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venerdì 18 agosto 2017

DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (17G00137) (GU n.192 del 18-8-2017)



DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, di attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria. (17G00137) 
(GU n.192 del 18-8-2017)
 
 Vigente al: 19-8-2017  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p); 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1  dello  stesso
articolo, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sul decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e  sulle
integrazioni e modifiche apportate al  suddetto  decreto  legislativo
con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del  6  aprile
2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
                               Art. 2 
 
                       Modifiche alle premesse 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo  il
capoverso  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:». 
                               Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.  171  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto
del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a  7-sexies»,
e le parole: «in modo paritario» sono soppresse; 
    b)  al  comma  6,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «formativi  e
professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque  avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale»,
e le  parole:  «abilitazioni  professionali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «corsi di perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di
ambito  manageriale  e  organizzativo   svolti   presso   istituzioni
pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di  almeno
50 ore, con  esclusione  dei  corsi  gia'  valutati  quali  requisito
d'accesso»; 
    c) al  comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  «75  punti»  sono
sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo  le
parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le  seguenti:  «che  e'
pubblicato  secondo   l'ordine   alfabetico   dei   candidati   senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»; 
    d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza  dirigenziale
maturata  nel  settore  sanitario,  pubblico  o   privato,   di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), la  Commissione  fa  riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
  7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla  Commissione,  di
cui  al  comma  6,  lettera  a),  e'  esclusivamente  l'attivita'  di
direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura  o  dell'organismo
ovvero di  una  delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con  autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore  pubblico
e privato. Non si considera  esperienza  dirigenziale  valutabile  ai
sensi del presente comma l'attivita' svolta  a  seguito  di  incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
  7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente  le   esperienze
dirigenziali  maturate  dal  candidato  negli  ultimi   sette   anni,
attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non  superiore  a  60
punti, tenendo conto per ciascun  incarico  di  quanto  previsto  dal
comma 6, lettera a). In particolare: 
    a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero
di risorse umane e al  valore  economico  delle  risorse  finanziarie
gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; 
    b) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; 
    c) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza   dirigenziale   che   ha
comportato il coordinamento e la responsabilita'  di  piu'  strutture
dirigenziali. 
  7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti. Il punteggio per ciascuna  esperienza  dirigenziale  valutata,
per la frazione superiore  all'anno,  e'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale previsto per quella specifica  esperienza  dirigenziale.  Nel
caso di  sovrapposizioni  temporali  degli  incarichi  ricoperti,  e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza
dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere  attribuito  il
maggior punteggio. 
  7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e  professionali
posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo
non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui  al
comma 6, lettera b).». 
                               Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  171  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «commissione
regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della
Regione, secondo modalita' e criteri  definiti  dalle  Regioni,»;  al
quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre  e  non  superiore  a
cinque,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo il quarto periodo, e' inserito  il  seguente:
«La nuova nomina, in caso di decadenza e di  mancata  conferma,  puo'
essere effettuata anche mediante l'utilizzo  degli  altri  nominativi
inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa  ad  una
selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre  anni  e
purche' i candidati inclusi  nella  predetta  rosa  risultino  ancora
inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dal   decreto
legislativo n. 171 del 2016. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro della  salute  17  ottobre  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Lorenzin, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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