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mercoledì 18 aprile 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 28 febbraio 2018 Modalita' attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. (18A02619) (GU n.90 del 18-4-2018)



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2018

Modalita' attuative e strumenti operativi  della  sperimentazione  su
strada  delle  soluzioni  di  Smart  Road  e  di  guida  connessa   e
automatica. (18A02619)

(GU n.90 del 18-4-2018)




                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  377/2014  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 3 aprile  2014,  che  istituisce  il  programma
Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010;
  Vista la direttiva n.  2010/40/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale  per  la  diffusione
dei sistemi di  trasporto  intelligenti  nel  settore  del  trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
  Vista  la  legge  24  dicembre   1969,   n.   990,   e   successive
modificazioni,    recante:    «Assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti»;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  di  seguito
codice della strada, e, in particolare, l'art. 13, comma 6;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), il quale prevede che agli
organi di governo spetta la definizione, tra  l'altro,  di  direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'art.  8  il  quale,  ai  fini  del  recepimento  della
richiamata  direttiva  n.  2010/40/UE,  stabilisce   i   settori   di
intervento costituenti  obiettivi  prioritari  per  la  diffusione  e
l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di  sistemi  di  trasporto
intelligenti sul territorio nazionale;
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 214, comma
3;
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare,  l'art.
1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione  su  strada  delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica,  prevedendo
che con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito  il  Ministro  dell'interno,  sono  definiti   le   modalita'
attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento  di
autorizzazione  alla  circolazione  di  prova  dei  veicoli»,  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, che  elenca  i  soggetti  autorizzati
alla circolazione di prova per i  quali  non  sussiste  l'obbligo  di
munire della carta di circolazione i relativi veicoli;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1°  giugno  2001,
emanato ai sensi del su  indicato  art.  13,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio  2002,  che  definisce  le
modalita' con cui gli enti proprietari delle  strade  sono  tenuti  a
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade
e le loro pertinenze;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto   con   il   Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 1° febbraio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 febbraio 2014, n. 44, che adotta il Piano di azione nazionale  sui
Sistemi intelligenti di trasporto - ITS;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232, con  il  quale
e'  stata   soppressa   la   Struttura   tecnica   di   missione   e,
contestualmente, istituita la nuova «Struttura  tecnica  di  missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza»;
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione   al   Consiglio,   al
Parlamento europeo, al Comitato economico  e  sociale  europeo  e  al
Comitato delle  regioni  COM(2010)308  del  14  giugno  2010:  «Piano
d'azione  relativo  alle  applicazioni   del   sistema   globale   di
radionavigazione via satellite (GNSS)», SEC(2010)716 e  SEC(2010)717,
che sollecita la diffusione delle applicazioni  basate  sull'uso  del
sistema EGNOS e di Galileo in Europa;
  Vista  la  Comunicazione  dalla  Commissione  al   Parlamento,   al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle Regioni COM(2016) 766 del  30  novembre  2016:  «Una  strategia
europea per i sistemi di trasporto  intelligenti  cooperativi,  prima
tappa verso una mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata»;
  Vista la dichiarazione sulla cooperazione  nel  campo  della  guida
autonoma sottoscritta ad Amsterdam il 15 aprile 2016 dai Ministri dei
trasporti dell'Unione europea;
  Considerato che la diffusione dei sistemi ITS comprende, come parte
essenziale,   un   processo   di   trasformazione   digitale    verso
infrastrutture  viarie  tecnologicamente  avanzate  definite   «Smart
Road»;
  Considerato che la trasformazione digitale verso  le  «Smart  Road»
avviene in piena sintonia  con  i  processi  di  governo  e  gestione
dell'innovazione del settore  in  atto  in  Europa,  con  particolare
riferimento alla Piattaforma europea C-ITS  e  alla  iniziativa  GEAR
2030;
  Premesso che i criteri alla base  del  processo  di  trasformazione
digitale  e  le  specifiche  tecniche  e  prestazionali  sono   stati
condivisi con i principali portatori di  interesse  del  settore  nel
corso di un articolato  processo  partenariale  iniziato  nel  giugno
2016;
  Considerato che il processo sopra descritto si articola in coerenza
con gli indirizzi e le azioni della strategia  «Connettere  l'Italia»
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui  contenuto
e' quello dell'allegato Infrastrutture  al  DEF  2016,  approvato  in
Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, con  particolare  riferimento
alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale  esistente  e  la
realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise;
  Ritenuto opportuno applicare il processo di trasformazione digitale
almeno alle infrastrutture stradali della rete TEN-T, con riferimento
ai livelli core e comprehensive, nonche' alle nuove infrastrutture  o
tratte infrastrutturali preesistenti  di  collegamento  tra  elementi
della  rete  TEN-T,  estendendolo   progressivamente   a   tutte   le
infrastrutture  appartenenti  al  Sistema  nazionale  integrato   dei
trasporti, SNIT, la cui identificazione effettuata dal Piano generale
dei  trasporti  e  della  logistica  del  2001  e'   stata   adeguata
nell'allegato  «Connettere  l'Italia»  al  Documento  di  economia  e
finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile
2017, e ad altre infrastrutture di completamento da identificare  con
successivi atti di questo dicastero;
  Considerata la veloce dinamica  dell'innovazione  nelle  tecnologie
del settore, che le ricerche e le sperimentazioni internazionali  sui
veicoli automatizzati rendono reale la possibilita' che tali  veicoli
sono destinati ad essere progressivamente introdotti sui mercati  nei
prossimi anni e che i governi  di  vari  paesi  gia'  indirizzano  il
processo di ricerca in modo da rendere concreti i potenziali vantaggi
di sicurezza ed efficienza del traffico stradale;
  Considerato, altresi', che una fase  inevitabile  del  processo  di
sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di  laboratorio  e  in
sede protetta, e prima dell'introduzione  sul  mercato,  riguarda  le
necessarie prove su strada dei veicoli automatizzati;
  Considerato che le infrastrutture stradali e i servizi  C-ITS  sono
destinate a interagire sempre piu' in futuro con i veicoli ad elevati
livelli di automazione e connessione che le percorrono;
  Sentito il Ministro dell'interno;

                                Emana
                        il seguente decreto:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  a) «TEN-T», Trans-European Network - Transport;
  b) «SNIT», Sistema nazionale integrato dei trasporti;
  c) «PGTL», Piano generale dei trasporti e della logistica;
  d) «C-ITS», Sistema di trasporto intelligente cooperativo,  secondo
le definizioni della piattaforma europea C-ITS;
  e)  «BIM»,  Building  Information  Modeling,  come  applicato  alle
infrastrutture lineari di trasporto:
  f) «veicolo a guida automatica», un veicolo  dotato  di  tecnologie
capaci  di  adottare  e  attuare   comportamenti   di   guida   senza
l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti  stradali  e
condizioni esterne. Non e' considerato veicolo a guida automatica  un
veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane
secondo le  regole  vigenti  e  dotato  di  uno  o  piu'  sistemi  di
assistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore  al  solo
scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi  e  che
comunque necessitano di una continua partecipazione attiva  da  parte
del conducente alla attivita' di guida;
  g) «tecnologie di guida automatica», le tecnologie  innovative  per
la guida automatica basate su sensori di  vario  tipo,  software  per
l'elaborazione dei dati dei sensori e l'interpretazione di situazioni
nel  traffico,  software  di  apprendimento,  software  per  assumere
decisioni  di  guida  e  per  la  loro  attuazione,  componenti   per
l'integrazione   con   il   veicolo   tradizionale,   che   rientrano
nell'oggetto della sperimentazione  su  strada  di  cui  al  presente
decreto;
  h) «operativita' in modo automatico», la  modalita'  operativa  del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di  guida  automatica
sono inserite e assumono il pieno controllo del veicolo;
  i) «operativita' in  modo  manuale»,  la  modalita'  operativa  del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di  guida  automatica
sono disinserite e il pieno controllo  del  veicolo  e'  assunto  dal
conducente;
  j) «supervisore»: l'occupante del veicolo, il quale  dovra'  essere
sempre   in   grado   di   assumere   il   controllo   del    veicolo
indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque
momento se ne presenti la necessita', agendo sui comandi del  veicolo
in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto,  e'
il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne  assuma  la
guida effettiva, in modalita' manuale, assume il ruolo di conducente;
  k) «sistema sperimentato», l'insieme del veicolo a guida automatica
autorizzato alla  sperimentazione,  del  supervisore  e  di  tutti  i
sottosistemi che concorrono  alla  sperimentazione,  ivi  compresi  i
sistemi di monitoraggio, registrazione e i sistemi di comunicazione e
interazione per il supervisore;
  l)  «richiedente»,  il  soggetto  che  chiede  l'autorizzazione   a
sperimentare su strade pubbliche il veicolo a guida automatica;
  m) «titolare dell'autorizzazione», e' il soggetto a  cui  e'  stata
rilasciata l'autorizzazione alla sperimentazione su strade  pubbliche
del veicolo a guida automatica;
  n) «soggetto autorizzante», il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che.  conformemente  alle  modalita'  di  cui  al  presente
decreto, rilascia l'autorizzazione  alla  sperimentazione  su  strade
pubbliche del veicolo a guida automatica;
  o) «sistemi cooperativi V2I», sistemi di interazione tra veicoli  e
infrastruttura  capaci  di  veicolare  informazioni  e   servizi   di
interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico;
  p) «sistemi  cooperativi  V2V»,  sistemi  per  l'interazione  e  la
collaborazione tra veicoli;
  q) «guida connessa», condizione di guida  del  veicolo  in  cui  lo
stesso adotta sistemi cooperativi V2I ovvero V2V;
  r) «sperimentazione in sede protetta», sperimentazione del  veicolo
a  guida  automatica  su  infrastrutture  non  aperte  alla  pubblica
circolazione,  quali  ad  esempio   piste   di   prova,   oppure   su
infrastrutture    esplicitamente    riservate,     all'atto     della
sperimentazione, ai veicoli a guida automatica;
  s) «percorrenza di prova», il  numero  di  chilometri  percorsi  in
precedenti sperimentazioni su strada  effettuate  come  disposto  dal
presente decreto, ovvero attestati da enti o organismi internazionali
o appartenenti ad  altri  Stati  che  adottano  processi  formali  di
autorizzazione a prove su strada, in sessioni di  sperimentazione  in
sede protetta o in ambienti di simulazione di guida caratterizzati da
condizioni  di  traffico  realistiche,  certificati  come  tali   con
dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte  di  un
ingegnere abilitato iscritto al relativo albo professionale.

                               Art. 2


                      Definizione di Smart Road

  1. Si definiscono Smart Road  le  infrastrutture  stradali  per  le
quali e' compiuto, secondo le specifiche funzionali di  cui  all'art.
6, comma 1,  un  processo  di  trasformazione  digitale  orientato  a
introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio  del  traffico,
modelli di  elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni,  servizi
avanzati   ai   gestori   delle   infrastrutture,    alla    pubblica
amministrazione  e  agli  utenti  della  strada,  nel  quadro   della
creazione     di     un     ecosistema     tecnologico     favorevole
all'interoperabilita'  tra  infrastrutture   e   veicoli   di   nuova
generazione.
  2. Il processo di trasformazione digitale di  cui  al  comma  1  e'
finalizzato:
    a) alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di  deflusso  ai
fini del miglioramento:
  1) della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio  ed  alla
guida;
  2) della gestione del traffico;
  3) della informazione avanzata ai viaggiatori;
  4) della resilienza delle  reti  e  della  gestione  degli  scenari
ordinari e di intervento;
  b) alla sicurezza stradale  con  la  introduzione  di  soluzioni  e
servizi innovativi abilitati dalle tecnologie;
  c) alla interoperabilita' con i veicoli  di  nuova  generazione  ed
alla messa in  esercizio  di  servizi  C-ITS,  a  partire  da  quelli
denominati «Day-1» dalla piattaforma europea C-ITS.
  3. Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del
comma 1, e', altresi', avviato, secondo le specifiche  funzionali  di
cui all'art.  6,  comma  3,  un  processo  di  ulteriore  adeguamento
tecnologico finalizzato a realizzare:
  a)  una  opportuna  e   moderna   modalita'   di   rappresentazione
cartografica;
  b) metodologie  di  gestione  e  verifica  dei  dati  di  progetto,
costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del
BIM;
  c) sistemi di monitoraggio  orientati  alla  sicurezza  strutturale
degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.

                               Art. 3


                              Finalita'

  1. Finalita' del presente decreto e' promuovere  la  valorizzazione
del  patrimonio  infrastrutturale  esistente,  la  realizzazione   di
infrastrutture utili, l'adeguamento  tecnologico  della  rete  viaria
nazionale coerentemente con il quadro comunitario e internazionale di
digitalizzazione delle infrastrutture stradali, anche a  supporto  di
veicoli connessi e con piu' avanzati livelli di assistenza automatica
alla guida, nonche' ridurre l'incidentalita' stradale e assicurare la
continuita' con i servizi europei C-ITS.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila in modo
tale che tutti gli interventi relativi alle infrastrutture viarie  di
nuova costruzione e tutti  gli  interventi  di  rinnovo,  innovazione
tecnologica, costruttiva e funzionale e manutenzione, aventi  o  meno
carattere straordinario, delle infrastrutture viarie esistenti  della
rete primaria nazionale, si adeguano ai canoni funzionali delle Smart
Road, nonche' ai  relativi  canoni  implementativi,  conformemente  a
quanto previsto  dal  presente  decreto  e  dagli  atti  normativi  e
applicativi che ne derivano.

                               Art. 4


                       Ambito di applicazione

  1.  Il  processo  di  trasformazione  digitale  e'  applicato  alle
infrastrutture stradali della TEN-T, core e comprehensive, nonche'  a
nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T, e
progressivamente a tutte  le  infrastrutture  appartenenti  al  primo
livello dello SNIT, secondo le tempistiche e le modalita' di  cui  al
presente decreto.
  2. La identificazione dei livelli SNIT e' quella definita dal  PGTL
del  2001,  come  adeguata  nell'allegato  «Connettere  l'Italia»  al
Documento di economia e finanza 2017.

                               Art. 5


                  Classificazione delle Smart Road

  1.  Le  Smart  Road  sono   classificate   secondo   le   tipologie
identificate come «I» e «II».
  2. Rientrano nella tipologia I le infrastrutture appartenenti  alla
rete  TEN-T,  core  e  comprehensive,  e,  comunque,  tutta  la  rete
autostradale.
  3. Rientrano nella tipologia II le infrastrutture  appartenenti  al
livello 1 dello SNIT,  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  e  non  gia'
classificate come Smart Road di tipo I.

                               Art. 6


               Specifiche funzionali delle Smart Road

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  le  specifiche  funzionali  del
processo di trasformazione digitale, da  soddisfare  da  parte  delle
Smart Road, sono individuate al paragrafo 4, Tabella 1, dell'Allegato
A «Specifiche funzionali», parte integrante del presente  decreto,  e
sono da implementare in accordo con le Sezioni  da  A  a  C,  di  cui
all'Allegato A medesimo.
  2. Le specifiche funzionali di cui al comma  1  si  applicano  alle
Smart Road di tipo I e  II  conformemente  a  quanto  indicato  nella
Tabella 2 dell'Allegato A.
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, per le Smart Road di tipo I e  di
tipo II e'  inoltre  avviato,  coerentemente  con  la  necessita'  di
garantire  la  proporzionalita'  tra  costi  sostenuti   e   benefici
ottenibili,  un  processo  di  integrazione  della   rappresentazione
cartografica  in  linea   con   gli   standard   e   i   criteri   di
interoperabilita' vigenti, di realizzazione di  una  modellistica  di
tipo BIM, nonche' di un sistema di monitoraggio geotecnico e  per  la
sicurezza strutturale come individuato dalla Sezione D  dell'Allegato
A.
  4. Le specifiche  funzionali  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggette ad aggiornamenti e revisioni mediante decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su segnalazione e con  il  supporto
tecnico dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 20.

                               Art. 7


            Tempistica e modalita' per la implementazione
                     delle specifiche funzionali

  1.   La   implementazione   delle    caratteristiche    funzionali,
conformemente a quanto disposto dall'art. 6, si applica  a  tutte  le
infrastrutture viarie  di  nuova  realizzazione,  ovvero  oggetto  di
potenziamento, per le quali non e' stato ancora approvato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto il progetto preliminare,  e
rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4.
  2. La implementazione delle specifiche funzionali, conformemente  a
quanto disposto dall'art. 6, si  applica  anche  alle  infrastrutture
esistenti rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art.  4,
qualora siano  oggetto  di  interventi  di  innovazione  tecnologica,
costruttiva o funzionale.
  3. Le specifiche funzionali per l'adeguamento tecnologico di tratte
e  infrastrutture  stradali  esistenti  rientranti  negli  ambiti  di
applicazione di cui all'art. 4, anche in assenza di interventi di cui
al comma 2 del presente articolo, si applicano conformemente a quanto
disposto dall'art. 6, secondo la tempistica individuata dalla Tabella
2 del paragrafo 4 delle «Specifiche funzionali» di  cui  all'Allegato
A.
  4. La tempistica di cui al comma 3 e' obbligatoriamente  tenuta  in
considerazione in qualsiasi atto o accordo nuovo o di  rinnovo  o  di
proroga o di conferma riferibile alle convenzioni o  concessioni  che
regolano, a qualsiasi titolo, le infrastrutture viarie in concessione
o gestite mediante concessione o contratto di servizio.

                               Art. 8


                    Costi per la implementazione
                     delle specifiche funzionali

  1.  I  costi  relativi  alla   implementazione   delle   specifiche
funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del  concessionario  della
infrastruttura, del concessionario di servizio o, in  mancanza  delle
precedenti figure, dell'ente a diverso  titolo  gestore,  e  sono  da
considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta  e
secondo le normative e modalita' vigenti,  a  valere  sulle  relative
convenzioni, concessioni o concessioni di servizio.
  2. I costi  di  manutenzione  ricorrente  e  gestione  direttamente
connessi alla implementazione di cui al comma 1 possono essere a loro
volta  riconosciuti,  ove  ammissibili  e  documentati,  secondo   le
modalita' del medesimo comma 1.
  3. Gli investimenti  tecnologici  realizzati  in  difformita'  alle
specifiche, agli ambiti e alle modalita' e  tempistiche  fissate  dal
presente  decreto  possono  essere  riconosciuti  ed   esplicitamente
accettati solo  su  richiesta  dell'interessato,  previa  adeguata  e
dettagliata giustificazione delle difformita' e dei loro motivi.

                               Art. 9


                 Autorizzazione alla sperimentazione
                    di veicoli a guida automatica

  1. La sperimentazione  su  strade  pubbliche  di  veicoli  a  guida
automatica e' autorizzata dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari
generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  chiesta,
singolarmente o in maniera congiunta,  dal  costruttore  del  veicolo
equipaggiato con le tecnologie di  guida  automatica,  nonche'  dagli
istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca  che
conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con  le  tecnologie
di automazione della guida.
  3.  L'autorizzazione  puo'  essere   rilasciata   con   riferimento
unicamente a veicoli che siano gia' stati omologati,  nella  versione
priva delle tecnologie di  guida  automatica,  secondo  la  normativa
vigente.  Rimane  impregiudicata  la  facolta'   per   le   fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro  rappresentanti,
concessionari e commissionari, per i costruttori delle tecnologie  di
guida automatica, nonche' per gli istituti universitari  e  gli  enti
pubblici e  privati  di  ricerca  che  conducono  sperimentazioni  su
veicoli di effettuare prove di validazione  su  strada  di  un  nuovo
modello precedenti l'avvio della produzione in serie,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
  4. L'autorizzazione e' rilasciata  per  uno  o  piu'  veicoli,  con
riferimento  a  ciascuno  dei  quali  e'  indicato  il  proprietario,
appartenenti alla stessa classe e categoria ai sensi dell'art. 47 del
codice  della  strada,  dotati  di  tecnologie  di  guida  automatica
appartenenti ad una  famiglia  omogenea  con  prestazioni  funzionali
simili e in grado di garantire un identico livello  di  sicurezza  su
strada, eventualmente anche in  diverse  versioni.  A  seguito  della
autorizzazione, i veicoli  sono  iscritti  in  un  apposito  registro
tenuto  dal  soggetto  autorizzante  e  ricevono  in   dotazione   un
contrassegno speciale di autorizzazione alla sperimentazione, le  cui
caratteristiche sono stabilite nell'Allegato B, parte integrante  del
presente decreto, che deve essere esposto sia sul lato anteriore  sia
su quello posteriore del veicolo durante l'attivita' sperimentale.
  5. I veicoli autorizzati alla  sperimentazione  circolano,  durante
l'attivita' sperimentale, con targa di prova rilasciata ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001.
  6.   L'autorizzazione   si   riferisce   alla   esecuzione    delle
sperimentazioni su uno o piu' ambiti  stradali  e,  per  ciascuno  di
essi, per le specifiche infrastrutture stradali indicate dal soggetto
richiedente dopo avere ottenuto il nulla osta dall'ente  proprietario
della strada.

                               Art. 10


             Supervisore del veicolo a guida automatica
                     durante la sperimentazione

  1. La conduzione su strada del  veicolo  automatizzato  durante  la
sperimentazione e' effettuata  da  un  supervisore  che  possiede  da
almeno cinque anni la patente di guida per la classe del  veicolo  in
prova, ha superato con successo un corso di guida sicura o  un  corso
specifico per sperimentatori di veicoli a guida automatica presso  un
ente accreditato in uno dei Paesi dell'Unione  europea,  ha  condotto
prove su veicoli a guida automatica in  sede  protetta  o  su  strada
pubblica,  anche  all'estero,  purche'  in  uno  Stato  in   cui   la
sperimentazione dei veicoli a guida automatica e' regolamentata,  per
una percorrenza di almeno mille chilometri e possiede  le  conoscenze
necessarie, adeguatamente documentate, per prendere parte alle  prove
in veste di supervisore.
  2. Il supervisore deve essere in grado di commutare tempestivamente
tra operativita' del veicolo in modo automatico e operativita'  dello
stesso  in  modo  manuale  e  viceversa.   Il   supervisore   ha   la
responsabilita' del veicolo in entrambe le modalita' operative.

                               Art. 11


           Domanda di autorizzazione alla sperimentazione

  1. Il costruttore del veicolo equipaggiato  con  le  tecnologie  di
guida automatica,  nonche'  gli  istituti  universitari  e  gli  enti
pubblici e  privati  di  ricerca  che  conducono  sperimentazioni  su
veicoli equipaggiati con le tecnologie  di  automazione  della  guida
presentano la  domanda  di  autorizzazione  alla  sperimentazione  su
strada  del  veicolo  a   guida   automatica   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione  generale
per la motorizzazione, che contiene:
  a) l'indicazione del proprietario del veicolo a  guida  automatica,
quale soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del  codice  della
strada e dell'art. 2054, comma 3, del codice civile, ovvero di  altro
soggetto obbligato in solido, ai sensi del citato art. 196;
  b) l'indicazione degli  ambiti  stradali  per  cui  la  domanda  e'
presentata e, per ciascun ambito, delle tratte infrastrutturali sulle
quali si intende condurre la sperimentazione;
  c) il richiedente  puo'  proporre,  successivamente  alla  domanda,
l'estensione degli ambiti di cui al punto  a),  indicando  le  tratte
infrastrutturali, per tipologia, per le quali richiede l'estensione e
i motivi della estensione;
  d) la  documentazione  che  dimostra  di  aver  ottenuto  dall'Ente
proprietario  della  strada,  per  ciascuna  tratta  infrastrutturale
proposta, il nulla osta a condurre le prove  sperimentali,  anche  in
caso di richiesta di estensione successiva alla  domanda  di  cui  al
punto b);
  e) l'indicazione,  per  ciascun  ambito  stradale  proposto,  delle
condizioni  esterne,  metereologiche  e  di   visibilita'   e   delle
condizioni delle strade e del traffico in cui le prove possono essere
effettuate e che il veicolo a guida automatica gestisce.
  2. La dichiarazione,  comprovata  dalla  necessaria  documentazione
allegata  alla  domanda,  attesta,  sotto  la   responsabilita'   del
richiedente:
  a) la maturita' delle  tecnologie  oggetto  di  sperimentazione  in
riferimento   agli   ambiti   stradali   per    cui    si    richiede
l'autorizzazione;
  b)  la  descrizione  del  know-how  derivante  dai  fornitori   dei
componenti; del processo di test implementato; delle prove svolte  in
simulazione evidenziando la copertura degli scenari di applicazione e
le deviazioni dagli scenari applicativi  reali  quali  il  numero  di
attori coinvolti e le deviazioni del  sistema  in  ambiente  simulato
rispetto all'ambiente reale quali i sensori non reali  ma  modellati;
delle prove svolte su pista, evidenziando le deviazioni rispetto agli
scenari applicativi reali;
  c) di avere gia' effettuato sperimentazioni  con  veicoli  a  guida
automatica,  anche  diversi  da  quello  per  il  quale  si  richiede
l'autorizzazione,  in  laboratorio  in   simulazione,   eventualmente
mediante simulatori di  guida,  ovvero  in  sede  protetta,  per  una
percorrenza di almeno tremila chilometri, nonche' sperimentazioni  in
laboratorio e sede protetta o su strade pubbliche  anche  all'estero,
purche' in uno Stato in cui la sperimentazione dei  veicoli  a  guida
automatica e'  regolamentata,  per  l'insieme  dei  veicoli  omogenei
oggetto dell'autorizzazione per almeno tremila chilometri  ulteriori.
Le sperimentazioni gia' effettuate e le soglie chilometriche indicate
sono riferite ad ognuno degli ambiti stradali per cui si richiede  il
rilascio dell'autorizzazione, in condizioni di traffico  realistiche,
inclusa  l'interazione  con  altri  veicoli  o  gli  altri   soggetti
normalmente presenti nell'ambito stradale. Eventuali incidenti ovvero
anomalie avvenute durante sperimentazioni gia' effettuate,  anche  in
laboratorio ovvero sede protetta, sono riportati e descritti;
  d) la capacita' del veicolo, in modalita' di guida  automatica,  di
gestire le situazioni prevedibili negli scenari di guida tipici degli
ambiti stradali e delle condizioni esterne per cui viene  chiesto  il
permesso. In particolare, la documentazione deve evidenziare i metodi
di gestione delle particolarita' degli scenari, includendo sistemi di
controllo   del   traffico   quali   rotonde,   semafori,    segnali,
attraversamenti pedonali, lavori in corso; pedoni e  oggetti  inclusi
biciclette, animali, ostacoli, coni; se previsti  tra  le  condizioni
esterne per cui e' fatta richiesta, tipi di ambiente  quali  pioggia,
neve, ghiaccio, nebbia, polvere, notte; interazioni  con  veicoli  di
emergenza, quali pompieri, ambulanze, polizia;
  e) la idoneita' del veicolo, in modalita' di guida automatica,  per
ognuno degli ambiti stradali e delle condizioni esterne  per  cui  si
richiede il rilascio dell'autorizzazione,  ad  attuare  una  reazione
adeguata con riferimento agli scenari  di  guida  tipici  di  ciascun
ambito e, quando non possibile, la possibilita' del  supervisore  del
veicolo automatizzato di intervenire tempestivamente e  mantenere  il
veicolo  in  condizioni  di  sicurezza  in  ogni  momento  nel  corso
dell'intera durata  dell'attivita'  di  sperimentazione;  particolare
attenzione  deve  essere  prestata  ad  eventuali  funzionalita'  che
consentono  di  viaggiare  sincronizzati  in  convoglio,   mantenendo
distanze ridotte tra i veicoli, per dimostrarne la sicurezza;
  f) la  descrizione  della  tecnologia  utilizzata  per  il  veicolo
autonomo; nel caso in cui la richiesta si riferisce a  piu'  versioni
delle tecnologie di  guida  automatica,  deve  essere  analiticamente
descritto l'impatto delle diverse versioni sulle prestazioni e  sulle
funzionalita' rilevanti, con particolare riferimento alla sicurezza;
  g) la descrizione delle protezioni di sicurezza intrinseca  atte  a
scongiurare  gli  accessi  non  autorizzati  ai  sistemi   di   guida
automatica;
  h) l'analisi dei  rischi  associati  all'utilizzo  del  veicolo  in
modalita' di  guida  automatica  nella  circolazione  su  strada,  la
descrizione delle contromisure adottate e i piani di sicurezza per le
prove;
  i) l'elenco dei conducenti del veicolo  a  guida  automatica  e  la
documentazione della formazione effettuata, atta a  garantire  che  i
conducenti siano a conoscenza del comportamento del veicolo  e  siano
in grado di gestire eventuali situazioni di pericolo, dovute a  cause
esterne  o  a  limiti  di  funzionamento  o  malfunzionamento   delle
tecnologie in prova;
  j)  l'elenco  dei  veicoli  a  guida  automatica  da  sottoporre  a
sperimentazione, singolarmente identificati, con l'indicazione  delle
diverse versioni tecnologiche applicate a ciascun veicolo.

                               Art. 12

Caratteristiche   dei   sistemi   di   guida   automatica   ai   fini
  dell'ammissione alla sperimentazione su strade pubbliche
  1. Ai fini dell'autorizzazione alle prove su strade  pubbliche,  il
sistema di guida automatica oggetto di sperimentazione deve:
  a) garantire, in ogni condizione, il rispetto delle norme di cui al
Titolo V del codice della strada e, in generale, operare in  modo  da
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
  b) essere in grado di interagire in sicurezza con tutti i possibili
utenti     della     strada,     nell'ambito     stradale     oggetto
dell'autorizzazione, inclusi gli utenti  piu'  deboli  e  vulnerabili
quali persone a mobilita' ridotta o con disabilita', bambini, pedoni,
ciclisti e motociclisti;
  c) essere idoneo in ogni momento a consentire il passaggio in  modo
semplice ed  immediato  dalla  modalita'  automatica  alla  modalita'
manuale, su azione del  supervisore  del  veicolo  automatizzato.  La
transizione deve avvenire con modalita' e in tempi tali da permettere
il buon esito dell'intervento  del  supervisore.  Tale  idoneita'  e'
documentata nella domanda di autorizzazione;
  d) essere dotato di protezioni  intrinseche  di  sicurezza  atte  a
garantire l'integrita' dei dati e la sicurezza delle comunicazioni  e
tali da scongiurare accessi non  autorizzati  e,  in  ogni  caso,  da
vanificarne gli effetti dannosi o pericolosi;
  e) essere in grado, per tutta la durata delle prove, di  registrare
dati dettagliati con frequenza almeno pari a dieci hertz  e  tali  da
includere almeno:
  1) tempo trascorso dall'inizio della registrazione, coincidente con
l'inizio della sperimentazione;
  2) modo di operazione corrente automatico o manuale;
  3) data, ora, posizione in coordinate WGS84 e velocita' istantanea;
  4) accelerazione istantanea;
  5) distanza percorsa dall'inizio della sperimentazione;
  6) attivazione comandi per la dinamica laterale del veicolo;
  7) attivazione comandi per la dinamica longitudinale del veicolo;
  8) numero  di  giri  al  minuto  del  motore,  o  altro  indicatore
equivalente;
  9) rapporto di marcia innestato, o altro indicatore equivalente;
  10) valore corrente dell'angolo di imbardata, rollio e beccheggio;
  11) utilizzo dei dispositivi di  illuminazione  e  di  segnalazione
visiva e acustica;
  12) dati acquisiti dei sensori facenti parte  del  sistema  oggetto
delle prove;
  13) eventuali messaggi V2V e V2I ricevuti e trasmessi.

                               Art. 13


                           Ambiti stradali

  1. L'autorizzazione alle prove su strada puo' essere richiesta  con
riferimento a uno o piu' dei seguenti ambiti  stradali,  classificati
secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma  2,  del  codice  della
strada:
    a) autostrade e  strade  extraurbane  principali,  tipo  A  e  B,
caratterizzate da:
  1) possibilita' di frenate e manovre ad alte velocita';
  2) possibili lavori in corso;
  3) presenza infrequente di pedoni e oggetti sul manto stradale;
  4) accesso controllato e limitato a rampe;
  5) possibili condizioni deflusso instabile; 
    b) strade extraurbane secondarie, tipo C, caratterizzate da:
  1) possibili lavori in corso;
  2) presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
  3) sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
  4) possibili condizioni  di  traffico  caratterizzato  da  deflusso
instabile, possibilita' di formazione di code  alle  intersezioni  ed
altri fenomeni dovuti a condizioni di deflusso in saturazione;
  5) accessi non controllati;
    c) ambiente urbano e ultimo miglio, tipo D, E e F, caratterizzate
da:
  1. possibili lavori in corso, oggetti  ovvero  ostacoli  sul  manto
stradale;
  2. presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
  3. sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
  4. fenomeni di code, di disturbo al deflusso dovuto ad attivita'  a
bordo strada, di condizioni di  deflusso  saturo  e  sovrasaturo,  di
interferenza con manovre di parcheggio, di parcheggio in doppia fila;
  5. accessi non controllati;
  6. regolatori di velocita' e zone a velocita' controllata, quali le
Zone 30;
  7. zone a traffico limitato e zone pedonali;
  8. aree adibite a parcheggio;
  9. intersezioni non semaforizzate;
  10. strade non asfaltate.

                               Art. 14


                   Adempimenti istruttori da parte
                      del soggetto autorizzante

  1. Il soggetto autorizzante  puo'  richiedere  ogni  documentazione
ritenuta   utile   ai   fini   dell'istruttoria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione. Se lo considera opportuno, e in ogni caso se  il
soggetto richiedente non ha documentato percorrenze di prova  per  un
totale superiore  ai  diecimila  chilometri  pertinenti  agli  ambiti
stradali oggetto della domanda, sono presentati i risultati di  prove
eseguite in laboratorio, in  ambiente  di  prova  controllato  o  con
l'utilizzo di piattaforme software,  che  descrivono  le  logiche  di
reazione ed attuazione automatica,  o  di  intervento  da  parte  del
supervisore, in casi  di  pericolo  imminente.  Tali  logiche  devono
coprire i piu' ricorrenti scenari di rischio per ogni ambito stradale
per cui si richiede autorizzazione ed i  risultati  devono  contenere
una stima degli  esiti  previsti,  ovvero  simulati,  dell'attuazione
delle logiche di reazione. Detti risultati sono validati  da  ente  o
organismo certificato. Nei casi in cui la domanda e' presentata da un
soggetto diverso dal costruttore, il richiedente  presenta  il  nulla
osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo.
  2. Sulle richieste di sperimentazione presentate  e'  acquisito  il
parere dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e  per
il veicolo connesso e a guida automatica di cui all'art. 20.

                               Art. 15


               Contenuto e durata dell'autorizzazione

  1. L'autorizzazione alla sperimentazione  su  strada,  copia  della
quale deve essere conservata  a  bordo  del  veicolo  e  deve  essere
esibita a richiesta degli organi  di  polizia  stradale  in  caso  di
controllo, indica:
  a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle  prove,
con  l'individuazione  del  rispettivo   proprietario,   identificati
mediante numero di telaio; nel caso di prove di validazione su strada
che non facciano uso di un veicolo omologato e  impieghino  un  nuovo
modello precedente l'avvio della produzione in serie, sara' cura  del
richiedente apporre un numero di telaio specifico seguendo gli stessi
criteri utilizzati per i veicoli di normale produzione;
  b) gli ambiti stradali e le relative condizioni meteorologiche,  di
visibilita', di strada e traffico, in cui  ciascun  veicolo  autonomo
potra' circolare, con l'indicazione, per ogni  ambito,  delle  tratte
infrastrutturali ammesse e delle eventuali limitazioni temporali  con
riferimento a determinati periodi o giorni dell'anno;
  c) l'elenco nominativo dei  conducenti  del  veicolo  automatizzato
ammessi allo svolgimento delle prove su strada.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata  di  un  anno  e
puo' essere rinnovata a richiesta del  titolare  dell'autorizzazione.
Alla richiesta di rinnovo,  da  presentare  con  anticipo  di  almeno
trenta  giorni  rispetto  alla   scadenza   dell'autorizzazione,   il
richiedente deve allegare:
  a) il rapporto sulle sperimentazioni  effettuate,  per  il  periodo
decorso fino a trenta giorni prima della presentazione;
  b) il contratto di assicurazione per il nuovo periodo,  rispondente
ai requisiti di cui all'art. 19, con entrata in  vigore  condizionata
al rinnovo dell'autorizzazione;
  c) l'aggiornamento  della  descrizione  delle  tecnologie  e  delle
prestazioni del veicolo;
  d) l'eventuale richiesta di estensione a nuovi ambiti stradali e  a
nuove   infrastrutture,   ovvero   a   nuove   condizioni    esterne,
documentando,  tramite  il  relativo  nullaosta,  la   disponibilita'
dell'Ente proprietario;
  e) l'elenco  aggiornato  dei  veicoli  a  guida  automatica  e  dei
conducenti.
  3. Durante il periodo di  validita'  l'autorizzazione  puo'  essere
estesa,  a  richiesta  motivata  del  titolare   dell'autorizzazione,
qualora si renda necessario integrare la  sperimentazione  con  nuovi
veicoli, nuovi conducenti, nuove tratte infrastrutturali o condizioni
esterne. In  questi  casi  il  titolare  presenta  la  documentazione
prevista all'art. 11 per i soli elementi aggiuntivi.

                               Art. 16


             Obblighi del titolare della autorizzazione
                        alla sperimentazione

  1. Il titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione  su  strada
ha l'obbligo di:
  a) assicurare che le sperimentazioni sono effettuate  nel  rispetto
dei vincoli posti dall'autorizzazione;
  b) assicurare che i dati delle prove, come specificati in seguito e
all'art. 12, comma 1,  lettera  e),  sono  correttamente  rilevati  e
tenuti  a  disposizione  del  soggetto   autorizzante,   che   potra'
richiederne  la  visione  o  la  trasmissione  per  tutta  la  durata
dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi;
  c) assicurare che  il  sistema  sperimentato  e'  nelle  condizioni
adatte alle prove e che i successivi aggiornamenti  delle  tecnologie
rispettano le condizioni di sicurezza, almeno ai livelli  documentati
nella domanda per l'autorizzazione;
  d) assicurare che i conducenti sono nelle  condizioni  adatte  alle
prove,  verificandone  le  effettive  capacita'  e  assicurando   con
opportune  procedure  interne  che  le  prove  sono   di   durata   e
complessita' tali da evitare l'affaticamento dei conducenti;
  e) informare il gestore  delle  tratte  infrastrutturali,  indicato
nell'autorizzazione, delle prove sperimentali previste. Il  programma
delle prove,  da  inviare  con  anticipo  di  dieci  giorni  rispetto
all'inizio delle sessioni di prova al gestore e in copia al  soggetto
autorizzante, contiene l'elenco delle prove previste  nella  sessione
per ogni infrastruttura, con il dettaglio dei veicoli interessati.
  2.  Il  titolare   dell'autorizzazione,   per   tutta   la   durata
dell'autorizzazione, e' tenuto a produrre e  consegnare  al  soggetto
autorizzante:
    a) il rapporto puntuale su eventi o  problematiche  di  qualsiasi
natura che hanno coinvolto il  sistema  sperimentato  e  che  possono
avere risvolti ai fini della  sicurezza  anche  solo  potenziali,  da
consegnare entro quindici giorni dall'evento, che deve contenere:
  1) una descrizione dettagliata dell'evento;
  2) l'estratto dei dati obbligatoriamente  registrati  dal  veicolo,
per un congruo periodo antecedente e successivo all'evento;
  3) ogni  altro  dato  registrato  dal  veicolo,  incluse  eventuali
riprese video, per lo stesso periodo di tempo;
    b) il  rapporto  annuale  sulle  sperimentazioni  effettuate,  da
consegnare entro trenta giorni dal termine  dell'autorizzazione,  che
include l'elenco  delle  sperimentazioni  effettuate,  indicando  per
ciascuna sperimentazione:
  1) la tratta infrastrutturale utilizzata;
  2) le condizioni esterne durante la sperimentazione;
  3) i chilometri percorsi in modo automatico;
  4) i riferimenti a possibili eventi o problematiche verificatesi;
  5) il numero di transizioni dallo stato di operativita'  automatica
allo  stato  di  operativita'  manuale  e,  per   ogni   transizione,
l'indicazione della localita' e della causa, quale  malfunzionamento,
stato  della  strada,  avverse  condizioni  meteo,  lavori  stradali,
emergenze, incidenti o collisioni, anomalie del traffico, difficolta'
di riconoscere situazioni complesse.

                               Art. 17


                 Disponibilita' dei gestori stradali
                         e relativi obblighi

  1.   I   gestori   delle   tratte   stradali    interessate    alla
sperimentazione,  sulla  base   della   richiesta   del   richiedente
l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che  in
specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi  gestite  possono
avere luogo sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica.
  2.   I   gestori   delle   tratte   stradali    interessate    alla
sperimentazione:
  a) informano tempestivamente  il  titolare  dell'autorizzazione  di
eventuali condizioni anomale dell'infrastruttura  nei  giorni  citati
nel programma delle sessioni di prova;
  b) assicurano, se l'infrastruttura e' dotata di sistemi cooperativi
V2I, che tali sistemi e i relativi servizi possono essere  utilizzati
dal titolare dell'autorizzazione  durante  le  prove  e  che  i  dati
eventualmente raccolti sono a disposizione del titolare stesso;
  c) divulgano, attraverso i loro canali di comunicazione ufficiale e
segnaletica  in  loco,  anche  mediante  l'utilizzo  di  pannelli   a
messaggio  variabile,   informazioni   all'utenza   sulle   possibili
sperimentazioni.

                               Art. 18


              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1.  Il   soggetto   autorizzante   puo'   sospendere   o   revocare
l'autorizzazione se ravvisa, anche  a  seguito  di  inadempienze  del
soggetto autorizzato e di segnalazioni relative a  quanto  emerso  in
sede  di  controlli   su   strada,   che   il   proseguimento   delle
sperimentazioni puo'  causare  un  rischio  per  la  sicurezza  della
circolazione. Nei casi in cui emergono inadempienze, violazioni e  in
caso di incidente stradale, l'organo di polizia intervenuto  effettua
una segnalazione circostanziata all'ente autorizzante.

                               Art. 19


             Assicurazione della responsabilita' civile

  1. Il richiedente deve dimostrare di avere concluso il contratto di
assicurazione per responsabilita' civile specifica per il  veicolo  a
guida automatica, ai sensi della legge  24  dicembre  1969,  n.  990,
depositando  una  copia  presso  il  soggetto  autorizzante,  con  un
massimale minimo pari a quattro volte quello previsto per il  veicolo
utilizzato per la sperimentazione  nella  sua  versione  priva  delle
tecnologie di guida automatica, secondo la normativa vigente.
  2.  Il  contratto  di  assicurazione   indica   espressamente   che
l'assicuratore e' a conoscenza delle modalita' di uso del  veicolo  e
che il veicolo e' utilizzato in  modalita'  operativa  automatica  su
strade pubbliche.

                               Art. 20


        Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi
                        e a guida automatica

  1. Al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso
le Smart Road e le attivita' finalizzate alla sperimentazione ed allo
sviluppo dei  veicoli  connessi  e  a  guida  automatica,  presso  la
Direzione  generale  per  i  sistemi  informativi  e  statistici  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e'   istituito
l'«Osservatorio tecnico di supporto  per  le  Smart  Road  e  per  il
veicolo connesso e a guida automatica», di seguito Osservatorio.
  2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  direttore  della  Direzione
generale di cui al  comma  1  ed  e'  composto  dai  direttori  delle
Direzioni generali per la motorizzazione, per la sicurezza  stradale,
per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture  stradali,  per  la  vigilanza  sulle   concessionarie
autostradali,  da  due  rappresentanti  della  Struttura  tecnica  di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza,  nonche'  da  un  rappresentante  del  Mistero
dell'interno.
  3. L'Osservatorio  puo'  avvalersi  del  supporto  della  Struttura
tecnica di missione per l'indirizzo  strategico,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e l'alta sorveglianza e, ai fini della espressione del
parere in merito alle  domande  di  sperimentazione  trasmesse  dalla
Direzione generale per la motorizzazione, puo' avvalersi del supporto
di enti o organismi certificati.
  4.  Con  apposito  provvedimento  del  direttore  della   Direzione
generale di cui al comma 1, da  adottarsi  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentite
le  direzioni  generali  facenti  parte   dell'Osservatorio,   e   da
pubblicarsi sul sito web del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono  disciplinati  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Osservatorio.
  5. Il decreto di cui al comma 4 definisce il logo ufficiale con  il
quale e' possibile identificare le infrastrutture viarie che  abbiano
assunto la qualifica di Smart Road.
  6. I compiti operativi dell'Osservatorio sono:
  a) studiare e promuovere l'adozione di  strumenti  metodologici  ed
operativi per monitorare, con idonee analisi ex ante ed ex post,  gli
impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture  viarie
e della sperimentazione su strada di veicoli autonomi;
  b) esaminare ed  esprimere  parere  in  merito  alle  richieste  di
autorizzazione per la sperimentazione di  veicoli  a  guida  autonoma
trasmesse dalla Direzione generale per la motorizzazione;
  c) verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale
verso  le  Smart  Road,  l'adesione  dei  portatori   di   interesse,
l'efficacia e l'adeguatezza  della  normativa,  la  rispondenza  alle
norme tecniche degli interventi sulle infrastrutture;
  d) studiare e predisporre gli  adeguamenti  e  le  revisioni  delle
«Specifiche funzionali» per le Smart Road di cui all'art. 6,  nonche'
studiare e predisporre  gli  adeguamenti  delle  caratteristiche  dei
sistemi ai fini della sperimentazione  su  strade  pubbliche  di  cui
all'art. 12,  coinvolgendo  negli  studi  i  portatori  di  interesse
nazionali, seguendo gli orientamenti comunitari e considerando  anche
le  specifiche  funzionali  gia'  implementate  sulla   rete   viaria
nazionale, nonche' i criteri di efficienza dei  costi  ed  evoluzione
dell'equipaggiamento tecnologico del parco veicolare circolante;
  e) predisporre  studi  di  fattibilita'  per  l'individuazione  dei
criteri di integrazione  e  degli  attributi  delle  rappresentazioni
cartografiche di  riferimento  per  le  Smart  Road,  e  attivare  la
relativa realizzazione, in linea con gli  standard  e  i  criteri  di
interoperabilita' vigenti,  e  in  conformita'  con  la  Sezione  D.1
dell'Allegato A e successivi aggiornamenti;
  f) predisporre studi di fattibilita'  e  guidare  l'attivazione  di
eventuali processi realizzativi finalizzati alla  implementazione  di
una piattaforma nazionale di  supporto  alla  erogazione  di  servizi
C-ITS;
  g) favorire una estesa e  approfondita  discussione  nazionale,  in
sinergia con i tavoli di confronto internazionali, tesa a formare  un
consenso  informato  in   preparazione   della   formulazione   della
normativa, sui temi di interesse generale, tra i quali:
  1) i temi etici e legali  legati  all'introduzione  dei  veicoli  a
guida automatica;
  2) i temi riguardanti i veicoli connessi e  cooperativi,  quali  la
proprieta' dei dati, i modelli di circolazione e l'uso  efficace  dei
dati, la privacy e la  riservatezza,  la  protezione  di  un  mercato
concorrenziale;
  3) la sicurezza dei sistemi automatizzati e connessi;
  4) la definizione di un piano nazionale a breve  e  medio  termine,
che individua e definisce gli  interventi  di  supporto  necessari  a
garantire l'efficacia dell'iniziativa Smart Road, quali la  creazione
di banche dati nazionali cartografici, di piattaforme  condivise  per
l'utilizzo efficiente dei dati provenienti dai  veicoli  cooperativi,
di strumenti di  supporto  e  monitoraggio  per  i  veicoli  a  guida
automatica;
  h) promuovere, coordinare  e  supportare,  da  un  punto  di  vista
tecnico e  delle  competenze,  la  partecipazione  delle  istituzioni
rappresentative del Paese ai  tavoli  di  discussione,  normazione  e
programmazione internazionali;
  i) individuare e riconoscere laboratori e infrastrutture di ricerca
pubblici, privati o misti con funzioni di servizio allo  sviluppo  ed
innovazione nel campo delle Smart Road e dei  veicoli  connessi  e  a
guida automatica, nonche'  promuoverne  l'istituzione  e  coordinarne
l'azione.
  6. L'Osservatorio cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco
delle infrastrutture viarie che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
assumono la qualifica di Smart Road, verificando  il  rispetto  delle
specifiche funzionali  di  cui  all'art.  6,  comma  1.  L'inclusione
nell'elenco  avviene  su   domanda   dell'Ente   proprietario   della
infrastruttura interessata e  a  seguito  dell'esito  positivo  della
relativa  istruttoria.  Dal  momento  della  inclusione  nell'elenco,
l'infrastruttura viaria puo' fregiarsi  del  logo  identificativo  di
Smart Road di cui al comma 5.
  7. Per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non  sono
dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di  spese
comunque denominati.
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 28 febbraio 2018

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 605

                                                           Allegato A

                        SPECIFICHE FUNZIONALI


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico


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