino che induce una risposta immunitaria
battericida (finora questa possibilita' non era certa) -
conclude Jacobs. Adesso la porta e' aperta allo sviluppo di
vaccini migliori anti-Tbc. Inoltre i nostri risultati
suggeriscono anche la possibilita' di un vaccino terapeutico
contro la tbc'' per gli individui che hanno gia' contratto
l'infezione. (ANSA).

Y27/BR
04-SET-11 19:03 NNNN

GOVERNO: CAMUSSO, DARE LA PAROLA AGLI ELETTORI

GOVERNO: CAMUSSO, DARE LA PAROLA AGLI ELETTORI =
(AGI) - Pesaro, 4 set. - "Penso che quando un governo non e'
piu' rappresentativo del Paese bisogna dare la parola agli
elettori". Lo ha detto il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, a margine di un dibattito alla Festa
Democratica nazionale con l'ex presidente del Senato Franco
Marini. (AGI)
Pu1/Gav
041936 SET 11

NNNN

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.

Circolare - 15/06/2011 - Prot. n. 300/A/5357/11/101/3/3/9 - Chiarimenti sulla legge n. 120 del 29 luglio 2010

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5357/11/101/3/3/9
Roma, 15 giugno 2011
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti. 
Si fa seguito alle direttive già impartite con le circolari del 29.7.2010 e del 13.8.2010 e, da ultimo, del 29 dicembre 2010.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti precisazioni su alcune tematiche oggetto di numerosi quesiti.
1) Entrata in vigore della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 00081 dell'1.3.2011, sono state disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
La citata autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida, che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
Il titolo autorizzativo, rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione a seguito di istanza corredata della relativa documentazione amministrativa e dei versamenti prescritti, ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'esercitazione alla guida senza l'autorizzazione perché non conseguita è sanzionata dalle disposizioni dell'art. 122, comma 7 C.d.S., mentre la momentanea mancanza a bordo sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 180, comma 7 C.d.S.
L'art. 3 del citato decreto precisa le modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore, in particolare le esercitazioni su un ciclomotore a due ruote, sono consentite in luoghi poco frequentati. In caso di violazione si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00.
Qualora si tratti di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve prendere posto con funzioni di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, titolare di patente almeno della categoria B da non meno di dieci anni. Tali ciclomotori devono recare l'apposito contrassegno con la lettera "P", maiuscola, di colore nero su fondo bianco le cui dimensioni sono riportate all'art. 334 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
In caso di esercitazione senza avere a fianco persona con funzioni di istruttore si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 8 C.d.S., mentre la mancanza del contrassegno recante la lettera "P" sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 122, commi 4 e 9 C.d.S.
L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Per le varie ipotesi sanzionatorie si rimanda all'allegato prospetto.
2) Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria alle dipendenze di imprese italiane.
La direttiva 2003/59/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 286/2005, considera i soggetti a cui la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato comunitario o da un paese terzo all'UE.
In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al possesso della Carta di Qualificazione (C.Q.C.) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese di trasporto italiane. Al riguardo si chiarisce che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente resta escluso per detti conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E rilasciate prima del 9 settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).
Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, resta fermo l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente per poter svolgere attività di autotrasporto professionale di persone e di cose alle dipendenze di un'impresa nazionale.
Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un'impresa con sede in uno Stato extracomunitario che non ha previsto il possesso di tale titolo abilitativo alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all'atto del controllo stradale.
Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica (ad esempio, tramite l'indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la carta di qualificazione italiana ai fini dell'esercizio di tale attività professionale.
3) Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni.
Come già precisato con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, l'articolo 115 del C.d.S., per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, prevede la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
Si rende opportuno precisare, tuttavia, che i soggetti ottantenni in possesso della patente di guida la cui validità è stata confermata dalle relative Commissioni mediche, nonché dai "medici monocratici" qualora il rinnovo sia stato ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non hanno bisogno di avere al seguito alcun attestato dell'avvenuta visita presso la Commissione. Pertanto, per tali soggetti, ai fini della guida, deve rilevare il solo possesso della patente e della relativa validità.
4) Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76, del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene fissato il calendario per i proprietari di ciclomotori già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, è stato previsto che anche tali ciclomotori per poter circolare devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.
Il presente decreto è stato emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 14 della Legge 120/2010 precisando, tuttavia, che sarà applicabile dal 14 febbraio 2012.
I ciclomotori posti in circolazione successivamente alla data del 14 febbraio 2012 e non regolarizzati come previsto dall'art. 97, comma 1, C.d.S., saranno sanzionati con le disposizioni dell'art. 14, comma 2 e 3, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389,00 a euro 1.559,00. Trattandosi di norma extra Codice della Strada, segue le procedure della Legge 689/81 ovvero con il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (euro 519,67) a mezzo modello F23.
5) Pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'accertatore, ai sensi dell'articolo 207 e 202, comma 2-bis, del C.d.S.
Come è noto, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di pagamento in misura ridotta, al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero o con targa EE e al conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, ancorché alla guida di un veicolo immatricolato in Italia, è imposto di pagare immediatamente e direttamente nelle mani dell'agente accertatore quanto deve a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
Si tratta in sostanza di una misura cautelare a garanzia del credito che, nelle ipotesi di veicolo di proprietà di uno straniero o di conducente extracomunitario che non ha un legame stabile con il territorio italiano, sarebbe pregiudicato in caso di mancato pagamento, per le obiettive difficoltà di notifica degli atti e di attivare procedure di riscossione coattiva all'estero.
L'articolo 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto un analogo meccanismo di pagamento immediato anche per i veicoli immatricolati in Italia per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione: una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, per i suddetti conducenti professionali e per i conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato che fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo; pari alla metà del massimo per gli altri conducenti stranieri prima richiamati.
In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
È stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e manifesti l'intenzione di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione.
A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso od opposizione.
Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
6) Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.
Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Giuffrè

ANIMALI: WWF, CERCANSI VOLONTARI PER SORVEGLIARE NIDI TARTARUGHE IN SICILIA = NUOVE FORZE NECESSARIE PER RITARDO SCHIUSA UOVA

ANIMALI: WWF, CERCANSI VOLONTARI PER SORVEGLIARE NIDI TARTARUGHE IN SICILIA =
NUOVE FORZE NECESSARIE PER RITARDO SCHIUSA UOVA

Roma, 4 set. (Adnkronos) - A.A.A. cercansi sorveglianti per i
nidi di tartarughe in Sicilia. Il Wwf chiede la collaborazione di
volontari per il mese di settembre per monitorare l'imminente schiusa
delle uova di questi animali e preservarli dalla disattenzione dei
bagnanti o da qualsiasi atto vandalico. Le uova si trovano all'esterno
della riserva naturale di Torre Salsa, nell'agrigentino. "Ci sono gia'
state oltre una ventina di autocandidature da tutta Italia. Un fatto
positivo perche' vuol dire che l'interessamento e' diffuso in tutto il
nostro paese", dice all'Adnkronos il direttore della riserva naturale
di Torre Salsa, Alessandro Salemi, che sottolinea come si siano
candidati non solo ragazzi siciliani, ma anche persone provenienti da
Napoli, Roma, Modena e Reggio Emilia.

A rendere necessaria l'intervento di nuovi volontari e' il
ritardo della schiusa che, secondo i calcoli del Wwf, doveva avvenire
attorno al 25 agosto. Un ritardo che, data la conclusione dei campi
scuola nelle riserve la prossima settimana, rende necessario
l'utilizzo di altre persone. L'obiettivo e' assicurare la vigilanza
fino al mese di ottobre. (segue)

(Bat/Col/Adnkronos)
04-SET-11 14:43

NNNNANIMALI: WWF, CERCANSI VOLONTARI PER SORVEGLIARE NIDI TARTARUGHE IN SICILIA (2) =
SONO 8 I NIDI IN ITALIA E IN PUGLIA SONO GIA' NATI 22 PICCOLI

(Adnkronos) - Sono in totale 8 i nidi di tartarughe presenti
sulle spiagge italiane, ben 6 dei quali in Sicilia. Pochi giorni fa
sulla spiaggia dei sette colori nella zona Acquadolce Cirenaica,
vicino Campomarino, in provincia di Taranto i volontari del Wwf hanno
assistito alla prima schiusa di uova di Caretta caretta. Ben 22
piccoli hanno cercato il mare per intraprendere il loro primo viaggio:
un evento che si aspetta da oltre una settimana anche nelle altre
sezioni dell'associazione.

Il monitoraggio sui nidi e' parte del progetto 'Network
Tartarughe' del Wwf, che coinvolge circa 50 persone. Il progetto
prevede la collaborazione con i pescatori professionisti nell'ambito
di progetti di ricerca e conservazione, oltre al monitoraggio degli
spiaggiamenti e la riabilitazione e reintroduzione in natura degli
esemplari rinvenuti in cattive condizioni di salute.

(Bat/Col/Adnkronos)
04-SET-11 14:49

NNNN

MANOVRA: NEROZZI (PD), SI DISTRUGGONO CONTRATTI NAZIONALI

MANOVRA: NEROZZI (PD), SI DISTRUGGONO CONTRATTI NAZIONALI

(ANSA) - ROMA, 4 SET - ''Siamo di fronte ad un grave attacco
all'articolo 18 con il ripristino di deroghe che di fatto
distruggono il contratto nazionale. Questo purtroppo potrebbe
segnare la rottura fra sindacati, non certo per colpa della
Cgil. L'adesione allo sciopero generale sara' una risposta
chiara del mondo del lavoro a misure di cui non si sentiva
assolutamente bisogno e che vanno modificate. E' chiaro che per
i redditi piu' bassi, i lavoratori, i pensionati e la crescita
del nostro Paese nulla di utile si sta facendo''. Lo afferma in
una nota il senatore del Pd Paolo Nerozzi della commissione
Lavoro.(ANSA).

TU
04-SET-11 18:26 NNNN

Governo/ Camusso: Sacconi si vendica sui lavoratori "Ogni minuto che passa si rafforza lo sciopero"

Governo/ Camusso: Sacconi si vendica sui lavoratori
"Ogni minuto che passa si rafforza lo sciopero"

Pesaro, 4 set. (TMNews) - "E' inaccettabile che il Paese sia
governato in parte da un ministro che ha come obiettivo soltanto
la vendetta verso i lavoratori e i loro diritti": lo ha affermato
il leader della Cgil Susanna Camusso nel corso di un dibattito
alla festa nazionale del Pd di Pesaro. La Camusso ha contestato
la decisione del Ministro Sacconi di avallare l'articolo 8 sulla
contrattazione aziendale. ''Le modifiche che hanno introdotto al
già pessimo e da stralciare articolo 8 - ha spiegato la Camusso
nel corso del dibattito - sono modifiche che mettono in
discussione il contratto nazionale di lavoro e lo Statuto dei
lavoratori, non solo l'articolo 18, ma tutto lo Statuto. Violano
un principio costituzionale fondamentale, che è quello
dell'uguaglianza dei lavoratori e dell'uguaglianza della loro
retribuzione e dei loro diritti''.

Il leader della Cgil conferma la giustezza dell'indizione dello
sciopero del sei settembre: "Ogni minuto che passa conferma la
bontà della nostra scelta e la giustezza di questa posizione. Noi
abbiamo deciso di scendere in piazza perchè per la terza volta -
terza manovra - si vuole far pagare la crisi ai lavoratori e ai
pensionati. Questo Governo è ormai impresentabile perchè non
vuole far pagare a chi non ha mai pagato e cancella i fondi per
gli enti locali che sono vicini al cittadino mentre lasciano
inalterati i privilegi del Parlamento".
Bnc

MAZ

041857 set 11


ULTIM'ORA - MANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO

MANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO =

Roma, 4 set. (Adnkronos) - Addio al contributo di solidarieta',
con l'atteso gettito che sara' rimpiazzato grazie al pacchetto
anti-evasione. Ben 5,3 miliardi di euro in tre anni che arriveranno:
dal recupero delle somme non riscosse del condono 2002,
dall'inasprimento delle pene per gli evasori, arrivando anche al
carcere, dalla pubblicazione dei redditi sui siti dei comuni,
dall'obbligo di inserire nelle dichiarazioni dei redditi il proprio
conto corrente.

Sono alcune delle novita', inserite nella manovra da 47
miliardi, che sara' approvata dalla commissione Bilancio del Senato, e
da da martedi' sara' all'esame dell'aula del Senato. Tra le novita'
inserite nel primo step a palazzo Madama, gia' votate o in dirittura
d'arrivo, c'e' l'introduzione della spending review per le
amministrazioni centrali, che potra' prevedere anche la creazione
della super-Inps, l'arrivo di un'imposta di bollo sui money transfer,
il riordino degli uffici giudiziari e la maggiorazione dell'Ires per
le societa' di comodo.

Molte anche le modifiche alle norme gia' esistenti, a partire
dal 'recupero' delle feste laiche, che non saranno piu' accorpate alle
domeniche, passando all'esclusione dei Fas regionali dai possibili
tagli previsti da una clausola di salvaguardia, e arrivando al
salvataggio del 'numero chiuso' per le farmacie. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
04-SET-11 18:44

NNNNMANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO (2) =

(Adnkronos) - CONDONO 2002: Le somme non riscosse del condono
tombale 2002 saranno recuperate, attraverso ''ogni azione coattiva
necessaria'', entro il 31 dicembre 2011. In caso di omesso pagamento,
si legge nell'emendamento, sara' applicata una sanzione pari al 50%.
Secondo le stime dell'Agenzia delle entrate potrebbe essere recuperato
circa un miliardo.

- FESTE: Salve le feste laiche della Repubblica 2 giugno, 1
maggio e 25 aprile, mentre non si salavano le feste patronali. Le
ricorrenze civili, quindi, non saranno piu' accorpate alle domeniche,
come previsto dalla manovra. Unica festa patronale che si salva e' san
Pietro e Paolo, che e' inclusa nel 'concordato' con la Chiesa.

- LICENZIAMENTI: I contratti aziendali e territoriali ''operano
anche in deroga alla disposizioni di legge'' e regolamentazioni
contenuti nei contratti nazionali di lavoro. Gli accordi aziendali e
territoriali non potranno riguardare i licenziamenti discriminatori
delle lavoratrici che si sposano e in gravidanza. Viene inoltre
recepito l'accordo interconfederale del 28 giugno.

- ENTI RICERCA E CULTURA: Salve le accademie della Crusca e dei
Lincei. Con un emendamento bipartisan alla manovra, viene cancellata
la soppressione (prevista dal decreto legge) degli enti di ricerca e
culturali sotto i 70 dipendenti. Salvo anche il parco geominerario
della Sardegna.

- UFFICI GIUDIZIARI: Via libera al riordino degli uffici
giudiziari su base territoriale.

- PROVINCE: Province salve e taglio del 50% dei consiglieri.
Viene cosi' soppressa la norma contenuta nella manovra, che prevedeva
la cancellazione delle province con meno di 300.000 abitanti. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
04-SET-11 18:44

NNNNMANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO (3) =

(Adnkronos) - MICRO-COMUNI: Accorpamento di servizi e funzioni
dei comuni con meno di 1.000 abitanti, salvando pero' gli organismi.
La norma prevede che i comuni con meno di 1.000 abitanti ''esercitano
obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative
e dei servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione
vigente mediante un'unione di comuni''.

- DOPPIO INCARICO PARLAMENTARI: Parlamentari e membri del
governo non potranno occupare la sedia di sindaco nei comuni con piu'
di 5.000 abitanti. Le cariche di deputato, di senatore, di governo e
di parlamentare europeo, si legge nella norma, ''sono incompatibili
con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti''.

- SOCIETA' DI COMODO: Per le societa' di comodo arriva l'Ires
maggiorata del 10,5%. L'aliquota si applica al reddito ''imputato per
trasparenza''. La norma prevede anche l'applicazione di una sorta di
'minimun tax'; l'imponibile sara' calcolato in base ad alcuni
parametri e non alle risultanze delle imprese. La tassazione
maggiorata viene applicata anche sulle imprese che decidono di tassare
gli utili dei soci.

- STOP CONTRIBUTO SOLIDARIETA': Scompare il contributo di
solidarieta', per i redditi che superano i 90.000 euro. Viene
cancellata la norma, contenuta nel decreto legge, e di conseguenza
resta in vigore il taglio degli stipendi dei manager della pubblica
amministrazione fino al 2013 e delle pensioni d'oro. Il mancato
gettito atteso dal contributo di solidarieta' sara' compensato con il
pacchetto di misure per la lotta all'evasione. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
04-SET-11 18:44

NNNNMANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO (4) =

(Adnkronos) - COOP: Riduzione del 10% della parte di reddito
imponibile delle cooperative e consorzi a mutualita' prevalente (con
eccezione delle cooperative agricole) della quota degli utili netti
annuali destinati alle riserve indivisibili. La quota degli utili
netti, destinati a riserve indivisibili, che concorre alla formazione
del reddito imponibile, passa dal 30% al 40% o dal 55% al 65% a
seconda dei casi. Sono escluse dalla stretta le banche di credito
cooperativo.

- PER EVASORI STOP SOSPENSIONE CARCERE: Per evasioni oltre i tre
milioni di euro non sara' piu' possibile beneficare della sospensione
della pena, prevista dall'attuale normativa.

- IRPEF CON C/C: Nella dichiarazione dei redditi dei
contribuenti dovranno indicare anche le proprie banche e gli operatori
finanziari. Attraverso le informazioni che arriveranno dalle banche
saro' anche stilata una 'lista nera' dei contribuenti da sottoporre al
controllo, a cui si potra' arrivare anche grazie ai dati che saranno
forniti dalle banche e dagli operatori finanziari.

- IMPRESE E MONETA ELETTRONICA: Le imprese e gli esercizi che
utilizzano ''strumenti di pagamento diversi dal contante'' potranno
avere uno 'sconto' del 50% sulle sanzioni, in caso di violazione delle
dichiarazioni Irpef, dichiarazioni Iva e violazioni degli obblighi
relativi alla documentazione registrazione e individuazione delle
operazioni soggette a imposta sul valore aggiunto.

- FONDI FAS: I Fas regionali saranno salvati dai tagli. La
clausola di salvaguardia, prevista dalla manovra di luglio, che
prevede la possibilita' di utilizzare i fondi Fas 2012, nel caso in
cui i ministeri non riusciranno ad applicare i tagli previsti, sara'
limitata ai fondi nazionali. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
04-SET-11 18:44

NNNNMANOVRA: DA LOTTA EVASIONE A LICENZIAMENTI PIU' FACILI, LE NOVITA'/IL PUNTO (5) =

(Adnkronos) -IMPOSTA BOLLO 2% SU MONEY TRANSFERT: Una tassa del
2% sul trasferimento dei soldi all'estero. La norma prevede
l'introduzione di ''un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero attraverso istituti bancari, le 'money transfert' e altri
agenti in attivita' finanziaria''.

- FARMACIE: Via libera a una norma che mantiene il 'numero
chiuso' delle farmacie. Si interviene sull'articolo della manovra che
da il via alle liberalizzazioni, limitando la possibilita' in
commissione Bilancio al Senato, che chiarisce la necessita' di
mantenere ''la limitazione del numero di persone titolate a esercitare
una professione'' per le professioni ''connesse alla salute umana''.

- REDDITI ON LINE: Saranno pubblicati on line, sui siti dei
comuni, i redditi di ''categorie di contribuenti o di redditi''.
Saranno pubblicati, sul sito del comune, dati relativi alle
dichiarazioni, anche con riferimento a determinate categorie di
contribuenti ovvero di reddito.

- ROBIN TAX A COMUNI: Le maggiori entrate in arrivo dalla robin
tax andranno a totale riduzione del taglio previsto per i comuni.

- CERTIFICATI DEBITI P.A.: Le imprese ''trascorsi sei mesi del
termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento delle
somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono chiedere
alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto
di ritardato pagamento''. Le imprese potrebbero quindi ''cedere il
credito vantato a un istituto di credito, che ne assume la piena
titolarita', previo pagamento dell'intero ammontare del credito''. La
norma dovrebbe essere modificata in Aula.

(Sim/Col/Adnkronos)
04-SET-11 18:44

NNNN

TAR "...Con il ricorso in esame il ricorrente, militare appartenente al Corpo  della Guardia di finanza con il grado di maresciallo capo in servizio presso il Comando del #################### Gruppo di ####################, chiede che l'Amministrazione militare di appartenenza gli riconosca le somme dovute per non aver potuto usufruire del servizio di mensa in ragione del tipo di servizio prestato nel corso dell'ultimo quinquennio..."


FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. #################### #################### Sez. ####################, Sent., 27-06-2011, n. 5674
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  - Con il ricorso in esame il ricorrente, militare appartenente al Corpo  della Guardia di finanza con il grado di maresciallo capo in servizio presso il Comando del #################### Gruppo di ####################, chiede che l'Amministrazione militare di appartenenza gli riconosca le somme dovute per non aver potuto usufruire del servizio di mensa in ragione del tipo di servizio prestato nel corso dell'ultimo quinquenni.
Egli riferisce di essere costantemente impegnato "in servizi di pattuglia continuativi che non contemplano l'interruzione  per la fruizione del pasto" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo), obbligandolo a permanere sulla propria postazione ed a non poter neppure tornare in sede per consumare i pasti.
Posto che in ragione delle disposizioni interne e  normative di settore egli ha diritto ad essere retribuito per il controvalore dei buoni pasto che, a differenza degli altri colleghi, egli non può utilizzare, non potendo altrimenti neppure compensare il disagio provocatogli dal tipo di servizio svolto che gli impedisce di poter utilizzare il servizio di mensa, il ricorrente ne chiede il giudiziale accertamento con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata.
2. - Si è costituita in giudizio l'Amministrazione finanziaria resistente contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
All'udienza dell'11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. - Ad avviso del Collegio il ricorso siccome proposto non si presta ad una favorevole valutazione e quindi deve essere respinto, ritenendo di condividersi gli approdi ai quali è ormai giunta la giurisprudenza amministrativa sul tema sottoposto allo scrutinio di questo giudice.
Attingendo dunque - e riportandone ampi stralci -  alla recente decisione assunta dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato, 15 settembre 2010 n. 6903 (sul punto si veda anche il precedente sempre della Quarta sezione del Consiglio di Stato 28 febbraio 2005 n. 720), che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 10767 del 2009 che aveva accolto un ricorso analogo a quello proposto in questa sede dal Signor ####################, va rilevato che:
a) l'obbligo dell'Amministrazione di erogare, in favore dei propri dipendenti, in presenza dei presupposti di legge, il servizio di vettovagliamento prioritariamente mediante l'istituzione della mensa costituisce una forma di gestione diretta del servizio stesso, in mancanza della quale si provvede mediante "fornitura di buoni  pasto" " ovvero di "viveri speciali da combattimento" (ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388);
b) la normativa di riferimento prescrive dunque l'istituzione della mensa obbligatoria in favore (tra l'altro) del "personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio" (cfr. l'art. 1, comma 1, lett. b, della legge 18 maggio 1989 n. 203), condizione nella quale si trova l'odierno ricorrente.
La disposizione citata (applicabile agli appartenenti al corpo della Guardia di finanza in forza dell'estensione sancita dall'art. 3 della legge n. 203 del 1989)  mira in realtà a garantire il servizio della mensa (a carico dell'amministrazione) al personale delle forze di polizia, che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio.
Orbene, rileva il Collegio che la limitata durata  dell'intervallo assicurato ai dipendenti ai fini della consumazione del  pasto (riconducibile ad uno spazio temporale di trenta minuti) comporta  che il servizio mensa possa considerarsi istituito (sì da precludere ogni modalità alternativa di fornitura del dovuto vettovagliamento) solo  quando la mensa stessa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell'unità di servizio del dipendente (si veda in questo senso lo stesso art. 2, comma 1, della legge n. 203 del 1989),  giacché solo tale modalità di prestazione (atta ad azzerare o ridurre al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa) è in grado di garantire, nei ridotti tempi concessi  dall'Amministrazione per la fruizione del pasto, l'effettiva garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di
sevizio (così in ragione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 857 del 1950 e dell'articolo unico della legge 27 aprile 1981 n. 191);  salva, poi, la verifica, in caso di svolgimento del servizio fuori sede, della concreta possibilità per il dipendente, sulla base delle particolari modalità di espletamento del servizio stesso, di usufruire ugualmente della mensa funzionante presso la sede della unità di appartenenza.
4. - Ciò che dunque discende dalle suindicate coordinate interpretative della normativa settoriale è la necessità che le condizioni di impedimento alla fruizione del servizio di mensa debbano essere puntualmente dimostrate documentalmente da colui che chiede il riconoscimento di una indennità sostitutiva, non essendo sufficiente affermare che lo svolgimento quotidiano di un impegnativo servizio, anche dalle modalità esecutive intuibilmente impeditive della possibilità di ritagliare spazi per il militare utili per recarsi alla sede ove è in essere la mensa, costituisca l'effettivo presupposto per ottenere la pretesa economica.
Tale puntuale e specifica dimostrazione, a carico  dell'interessato ed odierno ricorrente, non pare essere stata eseguita nel presente giudizio.
Peraltro dalla lettura della legge n. 203 del 1989 non emerge alcun riconoscimento, in capo agli appartenenti alle forze di polizia, di un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato alla costituzione delle mense obbligatorie di servizio presso ogni reparto o,  in caso di loro mancata istituzione, alla erogazione del relativo importo sostitutivo mediante fornitura di buoni pasto.
Difatti, la costituzione delle mense obbligatorie  di servizio mediante appositi provvedimenti dei ministri interessati è stata soltanto "autorizzata" dalla legge in questione, in ogni caso "nei  limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli".
Non di un diritto soggettivo si tratta, bensì di un interesse legittimo, condizionato com'è all'esistenza di appositi stanziamenti e, più in generale, all'ampia valutazione di opportunità che presiede le scelte afferenti alla politica economica e finanziaria dello Stato sulla scorta delle risorse disponibili nell'anno finanziario  (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3781, in materia di rimborso delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell'asilo nido da parte dei propri figli).
Non vi è dunque alcun obbligo dell'Amministrazione di garantire in ogni caso l'istituzione di mense obbligatorie di servizio, cui possa corrispondere la pretesa del dipendente al pagamento di somme a titolo sostitutivo.
5. - Ciò posto, il ricorso è infondato anche sotto altro profilo.
Poiché i diritti patrimoniali rivendicati in questa sede non trovano - come detto - titolo diretto ed immediato nella legge n. 203 del 1989,  gli atti adottati in materia dall'Amministrazione e segnatamente, le circolari del Comando generale della Guardia di finanza n. 136300/5540/E2 del 17 aprile 2004 e n. 120301/08 del 12 aprile 2008, che  all'art. 11 hanno concretamente individuato il personale avente diritto  al trattamento vitto, sostituendo l'art. 11 della circolare n. 375000/92 del 22 dicembre 1992.
Dalle disposizioni settoriali oggi deriva che:
A) aspiranti al beneficio sono solo i militari inseriti in servizi esterni in turnazione per 24 ore, che hanno il diritto ad un pasto da consumarsi fuori dall'orario di servizio;
B) questi militari, solo dall'entrata in vigore della circolare del 2008 e quindi dal 12 aprile 2008 possono consumare il pranzo al di fuori dell'orario di servizio, non potendo utilizzare la  c.d. pausa pranzo;
C) il diritto è limitato alla sola fruizione del pasto ma non anche ad ottenere un servizio sostitutivo del pasto, vale a  dire il c.d. buono pasto.
In altri termini, come ben chiarito dalla difesa erariale nella memoria illustrativa (cfr., in particolare, pag. 4), il buono pasto può essere usufruito dal militare della Guardia di finanza solo se l'utilizzo di tale strumento di sostituzione del pasto da consumarsi presso le mense istituite nelle varie sedi è espressamente e preventivamente autorizzato dal Comando regionale della Guardia di finanza (della Regione ####################, per quanto riguarda il ricorrente che opera presso il #################### Gruppo di ####################), vicenda che nella specie non si è realizzata se non (come espressamente chiarito dalla difesa erariale a pag. 5 della memoria illustrativa) a far data dal 19 agosto 2008 (data di decorrenza dell'autorizzazione del comandante del Comando regionale #################### della Guardia di finanza).
Conseguentemente, per quanto concerne le pretese economiche precedenti rispetto alla data del 19 agosto 2008, esse non possono trovare accoglimento. Per il periodo successivo, posto che il ricorrente non ha puntualmente e documentalmente dimostrato, come sopra si è anticipato, il tipo di turno nel quale è stato impiegato e confermato che il buono pasto è riconoscibile solo in favore del militare che abbia svolto "servizi esterni in turnazione h 24, con turni  12.00/18.00 o 13.00/19.00 o 18.00/24.00 o 19.00/01.00", anche sotto tale versante il ricorso non può trovare accoglimento.
6. - In ragione delle suesposte considerazioni, accertata l'infondatezza delle prospettazioni avanzate dal ricorrente, il ricorso siccome proposto va respinto.
Sussistono, nondimeno, in ragione della complessità della questione contenziosa e delle peculiari regole interne  che governano l'assetto della materia, motivate ragioni equitative che indicono a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a..P.Q.M.
pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



TAR "...I ricorrenti - appartenenti alle Forze della Polizia di Stato previo accesso e positivo superamento del Corso di Formazione per Allievo Agente - precedentemente all'ingresso nel rispettivo Corpo di appartenenza provenivano da altri comparti delle Forze Armate (Marina militare, Polizia penitenziaria, Esercito, etc.) e si determinavano al passaggio di carriera con la certezza di beneficiare del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella carriera precedente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e all'art. 41, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077...."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5204
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - appartenenti alle Forze della Polizia di Stato previo accesso e positivo superamento del Corso di Formazione per Allievo Agente - precedentemente all'ingresso nel rispettivo Corpo di appartenenza provenivano da altri comparti delle Forze Armate (Marina militare, Polizia penitenziaria, Esercito, etc.) e si determinavano al passaggio di carriera con la certezza di beneficiare del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella carriera precedente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e all'art. 41, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
L'art. 51 della legge n. 668/86 (recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121,  e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), infatti, stabilisce che per il computo dell'anzianità nonché ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche oltre che della progressione in carriera, si applica il  disposto di cui all'art. 41, del D.P.R. n. 1077/70.  Tale ultimo decreto prevede che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche ivi indicate, il servizio prestato senza demerito nella carriera corrispondente è valutato per intero (comma 1). L'attribuzione di detta promozione viene subordinata alla prestazione del servizio effettivo nella nuova carriera per un periodo di almeno tre anni (ridotti a due per le carriere direttive) (comma 3).
Alla luce di tale disciplina, secondo parte ricorrente, tutti i ricorrenti avevano maturato il pieno diritto al ricongiungimento delle carriere all'atto della presentazione della relativa domanda presso l'Amministrazione di appartenenza, avendo già maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella Polizia di Stato (ovvero, nella nuova carriera).
Tuttavia, invocando la sopravvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (a far data dal 15/12/2000), il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Polizia di Stato - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sov.ti Ass.ti ed Agenti -  Divisione I^ - Sezione Progressione di carriera, ha rigettato le istanze avanzate dai ricorrenti sulla base dell'avvenuta abrogazione del  citato art. 51, della legge n. 668/1986 ad opera dell'art. 69, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 334/2000.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto  ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, sostenendo, nel merito, l'infondatezza delle censure avanzate dai ricorrenti.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1.  In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Amministrazione resistente, basata sull'impossibilità di proporre un ricorso collettivo nella fattispecie.
Ciò in quanto il ricorso collettivo è ammissibile  quando (come nel caso di specie) vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non appaia individuabile alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 03 novembre 2010, n. 22289).
2. Va, invece, accolta, l'eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla Difesa erariale, basata sull'omessa impugnazione degli atti di inquadramento dei ricorrenti.
Al riguardo, si ritiene che i ricorrenti, all'epoca dell'inquadramento ad Agente Scelto, avrebbero dovuto tempestivamente impugnare i provvedimenti di inquadramento nelle nuove qualifiche, chiedendo il riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata durante la permanenza nelle Forze Armate. L'articolo 51 della legge n. 668 del 1986,  infatti, prevede il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio facendo riferimento a tutte le ipotesi di inquadramento nelle nuove qualifiche, di progressione di carriera e di partecipazione ai concorsi di passaggio di carriera o a qualifica superiore (Cons. di Stato, sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4072). I ricorrenti, invece, senza aver contestato l'atto di inquadramento e nomina ad Agente scelto, pretendono l'applicabilità della richiamata normativa abrogata nel 20002001, invocando la sussistenza di un "diritto soggettivo" sottoposto  al termine
di prescrizione ai sensi del codice civile, anziché una pretesa soggetta al più breve termine di decadenza di impugnazione degli  atti amministrativi di inquadramento o progressione in carriera.
Sul punto, va ricordato che la contestazione dei provvedimenti modificativi dello status, attinenti alla progressione in carriera, ovvero della loro mancata adozione, costituisce necessariamente oggetto di una azione a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il provvedimento esplicito ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento; per converso, è inammissibile un'azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2128/2006; TAR. Lazio, Sez, I Ter, n. 7254/2008).
Anche con specifico riferimento alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio prestata nelle Forze Armate, deve ritenersi che la valutazione dell'anzianità da effettuare ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del DPR 28 dicembre 1970 n. 1077,  va eseguita congiuntamente ad un apprezzamento di natura autoritativa circa la qualità del servizio prestato (dovendosi accertare che il servizio da valutare sia stato prestato "senza demerito"). Conseguentemente, va ritenuto tardivo il ricorso giurisdizionale proposto, avverso una valutazione del genere, nei termini di prescrizione e non in quelli di decadenza (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 617/1986).
3. Ad ogni modo, anche se si volessero superare gli evidenziati profili di irricevibilità del ricorso, sarebbe, comunque, da considerare infondate le censure avanzate dai ricorrenti, di seguito indicate:
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, della legge n. 668/1986 e dell'art. 69, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 334/2000; irragionevolezza ed ingiustizia manfesta. Violazione di legge per mancato riconoscimento di diritti quesiti.
In relazione a tali censure i ricorrenti hanno evidenziato che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, delle progressioni di carriera e  della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, l'art. 51, della legge n. 668/86, rinvia all'art. 41, del DPR n. 1077/1970,  secondo cui i servizi prestati senza demerito (anche militari, se in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma) sono considerati ai fini del computo dell'anzianità a favore del personale che abbia prestato servizio effettivo nella nuova carriera per  almeno tre anni. Ai sensi della normativa citata, tutti gli odierni ricorrenti hanno maturato il diritto a vedersi riconosciuto il sevizio prestato antecedentemente all'ingresso nella Polizia di Stato, avendo presentato la relativa domanda di ricongiungimento delle
carriere una volta superata la soglia temporale di cui all'art. 41, del DPR n. 1077/1970.  Erroneamente, quindi, l'Amministrazione resistente ha rifiutato il riconoscimento di un diritto dei ricorrenti, da considerare quale diritto quesito o, comunque, quale pretesa che non può essere incisa e pregiudicata da norme retroattive. Infatti, il D.Lgs. n. 334/2000 è entrato in vigore in data 15/12/2000, allorquando i prerequisiti normativi per il beneficio di cui all'art. 51, della legge n. 668/1986 erano ampiamente maturati in capo a tutti i ricorrenti; il passaggio di  carriera ed il conseguente diritto al ricongiungimento si era interamente realizzato ed esaurito sotto la vigenza del combinato disposto di cui agli artt. 51 L.n. 668/86 e 41 DPR n. 1077/1970.
B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, della legge n. 668/1986 e dell'art. 69, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 334/2000, in correlazione con l'art. 10, della legge 28/07/99, n. 266; art. 40, D.Lgs. 19/05/00, n. 139; art. 5, L. 31/03/00, n. 78; art. 69, comma 1, lett. h), D.Lgs. 05/10/00, n. 334. Violazione di legge per disparità di trattamento e/o ingiustizia manifesta. Irragionevolezza dell'azione amministrativa.
La disciplina indicata (ed, in particolare, la legge 28 luglio 1999, n. 266 recante Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero  degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura; il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, recante Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266; la legge 31 marzo 2000,  n, 78 recante Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di  finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia) prevede, tra l'altro, l'abrogazione
dell'art. 51 della legge n. 668 del 1986.  Ma, ciò in una ottica di riordino della carriera prefettizia e dirigenziale, perché il legislatore ha voluto privilegiare l'unitarietà e  la specificità di tale carriera, modificandone addirittura le modalità di accesso allo scopo di "qualificarla" in modo peculiare. Pertanto, non  è possibile interpretare l'abrogazione del citato articolo 51 oltre i confini della propria giustificazione normativa, sino a farvi rientrare la differente ipotesi di passaggio di carriera da un comparto delle FF.AA. alla Polizia di Stato,  per di più, ad opera di soggetti che non ricoprono incarichi direttivi.  In sostanza, la richiesta avanzata dai ricorrenti non confligge con la suddetta ratio legis, posto che essi hanno semplicemente chiesto il riconoscimento di un diritto quesito (vale a dire, l'anzianità di servizio maturata in base al servizio effettivo
prestato nel Comparto Sicurezza), di cui hanno acquistato la piena titolarità prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 334/2000.
C) Violazione e/o falsa applicazione dell'200 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Eccesso di potere e violazione del divieto di reformatio in pejus.
A parere dei ricorrenti, un ulteriore vizio dell'operato dell'Amministrazione risiederebbe nella violazione dell'art. 200 del D.P.R. n. 3/1957,  il quale stabilisce che "Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che  siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi  carriera delle amministrazioni dello Stato (comma 1)..... Gli impiegati  trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita,  e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità bella qualifica ricoperta (comma 3).". Tali disposizioni erano vigenti all'epoca dei fatti e non sono state abrogate successivamente. Pertanto,  anche in base al princìpio del divieto di reformatio in pejus, l'impiegato statale trasferito
dall'Amministrazione di appartenenza ad un'altra, non può vedersi riconosciuto un nuovo trattamento economico inferiore e/o comunque deteriore rispetto a quello che percepiva nell'Amministrazione di provenienza. Tale effetto pregiudizievole si realizzerebbe, invece, nella fattispecie, ove non venisse loro riconosciuta l'anzianità di servizio effettivamente maturata prima dell'accesso al Corpo della Polizia di Stato,  con le inevitabili ripercussioni negative in tema di retribuzione, perdita di chances di progressione in carriera e trattamento pensionistico.
4. Le censure indicate risultano prive di fondamento in quanto i ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione  automatica dei servizi militari prestati prima dell'arruolamento nella Polizia di Stato,  ai fini del computo dell'anzianità utile per l'avanzamento alla qualifica superiore e per la partecipazione ai concorsi interni, secondo  quanto previsto dagli artt. 47 L. n.121/1981 e 51 L. n.668/1986.
L'art. 47, co. 8, della legge n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 28.2.2001 n. 53,  considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall'art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall'art. 51 della legge n. 668 del 1986),  ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella F.A. di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni; mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito,  in carriera
corrispondente o superiore era valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà. Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l'utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva, quale condizione per il suo riconoscimento, che nella  nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51).
Il beneficio disciplinato dall'articolo 47 e quello regolamentato dall'articolo 51 non operavano sin dal primo inquadramento in qualità di agente nei ruoli della P.S. prevedendo esplicitamente, la prima norma, che il servizio pregresso è valido "ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato"  e disponendo, altrettanto esplicitamente, la seconda norma che la sua applicazione presuppone un periodo di servizio prestato nella nuova carriera di almeno tre anni (ridotto a due per le carriere direttive).
Evidenza questa cui accede la non invocabilità del beneficio de quo agitur (sia che lo si faccia rivenire dall'articolo  47, sia che lo si raccordi all'articolo 51) ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli agenti della P.S. che avveniva, ex art. 48 della legge n. 121 del 1981,  secondo la graduatoria finale del corso e senza alterazione della posizione così conseguita da ciascuno degli allievi agenti frequentanti il corso formativo.
Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell'abbreviazione dell'anzianità effettiva di servizio richiesta "ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato"  (art. 47 e art. 51) e "ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso a qualifica superiore" (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell'amministrazione militare di provenienza.
Tale chiaro postulato comporta l'inconsistenza della domanda di parte attrice rinvenendo la stessa il suo perno centrale e determinante nel convincimento, errato per quanto chiarito, che l'invocato diritto sia applicabile sin dal momento dell'iniziale inquadramento nella carriera degli agenti di p.s. con conseguente insensibilità dello stesso diritto agli enunciati legislativi che hanno abrogato le norme dalle quali traeva supporto (art. 15 del d.lgs. n.53 del 28.2.2001 e art.69 del d.lgs. n.334 del 2000: norma quest'ultima che  abroga l'art.51 della legge n.668 del 1986 sic et simpliciter.
La doglianza imperniata sull'assunta disparità di  trattamento è priva di pregio, non solo in quanto assolutamente generica ma, altresì, per il fatto che i dipendenti che hanno potuto godere delle agevolazioni di cui agli articoli 47 e 51 avevano presentato istanza, accolta favorevolmente dall'Amministrazione, prima dell'abrogazione delle norme stesse, contrariamente agli odierni ricorrenti.
Stessa sorte spetta alla censura basata sull'art. 200 del DPR n. 3/1957.  Infatti, tale norma, nel prevedere che l'Amministrazione competente può  disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, fa riferimento esplicito agli impiegati trasferiti, Ma, non possono essere equiparati ai trasferiti gli impiegati che, come i ricorrenti, superano un nuovo concorso pubblico, e non è possibile desumere dal citato articolo 200 una regola volta a consentire la conservazione della pregressa anzianità nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico (Cons. di Stato, sez. VI, n. 854/2009). Infatti, non esiste un principio generale che assicuri al dipendente pubblico, il quale superi un nuovo concorso pubblico aperto all'esterno, la conservazione
della pregressa anzianità di servizio, salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso. Nell'ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso del tutto autonomo (come nel caso degli odierni ricorrenti) la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell'anzianità di servizio precedente e il diritto ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons, di Stato, sez. VI, sent, n. 854/2009).
Ciò, come detto, pur a voler prescindere dal fatto che la soluzione prospettata dai ricorrenti si rivela impedita dall'omissione, ad essi addebitabile, dell'impugnativa dei provvedimenti  incidenti sul relativo status ovvero della loro mancata adozione, posto  che la contestazione dei provvedimenti attinenti alla progressione in carriera ovvero la loro mancata adozione costituisce oggetto di un'azione a carattere impugnatorio avente ad oggetto il provvedimento esplicito ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento risultando inammissibile un'azione per il diritto alla ricostruzione di carriera che prescinda dalla tempestiva e rituale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status  ovvero della loro mancata adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2128/2006).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia irricevibile.
6. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara irricevibile;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa



TAR "..Carabinieri - Reponsabilit civile - condotta mobbizzante"


CARABINIERI - RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. #################### Venezia Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1156
Fatto Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo
Con  il presente gravame l'odierno ricorrente, maresciallo capo in servizio presso l'ufficio Personale del Comando Regione Carabinieri del ####################, Sezione "avanzamento e documentazione", pretende di essere risarcito per  il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di supposte condotte di mobbing - l'interessato individua due episodi (la mancata partecipazione alla parata militare per la Festa dell'Arma inquadrato nel battaglione e l'avvenuta sostituzione, da parte del maresciallo ####################, nelle funzioni svolte presso l'Ufficio documentazione) che, a suo dire, sarebbero sintomatici di una condotta "mobbizzante" - asseritamente poste in essere nei suoi confronti dai superiori gerarchici nel periodo temporale  ricompreso tra il 2005 e il 2007.
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, evidenzia l'infondatezza del ricorso, anzitutto per l'insussistenza dell'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere e, comunque, dell'elemento soggettivo dell'intento vessatorio e del nesso di causalità tra i fatti asseritamente lesivi e l'evento dannoso affermato: donde l'insussistenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere integrati nel caso di specie gli estremi delle condotte di mobbing.
La causa è passata in decisione all'udienza del 26 maggio 2011.Motivi della decisione
In termini generali, per mobbing (da lavoro) si intende un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere, nell'ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente e che si  risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l'isolamento e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.
Quanto agli specifici presupposti che devono ricorrere perché possa parlarsi di mobbing,  giova innanzi tutto rammentare che tale condotta illecita non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del  lavoro privato), o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (CdS, VI, 6.5.2008 n. 2015; T.A.R. Piemonte, I, 8.10.2008 n. 2438). Per configurare il mobbing non è, quindi, sufficiente un singolo comportamento, dovendosi piuttosto riscontrare una diffusa ostilità proveniente dall'ambiente di lavoro che si realizzi in una pluralità di condotte, frutto di una vera e  propria strategia persecutoria, avente di mira
l'emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877; TAR Puglia, Lecce, III, 10.9.2007 n. 3143; TAR Lombardia, Milano, III, 8.3.2007 n. 403).
Inoltre è stato posto in rilievo che il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a  emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (TAR Lombardia, Milano, I, 11.8.2009 n
4581; TAR.  Lazio, Roma, III, 14.12.2006 n. 14604). In altri termini, il mobbing - proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo - non può essere correlato in via esclusiva, ma neanche prevalente, al vissuto interiore del soggetto, ovvero all'amplificazione  da parte di quest'ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita  lavorativa di ciascuno (cfr. TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877).
La sussistenza di una condotta mobbizzante deve dunque essere esclusa qualora la valutazione complessiva dell'insieme di  circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare "singulatim" elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante  nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (CdS, IV, 21.4.2010 n. 2272; VI, 1.10.2008 n. 4738; V, 27.5.2008 n. 2515).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza (TAR Perugia, I, 24.9.2010 n. 469), nell'esaminare i casi di preteso mobbing il giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato,  infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica. Dall'altro, è possibile che gli atti del datore di lavoro (pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte,
anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può, anzi,  essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come  ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale. Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando l'ambiente di lavoro presenta delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate (come i Corpi di Polizia), caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni  possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e  non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti, in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall'interessato può
essere quanto mai fuorviante.
In estrema sintesi, dunque, gli elementi strutturali della condotta mobizzante sono dati dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; dall'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore.
Ai fini risarcitori è quindi necessaria: 1) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cas#################### Civ., sez. lav., 17/02/2009 n. 3785); 2) la prova del danno all'integrità subito; 3) che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cas#################### civ., III, 8.7.2010 n. 16148).
In tale contesto, peraltro, non è revocabile in dubbio che l'azione risarcitoria da mobbing rinvenga il proprio presupposto nell'espletamento dell'attività lavorativa da parte del soggetto asseritamente leso e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo su di esso incombente ai sensi dell'art. 2087 c.c.:  al che accede, in modo pacifico, il carattere contrattuale della proposta azione risarcitoria, con la conseguenza che, ricondotta la controversia in questione nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.,  la distribuzione dell'onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro
- in base al principio di inversione dell'onus probandi di cui al  richiamato art. 1218 c.c. - il solo onere di provare l'assenza di una colpa a sè riferibile (in tal senso, ex plurimis, Cas#################### civ., sez. lav., 8.5.2007 n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie oggettiva, difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l'evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l'evento dannoso (cfr., in tal senso, CdS, VI, 13.4.2010 n. 2045).
Orbene, alla luce delle surriferite coordinate ermeneutiche il ricorso non merita accoglimento.
A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'asserito comportamento "mobbizzante" tenuto dall'Amministrazione si basa su due sole vicende e che l'Amministrazione ha analiticamente confutato la prospettata idoneità offensiva della propria condotta con argomentazioni che appaiono adeguatamente documentate, il ricorrente non  fornisce alcuna prova sul piano oggettivo della "condotta persecutoria"  contestata - sotto il profilo oggettivo, invero, i denunciati comportamenti posti in essere dall'Amministrazione resistente nei confronti dell'odierno ricorrente non si manifestano con carattere unitariamente persecutorio e discriminante - e sul piano soggettivo dell'intento persecutorio dell'Amministrazione datrice di lavoro.
In relazione, peraltro, agli episodi descritti dall'interessato il collegio, oltre a ribadire che il giudice, nel valutare l'operato del datore di lavoro, deve tener conto delle peculiarità di un contesto lavorativo qual è quello militare (nel quale non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni  possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e  non tutte le carenze possono essere tollerate), osserva che la documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente - e cioè la relazione 19.3.2008 del Comandante della Regione Carabinieri del #################### a  cui la difesa erariale si richiama (e che, proprio in ragione della provenienza, non può essere ragionevolmente tacciata di mancanza di obiettività): a tal proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che se è vero che la difesa dell'Amministrazione non ha contestato l'effettività
degli "affermati e perpetrati episodi" (cfr. la memoria 12.5.2011 del ricorrente), è altresì vero che ne ha contestato la sua qualificazione come "mobbing"  per insussistenza degli elementi caratterizzanti tale istituto, sicchè non appare comprensibile come, in applicazione dell'art. 115, I comma cpc, ciò dovrebbe "condurre.....all'accoglimento del ricorso" - offre elementi che smentiscono la prospettazione del ricorrente.
S'intende far riferimento, in particolare, alla vicenda secondo cui il ricorrente, autodefinitosi "autore e creatore del  progetto di lavoro strutturale eseguito con criteri "rivoluzionari" non  tradizionali....che hanno consentito all'Amministrazione la catalogazione di tutte le carriere dei Militari dell'Arma del ####################" mediante la realizzazione di un "supercasellario", sarebbe stato inopinatamente sostituito, "senza alcun preavviso, come responsabile dell'area, con il maresciallo UPS ####################". Ora, in disparte la considerazione che l'avvicendamento del personale nei vari uffici è fisiologico nella Pubblica Amministrazione e, soprattutto, nell'ambiente  militare; in disparte, altresì la considerazione che il menzionato "supercasellario" sembra ridursi "a un database (foglio excel), già esistente e creato dal maresciallo #################### in forza anni prima al Servizio amministrativo ed utilizzato
dagli appuntati #################### e #################### prima dell'arrivo del maresciallo ####################" (cfr. la relazione dell'Amministrazione, pag. 7): nel caso di specie la sostituzione, a cui non appare connessa alcuna intenzionalità vessatoria, risulta giustificata anche da ragioni organizzative, e cioè dalla "incapacità dello #################### a confrontarsi con serenità nei rapporti interpersonali, per cui sorgeva l'impellente necessità e l'opportunità di collocare altro maresciallo nel medesimo ufficio, allo scopo di migliorare i rapporti di comprensione, così come infatti è accaduto con l'arrivo del maresciallo #################### che, prima dell'assenza per malattia del maresciallo ####################, era già riuscito a riportare un clima distensivo e collaborativo tra tutti i militari presenti, invogliandoli a lavorare in piena sintonia tra loro e riuscendo anche ad eliminare qualsiasi arretrato" (cfr. la relazione cit., pag. 12).
Quanto, poi, all'ulteriore episodio relativo alla  "Grande Uniforme Storica", non vi è alcun motivo per dissentire da quanto affermato dal Comandante della Regione secondo cui il 31 maggio 2007 il ricorrente, dopo aver svolto le prove per la cerimonia della Festa del'Arma come guardia in GUS, "chiese un colloquio con il suo Capo  ufficio e nella circostanza segnalò di non gradire la partecipazione alla cerimonia....A tale proposito giova ricordare che lo ####################, lo stesso giorno, si recava presso l'infermeria....ove rappresentava, al medico presente, un suo "disagio" nell'indossare la Grande Uniforme in occasione delle cerimonie. Tale circostanza convinse il Capo di Stato ####################re....a non impiegare lo #################### per la Festa dell'Arma, allo scopo di prevenire improvvise assenze che avrebbero potuto compromettere il complessivo buon esito della cerimonia". Tale assunto risulta peraltro confermato
dallo stesso difensore del ricorrente, che nell'atto introduttivo del presente giudizio afferma espressamente che "l'avere ormai 42 anni pone certamente un qualche disagio al ricorrente, non fosse altro per la circostanza di trovarsi a sfilare con colleghi molto più giovani di lui e senza funzioni di comando: uno tra i tanti".
Tenuto conto di quanto precede, dunque, il Collegio ritiene che i suesposti episodi di (asserito) conflitto tra il ricorrente e l'Amministrazione militare manchino - ancorchè considerati cumulativamente - di qualsiasi sistematicità, e siano comunque riferibili alla normale condotta del datore di lavoro: donde l'insussistenza dei presupposti, non essendo in essi ravvisabile alcun intento discriminante nei confronti del ricorrente, per accogliere le istanze istruttorie dal medesimo formulate.
Ma, come si è detto, manca del tutto la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio dell'Amministrazione.
Ne consegue che il presente gravame deve essere respinto perché infondato.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.####################
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il #################### (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



MANOVRA: FILT-CGIL, MARTEDI' SCIOPERO 8 ORE TRASPORTI

MANOVRA: FILT-CGIL, MARTEDI' SCIOPERO 8 ORE TRASPORTI

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Stop ai trasporti in occasione dello
sciopero generale della Cgil di martedi' 6 settembre: resteranno
fermi 8 ore aerei, treni, bus e traghetti.
In particolare, spiega la Filt-Cgil, piloti, assistenti di
volo e personale di terra degli aeroporti scioperano dalle 10
alle 18. Dalle 9 alle 17 lo stop nel trasporto ferroviario e
nelle attivita' di supporto di pulizia delle vetture, di
ristorazione a bordo e di accompagnamento notte. Bus, metro,
tram e ferrovie concesse si fermeranno per 8 ore secondo
modalita' stabilite localmente e nel rispetto delle fasce di
garanzia. A Roma e a Napoli dalle 9 alle 17; a Milano dalle 18 a
fine turno; a Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; a
Bologna dalle 19:30 a fine turno; a Firenze dalle 16 a fine
turno ed a Palermo dalle 8:30 alle 17:30. Interessati allo
sciopero anche navi e traghetti che ritarderanno di 8 ore le
partenze e gli autisti di camion che si fermeranno per tutto
l'arco della giornata come il personale dell'Anas. Secondo
modalita' stabilite localmente lo stop di 8 ore nei porti e
nelle autostrade. Lo sciopero infine interessera' anche
l'autonoleggio, il soccorso autostradale, le autoscuole, i
trasporti funebri e gli impianti a fune.(ANSA).

COM-MRG
04-SET-11 16:08 NNNN

MANOVRA:CAMILLERI E CELESTINI IN PIAZZA A ROMA CON I 'VIOLA' AUMENTANO ADESIONI A MANIFESTAZIONE 10-11/9 CONTRO IL GOVERNO

MANOVRA:CAMILLERI E CELESTINI IN PIAZZA A ROMA CON I 'VIOLA'
AUMENTANO ADESIONI A MANIFESTAZIONE 10-11/9 CONTRO IL GOVERNO
(ANSA) - ROMA, 4 SET - L'appello pubblicato su
www.ilpopoloviola.it, lanciato da tantissime firme autorevoli
della cultura, del giornalismo e dello spettacolo,
per una grande manifestazione il 10 e 11 settembre a Roma, ''sta
circolando in maniera virale su tutto il web - spiega il blogger
dei Viola Gianfranco Mascia - e sta raccogliendo decine di
migliaia di adesioni da parte del popolo della Rete.''
''Alle firme di Flores d'Arcais, Beha, Dario Fo, Alessandro
Gilioli, Giulia Innocenzi, Margherita Hack, si sono aggiunte in
queste ore quella di Andrea Camilleri, di Ascanio Celestini e di
Giorgio Cremaschi'', afferma Mascia.
''Tutti insieme per ribadire l'esigenza di ribellarsi ai
privilegi della Casta, i costi della politica e della corruzione
e la necessita' di dire No ad una manovra iniqua e che non
colpisce i responsabili di questa situazione: banchieri e
politici - prosegue Mascia - Per questo sara' importante la
mobilitazione del 10 e 11 settembre che stiamo autorganizzando
con i cittadini indignati di Roma e di tutta Italia,
con assemblee popolari.''
''L'invito che facciamo - prosegue Mascia - e' a essere con
noi a Roma il 10 settembre alle 14 in piazza della Repubblica
per la ''Camminata verso l'Assemblea'' che si concludera' in
P.zza San Giovanni dove, dalle 17 in poi si svolgeranno
assemblee autorganizzate nelle tende che pianteremo, fino al
giorno successivo''.
Le assemblee preparatorie si terranno oggi dalle 17 in poi, e
domani, il 7 e l'8 settembre dalle 19 in poi in Piazza San
Giovanni a Roma, accanto alla statua di San Francesco.(ANSA).

COM-LAL
04-SET-11 17:14 NNNN

Manovra/ Camusso: Modifiche annullano Statuto, non solo art.18

Manovra/ Camusso: Modifiche annullano Statuto, non solo art.18
Governo autoritario distrugge autonomia parti

Roma, 4 set. (TMNews) - Le modifiche volute dalla maggioranza di
governo all'articolo 8 indicano la volontà di annullare il
contratto collettivo nazionale di lavoro e di cancellare lo
Statuto dei lavoratori, e non solo l'articolo 18, in violazione
dell'articolo 39 della Costituzione e di tutti i principi di
ugugaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama.
E' l'allarme che lancia il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, dopo le modifiche apportate in commissione
Bilancio del Senato all'articolo 8 della manovra che dà ulteriori
poteri ai conteratti aziendali,

red-eco

041725 set 11

MANOVRA: CAMUSSO, GOVERNO AUTORITARIO DISTRUGGE AUTONOMIA PARTI

MANOVRA: CAMUSSO, GOVERNO AUTORITARIO DISTRUGGE AUTONOMIA PARTI =
(AGI) - Roma, 4 set - "Il governo sconfitto sulle pensioni
vuole ora distruggere l'autonomia e l'autorevolezza del
sindacato e, cosi' come per le pensioni, i segretari di Cisl e
Uil non si accorgono di quello che sta succedendo e parlano
d'altro". E' quanto afferma il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, commentando l'emendamento della maggioranza
sull'articolo 8 della manovra in tema di 'contrattazione
collettiva di prossimita''.
Per la numero uno di Corso d'Italia "le modifiche vuole
dalla maggioranza di governo all'articolo 8 indicano la
volonta' di annullare il contratto collettivo nazionale di
lavoro e di cancellare lo Statuto dei lavoratori, e non solo
l'articolo 18, in violazione dell'articolo 39 della
Costituzione e di tutti i principi di uguaglianza sul lavoro
che la Costituzione stessa richiama. Infine - aggiunge - negano
il principio di rappresentativita' che non puo' che essere dato
dall'iscrizione al sindacato e dal voto dei lavoratori che
viene invece escluso dalle modalita' previste dall'articolo 8".
Inoltre, prosegue Camusso, "nessuno ci racconti che
quell'articolo e' coerente con l'ipotesi di accordo del 28
giugno con Confindustria che aveva come cardini il ruolo del
contratto collettivo nazionale di lavoro e la misura della
rappresentativita' connessa al voto dei lavoratori: tanto che
in assenza del voto dei rappresentanti sindacali si rendeva per
la prima volta obbligatorio, in un accordo con le controparti,
il voto dei lavoratori".
"Vogliamo ancora una volta sottolineare - prosegue la
Camusso - il comportamento autoritario del governo che
interviene sull'autonomia contrattuale delle parti con una
scelta senza precedenti nella storia della nostra Repubblica.
Tutto cio', oltre a confermare le ragioni dello sciopero
proclamato dalla Cgil per martedi' 6 settembre, dice anche che
la scelta esplicita di questo governo e' quella di impedire che
le parti sociali abbiano un ruolo positivo nel contribuire al
superamento della crisi e per favorire la crescita. E' utile -
conclude Camusso - che Confindustria, Cisl e Uil traggano le
conseguenze di tutto cio'". (AGI)
Lda
041740 SET 11

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SCIOPERO: DI PIETRO, IN PIAZZA IL 6 PER LIBERARE L'ITALIA

SCIOPERO: DI PIETRO, IN PIAZZA IL 6 PER LIBERARE L'ITALIA =

Roma, 4 sett. (Adnkronos) - "Il 6 settembre noi dell'Italia dei
Valori saremo in piazza con tutti i cittadini e i lavoratori che
protestano contro una manovra in cui ormai c'e' una sola cosa chiara:
che a pagare non saranno ne' i privilegiati ne' i corrotti, non sara'
la casta, i grandi evasori e gli speculatori ma, come al solito, i
poveri cristi e la gente onesta''. E' quanto scrive sul suo blog il
leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

''Noi abbiamo aderito allo sciopero proclamato dalla Cgil sin
dal primo momento - aggiunge l'ex magistrato - senza metterci a
cercare il pelo nell'uovo, senza nasconderci dietro distinzioni
ipocrite, senza dire che la manovra era disastrosa pero', chissa'
perche', non era giusto scioperare per fermarla. Poi, dopo aver
aderito senza dare un colpo al cerchio e uno alla botte, abbiamo
iniziato ad adoperarci responsabilmente per evitare lo sciopero,
perche' sappiamo benissimo che uno sciopero generale e' sempre una
scelta dolorosa, prima di tutto per i lavoratori a cui costa quattrini
sonanti. Ma lo abbiamo fatto sapendo che c'era un solo modo per
evitarlo: rimuovere i motivi che lo avevano provocato modificando e
migliorando radicalmente la manovra''.

''Questo sciopero e' l'inizio di una mobilitazione che
proseguira' nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche di
fronte ai Palazzi del potere - spiega il leader IdV - e' facile
prevederlo, perche' sappiamo che il peggio deve ancora arrivare. Tra
pochi giorni riaprono le scuole, e i nostri figli ancora non sanno se
avranno i professori, i presidi, i banchi. Le fabbriche hanno gia'
riaperto, ma la crisi non e' passata come raccontava fino a poche
settimane fa Berlusconi, e milioni di persone, soprattutto giovani,
resteranno per l'ennesimo anno senza lavoro e ormai quasi senza
nemmeno piu' ammortizzatori sociali''.

(Pol-Mon/Col/Adnkronos)
04-SET-11 13:48

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Il certificato medico arriva sul telefonino

Il certificato medico arriva sul telefonino

Una nuova applicazione per piattaforma Apple e prossimamente anche per Android consente ai medici di base di inviare all'Inps i certificati direttamente dal loro dispositivo mobile


Nasce da una collaborazione tra la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia (Fimmg) e Senetech, nuova software house italiana costituita da un gruppo di sviluppatori, un nuovo progetto che punta a semplificare le comunicazioni tra i medici di famiglia e l'Inps. Un progetto che trova la sua concreta realizzazione in “iMedCertificati”, un'applicazione per iPhone e iPad e prossimamente anche per Android, che consente di compilare i certificati di malattia e di inviarli all'Inps per via telematica.

L'applicazione, disponibile gratuitamente sull'App Store, si attiva con un codice riservato, naturalmente, agli iscritti alla Fimmg e che deve essere richiesto via email all'indirizzo app.iphone@fimmg.org indicando il proprio nominativo e la data di nascita o codice fiscale. I medici possono inserire l'anagrafica completa dei loro assistiti oppure possono importarla attraverso un file csv, con la garanzia di poterla modificare quando se ne presenta la necessità e di disporre sempre di un backup. Partendo dall'anagrafica degli assistiti, possono poi inviare i certificati di malattia direttamente dal proprio dispositivo senza necessità di doversi recare in ufficio o in studio per espletare la pratica. Il certificato può essere creato in formato Pdf, predisposto dunque per l'invio via posta elettronica, oppure il protocollo può essere inviato anche via sms: il sistema è conforme alle specifiche imposte da Ministero dell'Economia e Finanze.

www.fimmg.org

La pratica della professione infermieristica: il 17% degli infermieri accidentalmente esposti a chemioterapia

La pratica della professione infermieristica: il 17% degli infermieri 
accidentalmente esposti a chemioterapia

Questo studio presso la University of Michigan Comprehensive Cancer Center ha rilevato che il 17% degli infermieri nel settore ambulatoriale hanno subito un'esposizione accidentale della pelle o degli occhi con farmaci chemioterapici tossici e mette in guardia l'importanza di attuare misure volte a migliorare la sicurezza dei caregivers che si occupano di questi farmaci altamente tossici. Risultati pubblicati nell'edizione online della rivista BMJ Qualità e Sicurezza.
Questo è il primo studio solo punto la nuova vulnerabilità di sicurezza nella pratica infermieristica. Condotto su 1.339 infermieri oncologia che si prendono cura del cancro asura come paziente esterno in uno stato degli Stati Uniti quale viene fornito il 84% della chemioterapia in ambito ambulatoriale.
"Ogni esposizione non intenzionale della pelle o degli occhi può essere altrettanto pericoloso come una puntura", spiega l'autore dello studio Christopher Friese, professore alla School of Nursing dell'Università del Michigan.
Quali misure per l'esposizione involontaria di chemio? "Abbiamo preso provvedimenti per ridurre gli episodi di punture e AES. Ma non abbiamo adottato alcuna misura per evitare l'esposizione ai prodotti di chemioterapia ", ha detto il professor Friese. Negli Stati Uniti, di raccomandazioni di buone pratiche sono state emesse dal Istituto nazionale per la sicurezza e la salute , ma linee guida non sono vincolanti. Queste raccomandazioni includono l'uso di camici, guanti e altri indumenti protettivi durante la manipolazione farmaci chemioterapici.
Il "solo" l'esercizio è quello con l'esposizione maggiore , rivelano gli autori dello studio, rispetto a squadre ambulatoriali più strutturato. Pratiche a due o più infermieri sono meno rischiosi. "Questo sondaggio mostra che il carico di lavoro, l'organizzazione e la qualità delle condizioni di lavoro sta dando i suoi frutti ed è probabile che per ridurre i rischi professionali.
A differenza di AES (esposizione accidentale al sangue), un virus è coinvolto e in cui specifici trattamenti preventivi può essere data, è più difficile collegare l'esposizione a chemioterapia effetti diretti, quindi un più difficile per i sistemi sanitari di questi incidenti.
L'esposizione involontaria alla chemioterapia, tuttavia, può influire sul sistema nervoso, riproduttivo e conferisce un rischio di cancro del sangue.



Fonte : SANTELOG